Corte costituzionale

Sentenza n. 498/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, primo

comma, della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56

(Tutela ed uso del suolo), promosso con ordinanza emessa il 12

novembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

sul ricorso proposto dalla S.r.l. Corolla contro il Comune di Suno,

iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Corolla e del Comune

di Suno, nonché l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, adito

per la ripetizione di una somma versata a titolo di oneri di

urbanizzazione, della quale l'attore contestava la legittimità in

quanto riferita a un mutamento di destinazione d'uso di un immobile

senza realizzazione di opere, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 48, primo comma, della legge della Regione

Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), per

violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art.

25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie).

Dopo aver respinto due delle tre eccezioni di inammissibilità del

ricorso proposte nel giudizio principale dal convenuto Comune di Suno

(difetto di valida procura, difetto di giurisdizione e

irricevibilità del ricorso per tardività) - segnatamente quelle

relative alla validità della procura e al difetto di giurisdizione -

il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha considerato

non manifestamente infondata, nonché pregiudiziale rispetto alla

decisione sul merito e a quella sulla ulteriore eccezione di

irricevibilità del ricorso per tardività, la questione di

costituzionalità del citato art. 48, primo comma, il quale prevede

la necessità della concessione anche per i mutamenti di destinazione

d'uso degli immobili, pur se non comportanti interventi edilizi, se

superiori a 700 metri cubi, ritenendolo in contrasto con il principio

fondamentale della materia stabilito dall'art. 25, ultimo comma,

della legge n. 47 del 1985. Infatti, precisa il giudice a quo, ove

questa Corte annullasse la norma contestata ribadendo il principio

stabilito dal citato art. 25 e affermato nella sentenza n. 73 del

1991, per il quale tutti i mutamenti di destinazione d'uso senza

opere possono essere sottoposti soltanto ad autorizzazione, si

dovrebbe respingere l'eccezione di tardività del ricorso del

giudizio principale (in quanto, cadendo la necessità della

concessione, l'azione del ricorrente deve considerarsi legittimamente

esperibile entro il termine di prescrizione) e si dovrebbe accogliere

nel merito il medesimo ricorso.

Ad avviso del giudice rimettente, il contrasto fra l'impugnato

art. 48, primo comma, che esige la concessione per i mutamenti di

destinazioni d'uso senza interventi edilizi relativi a immobili di

volume superiore a 700 metri cubi, e l'art. 25, ultimo comma, della

legge n. 47 del 1985, il quale, per i medesimi mutamenti, prevede, in

certi casi, la sola autorizzazione, non potrebbe essere risolto in

via interpretativa, dal momento che, conformemente alla

giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato, la norma contestata

non può avere significato diverso da quello denunciato, in

considerazione del fatto che l'art. 56 della stessa legge regionale

n. 56 del 1977, nell'elencare gli interventi soggetti al regime

autorizzatorio, non contempla i mutamenti di destinazione d'uso sopra

indicati. Né, sempre ad avviso dello stesso giudice a quo, il citato

contrasto potrebbe esser definito in termini di abrogazione, poiché,

trattandosi di fonti appartenenti a ordini normativi diversi, esso

appare configurabile soltanto nei termini della illegittimità

costituzionale.

2. - Mentre il Comune di Suno ha depositato il proprio atto di

costituzione fuori termine, si è invece regolarmente costituita la

società "Corolla", ricorrente nel giudizio a quo.

Nel richiedere l'accoglimento della questione nei termini

prospettati dall'ordinanza di rimessione, la predetta società svolge

argomenti coincidenti con quelli addotti dal giudice a quo,

richiamando anch'essa il precedente della sentenza n. 73 del 1991.

Tuttavia, sulla premessa della indubitabilità del contrasto

denunciato, la parte costituita ritiene prioritaria la richiesta di

una pronunzia d'infondatezza, basata sul riconoscimento

dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata ai sensi dell'art.

10 della legge n. 62 del 1953, essendo la legge-quadro del 1985

successiva alla norma denunziata.

