Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1956

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1956 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con atto

4 febbraio 1956, depositato nella Cancelleria della Corte

costituzionale il 13 febbraio 1956 ed iscritto al n. 2 del Registro

ricorsi 1956, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale,

limitatamente all'art. 2, primo comma ed all'art. 9, della legge

regionale approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta

nell'adunanza del 6 agosto 1954, e riapprovata il 20 settembre 1954,

recante "Provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione

e la conservazione dei prodotti latteo-caseari in Valle d 'Aosta":

Udita nella pubblica udienza del 7 maggio 1956 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

Uditi il sostituto avvocato dello Stato Francesco Agrò per il

ricorrente e gli avvocati Pietro Bodda e Franco Pierandrei per la

Regione della Valle d'Aosta;

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta nell'adunanza del 6

agosto 1954 approvava una legge regionale recante provvedimenti intesi

a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei

prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta. Tale legge dispone che allo

scopo di favorire la produzione, la lavorazione, la conservazione e la

vendita dei detti prodotti, la Regione può provvedere alla costruzione

ed alla attrezzatura di stabili da adibirsi a caseifici e burrifici per

la lavorazione del latte ed a magazzini per la conservazione dei

prodotti lattiero-caseari (art. 1). Secondo l'art. 2 della legge,

detti stabili sono costruiti dalla Regione nelle località in cui sia

riconosciuta la necessità, previa richiesta dei produttori locali di

latte di una determinata zona legalmente costituiti in cooperativa o in

consorzio di produttori e previa approvazione dello statuto della

cooperativa o del consorzio da parte dell'Amministrazione regionale.

Gli statuti delle cooperative e dei consorzi, affittuari dei caseifici

regionali, devono prevedere la possibilità dell'adesione anche

successiva, alle cooperative ed ai consorzi, da parte di tutti i

produttori residenti nella zona. Gli stabili costruiti ed attrezzati a

cura ed a spese della Regione sono dati in affitto alle cooperative o

consorzi di produttori di latte della rispettiva zona territoriale,

alle condizioni stabilite in un apposito regolamento. L'affitto dei

caseifici e dei relativi impianti ed attrezzature è fatto a titolo

gratuito per il primo triennio con l'obbligo degli oneri di

manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti

ed attrezzature a carico delle cooperative o dei consorzi affittuari

(art. 4). È previsto che, allo scadere del periodo triennale di

affitto gratuito, le cooperative o i consorzi di produttori di latte

affittuari possono optare fra la continuazione dell'affitto o il

riscatto in proprietà del caseificio stesso e dei relativi impianti ed

attrezzature alle condizioni stabilite nella legge ed in apposito

regolamento (art. 5). L'art. 9 della legge dispone che il

funzionamento e la gestione delle cooperative o dei consorzi, ai quali

saranno ceduti in affitto o in riscatto in proprietà gli stabili

costruti dalla Regione, "sono soggetti al controllo

dell'Amministrazione regionale, che designerà uno dei membri del

collegio dei sindaci delle cooperative o dei consorzi affittuari degli

stabili stessi".

Il rappresentante del Ministero dell'Interno presso la Valle

d'Aosta, presidente della Commissione di coordinamento, al quale la

legge regionale era stata comunicata per l'apposizione del richiesto

visto, valendosi della facoltà prevista al quarto comma dell'art. 31

della legge costituzionale 28 febbraio 1948 n. 4 contenente lo Statuto

speciale per la Valle d'Aosta, con lettera 13 settembre 1954, rinviò

la legge al Consiglio regionale, ritenendo che le disposizioni degli

artt. 2 e 9 di essa concernenti la costituzione, il funzionamento ed il

controllo delle cooperative e dei consorzi dei produttori di latte si

riferissero a materie della cooperazione e del lavoro nelle quali la

Regione manca di competenza.

Il Consiglio regionale, a norma del citato art. 31 dello Statuto

speciale per la Valle d'Aosta, nell'adunanza del 20 settembre 1954, a

maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvò di nuovo la detta

legge senza modificazioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'ultimo comma

dello stesso art. 31 dello Statuto speciale e nel termine in esso

prescritto, notificava, in data 11 ottobre 1954, al Presidente della

Regione l'intenzione di promuovere avanti alla Corte costituzionale la

questione di legittimità costituzionale, per eccesso di competenza,

per quanto concerne le disposizioni dell'art. 2 primo comma e dell'art.

9 della legge regionale in questione.

Non essendo a quella data ancora in funzione la Corte

costituzionale, a norma della seconda disposizione transitoria della

legge 11 marzo 1953, n. 87 il termine di quindici giorni stabilito

dall'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta per

promuoversi da parte del Governo l'azione di legittimità

costituzionale avanti alla Corte costituzionale cominciò a decorrere

dal 21 gennaio 1956, data del decreto del Presidente della Repubblica

che fissò la prima adunanza della Corte.

Con ricorso diretto alla Corte, notificato al Presidente della

Giunta regionale della Valle d'Aosta il 4 febbraio 1956, depositato

nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 1956, e di cui il

Presidente della Corte costituzionale ha dato notizia nella Gazzetta

Ufficiale n. 84 del 7 aprile 1956 e nel Bollettino Ufficiale della

Regione autonoma della Valle d'Aosta, marzo 1956, il Presidente del del

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri

in data 1 febbraio 1956, ha promosso avanti alla Corte costituzionale

la questione della legittimità costituzionale di alcune disposizioni

della indicata legge regionale approvata dal Consiglio regionale della

Valle d'Aosta per violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto

speciale per la Valle d'Aosta, adottato con la legge costituzionale 28

febbraio 1948, n. 4.

Secondo il ricorrente, la Regione avrebbe legiferato fuori dei

limiti stabiliti dagli artt. 2 e 3 dello Statuto inserendo nella legge

impugnata: 1) la disposizione del primo comma dell'art. 2 nella quale

è disposto che gli stabili, di cui la legge prevede la costruzione da

parte della Regione, saranno costruiti "previa approvazione" da parte

dell'Amministrazione regionale dello statuto della cooperativa o del

consorzio, che chiede la costruzione di stabili ai fini previsti dalla

legge; 2) l'art. 9 il quale stabilisce che "il funzionamento della

gestione delle cooperative e dei consorzi sono soggetti al controllo

dell'Amministrazione regionale che designerà uno dei membri del

collegio dei sindaci".

Nel ricorso si denuncia inoltre la violazione dell'art. 4 dello

Statuto in quanto con la legge impugnata la Regione ha preteso di

esercitare funzioni di indubbia natura amministrativa nell'esercizio e

nella gestione di cooperative e di consorzi invadendo un settore nel

quale essa non ha funzioni legislative né esclusive, né concorrenti,

né delegate dallo Stato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede, pertanto, che sia

dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 primo comma, e

9 della legge regionale, di cui si tratta.

Nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 23 delle norme

integrative, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta,

in conformità a deliberazione 9 febbraio 1956 della Giunta stessa, si

è costituito nel giudizio avanti alla Corte costituzionale per

resistere contro il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

presentando le proprie deduzioni, depositate nella Cancelleria della

Corte il 24 febbraio 1956. In tali deduzioni si sostiene che con le

disposizioni impugnate la Regione ha legiferato in materie contemplate

dagli artt. 2 e 3 dello Statuto e pertanto chiede che sia respinto il

ricorso del Governo.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 1956 i difensori delle parti

hanno svolto i motivi delle rispettive conclusioni.Considerato, in diritto:

Non è contestato che la legge approvata dal Consiglio regionale

della Valle d'Aosta il 9 agosto 1954 e riapprovata dallo stesso

Consiglio il 20 settembre 1954, contenente "Provvedimenti intesi a

favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti

lattiero-caseari" rientri, per quanto concerne i fini che essa si

propone e la materia che ne forma l'oggetto, nella competenza

legislativa attribuita alla Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 25

febbraio 1948, n. 4 concernente lo Statuto speciale della Valle d'Aosta

e in particolare dell'art. 2 lettera n) dello Statuto "incremento dei

prodotti tipici della Valle".

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri si limita ad

impugnare, come eccedenti la competenza della Regione e quindi

costituenti violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per

la Valle d'Aosta, due disposizioni, contenute nell'art. 2 primo comma e

nell'art. 9 della legge di cui si tratta.

L'art. 2, primo comma, della legge impugnata dispone che gli

stabili, alla costruzione dei quali, secondo l'art. 1, la Regione

potrà provvedere per destinarli a caseifici e burrifici per la

lavorazione del latte ed a magazzini per la conservazione dei prodotti

lattiero-caseari "saranno costruiti nelle località in cui ne sia

riconosciuta la necessità, previa richiesta dei produttori locali di

latte di una determinata zona legalmente costituiti in cooperativa o in

consorzio di produttori e previa approvazione dello statuto della

cooperativa o del consorzio stesso da parte dell'Amministrazione

regionale".

Nel ricorso del Governo si chiede la dichiarazione

dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, in quanto

esige la previa approvazione, da parte dell'Amministrazione regionale,

dello statuto della cooperativa o del consorzio, che richiede

all'Amministrazione stessa la costruzione di stabili agli effetti della

legge regionale in questione. Secondo il ricorrente, tale disposizione

si riferisce a materia della cooperazione e del lavoro nelle quali la

Regione manca di qualsiasi competenza.

Il significato della disposizione impugnata è da intendersi quale

risulta dal contesto della legge ed in particolare dell'art. 2 nella

quale è inserita. Secondo l'art. 2, primo comma, la costruzione da

parte ed a spese dell'Amministrazione regionale di stabili da adibirsi

a caseifici ed a burrifici è fatta su richiesta dei produttori locali

di latte di una determinata zona "legalmente costituiti in cooperativa

o in consorzio di produttori".

La cooperativa od il consorzio, che intendono ottenere le

facilitazioni previste dalla legge regionale, devono, pertanto, essere

legalmente costituiti con l'osservanza delle disposizioni del codice

civile e delle altre leggi dello Stato in materia.

La preventiva "approvazione" dello statuto della cooperativa o del

consorzio da parte dell'Amministrazione regionale non è un atto di

approvazione da cui dipenda la validità o l'efficacia dello statuto,

ma riguarda esclusivamente il procedimento che, in seguito alla

richiesta della cooperativa o del consorzio, si svolge fra

l'Amministrazione regionale e la cooperativa od il consorzio

richiedente ai fini della decisione dell'Amministrazione sulla

convenienza o meno di concedere la richiesta costruzione di stabili ai

fini della legge. La preventiva approvazione dello statuto da parte

dell'Amministrazione regionale è soltanto una comprensibile cautela

che la legge prevede nell'interesse della Regione per rendersi conto

che la cooperativa offre le garanzie necessarie per essere ammessa a

godere dei benefici disposti dalla legge, i quali importano un onere

finanziario per l'Amministrazione regionale, a spese della quale sono

costruiti ed attrezzati gli stabili da concedersi alla cooperativa od

al consorzio richiedente. Essendo questo il significato della

preventiva approvazione dello statuto da parte dell'Amministrazione

regionale, la disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge, che

la prevede ai limitati fini della legge stessa, non può qualificarsi

una disposizione che si riferisca alla cooperazione ed al lavoro quale

materia estranea alla competenza legislativa della Regione.

La seconda disposizione, di cui il ricorrente chiede la

dichiarazione di illegittimità costituzionale, è quella contenuta

nell'art. 9 della legge impugnata, secondo la quale il funzionamento e

la gestione delle cooperative e dei consorzi, ai quali saranno ceduti

in affitto o in riscatto in proprietà gli stabili costruiti dalla

Regione ai sensi della legge in questione "sono soggetti al controllo

dell'Amministrazione regionale, che designerà uno dei membri del

collegio dei sindaci della cooperativa o del consorzio affittuari degli

stabili stessi". Si sostiene dal ricorrente che con tale disposizione

"restano devoluti (alla Regione) il controllo sul funzionamento e la

gestione" delle cooperative e dei consorzi "nonché la facoltà di

designare uno dei membri dei rispettivi collegi dei sindaci", mentre

"gli enti cooperativi sono soggetti solamente alle disposizioni del

codice civile ed alla vigilanza governativa ai sensi dello stesso

codice e della legge speciale".

La portata della disposizione inserita nell'art. 9 non sembra

quella che vi è attribuita dal ricorrente. Non può intendersi la

disposizione impugnata nel senso che con essa resti devoluto alla

Regione il controllo sul funzionamento e la gestione delle cooperative

e dei consorzi, ai quali saranno ceduti gli stabili costruiti dalla

Regione, di modo che il controllo dell'Amministrazione regionale si

sostituisca o si sovrapponga ai controlli ed alla vigilanza governativa

previsti dal codice civile e da leggi speciali dello Stato.

Le designazione da parte dell'Amministrazione regionale di uno dei

membri del collegio dei sindaci delle cooperative e dei consorzi

affittuari non è una forma di controllo, che si aggiunge ad altre, ma

è la sola forma di controllo che si esaurisce nei limiti delle

funzioni attribuite ai sindaci dalle leggi generali dello Stato.

L'art. 2535, 2 comma, del codice civile prevede che la nomina di uno o

più sindaci di una cooperativa può essere attribuita dall'atto

costitutivo allo Stato o ad enti pubblici, fermo restando che la nomina

della maggioranza dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci. In

conformità a tale disposizione, le cooperative o i consorzi, che

intendono chiedere all'Amministrazione regionale la costruzione di

stabili e godere dei benefici previsti dalla legge regionale, avranno

cura di inserire nel loro statuto una disposizione secondo la quale uno

dei membri del collegio dei sindaci è designato dall'Amministrazione

regionale.

La designazione di uno dei membri del Collegio dei sindaci da parte

dell'Amministrazione regionale è una forma di controllo che tende a

dare una garanzia all'Amministrazione regionale rispetto alle

cooperative ed ai consorzi, ai quali, in concreto, sono stati ceduti in

affitto o in riscatto in proprietà gli stabili che, su loro richiesta,

la Regione abbia costruito a proprie spese. La disposizione della legge

regionale, che prevede tale designazione, non solo non riguarda la

cooperazione ed il lavoro in generale, ma, come ha anche dichiarato la

Regione nelle sue deduzioni, non porta alcuna deroga alle disposizioni

generali relative ai controlli governativi sulle cooperative e sui

consorzi, nemmeno nei riguardi di quelle determinate cooperative o quei

determinati consorzi che, avendo interesse a godere dei benefici

accordati alla Regione, hanno chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione

regionale la costruzione e la cessione in affitto o in riscatto in

proprietà di stabili costruiti dalla Regione a sue spese.

L'impugnazione della menzionata disposizione contenuta nell'art. 9

della legge regionale, di cui si tratta, è pertanto da ritenersi

infondata.

La domanda della Regione della Valle d'Aosta relativa alla condanna

alle spese non può essere presa in considerazione ostandovi l'art. 19

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, approvate il 16 marzo 1956 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo

1956, n. 71).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli

artt. 2, primo comma, e 9 della legge approvata dal Consiglio regionale

della Valle d'Aosta il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre

1954, contenente "provvedimenti intesi a favorire la produzione, la

lavorazione e la conservazione dei prodotti latteo-caseari".

2) Dichiara non luogo a deliberare sulla domanda di condanna alle

spese.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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