3. - La Regione Piemonte ha spiegato intervento nel presente

giudizio, costituendosi tempestivamente per chiedere l'infondatezza o

l'inammissibilità della dedotta questione e riservandosi di

depositare ulteriori memorie.

4. - In prossimità dell'udienza la Regione Piemonte ha depositato

una memoria, con la quale deduce, innanzitutto, l'irrilevanza della

questione sotto diversi profili. Il primo motivo d'irrilevanza

discenderebbe dal fatto che il giudice a quo non avrebbe motivato

adeguatamente in ordine alle eccezioni preliminari prospettate dal

Comune di Suno nel giudizio principale. Un ulteriore motivo

d'irrilevanza deriverebbe, poi, dal fatto che il giudice a quo

avrebbe dovuto seguire gradatamente l'ordine delle argomentazioni

prospettate dal ricorrente del giudizio principale, poiché

l'accoglimento del primo motivo del ricorso, secondo il quale al caso

dedotto non sarebbe nemmeno applicabile la legge n. 10 del 1977

(trattandosi di immobile costruito prima dell'entrata in vigore della

legge), renderebbe meramente eventuale la sollevata questione.

In terzo luogo, la Regione Piemonte ritiene che la questione

sollevata sia inammissibile, in conseguenza del fatto che il

contrasto tra l'art. 48, primo comma, della legge della Regione

Piemonte e l'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985

darebbe luogo all'abrogazione della norma denunziata, ai sensi

dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 (per il quale la

contraddizione fra una norma regionale e un principio introdotto da

una legge cornice successiva configura un'ipotesi di abrogazione

della prima).

Oltre a prospettare un'ulteriore ragione d'inammissibilità per

irrilevanza a causa della interpretazione palesemente errata data

alla norma impugnata dal giudice a quo, la Regione Piemonte, nel

merito, invita questa Corte a rivedere la decisione presa con la

sentenza n. 73 del 1991, poiché la ragionevolezza della norma

denunziata deriverebbe dal rilievo che quest'ultima non riguarderebbe

indiscriminatamente tutti i mutamenti di destinazione d'uso, ma

soltanto quelli relativi a immobili di rilevanti dimensioni (cioè di

volume superiore a 700 metri cubi), immobili che, per la loro

presunta importanza urbanistica ed economica, giustificherebbero il

più intenso controllo amministrativo comportato dalla concessione.

Sotto questo profilo, la Regione Piemonte conclude chiedendo una

pronunzia di non fondatezza della questione proposta dal giudice a

quo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 48,

primo comma, della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n.

56 (Tutela ed uso del suolo), per violazione dell'art. 117 della

Costituzione, in relazione al principio fondamentale della materia

stabilito dall'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985,

n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie).

In particolare, il giudice rimettente - dopo aver ricordato che,

secondo la giurisprudenza formatasi sulla norma impugnata, questa

comporta che i mutamenti di destinazione d'uso relativi ad immobili

di volume non inferiore a 700 metri cubi, ancorché compiuti senza

realizzazione di opere, sono soggetti a concessione edilizia comunale

- ritiene che, così interpretato, l'art. 48, primo comma, della

legge regionale n. 56 del 1977 si ponga in insanabile contrasto con

l'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, il quale, come

ha affermato questa Corte nella sentenza n. 73 del 1991, esclude che

le modifiche funzionali degli immobili non connesse all'esecuzione di

interventi edilizi possano essere sottoposte a concessione.

Su tale base, il giudice a quo chiede una pronunzia

d'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, dal

momento che il contrasto fra l'art. 48, primo comma, della legge

regionale impugnata con il principio fondamentale stabilito dall'art.

25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 non potrebbe essere

superato in via interpretativa. Secondo lo stesso giudice, infatti,

la sottoposizione a concessione dei mutamenti indicati nell'art. 48

sarebbe confermata dall'art. 56 della stessa legge regionale, il

quale nell'elencare gli interventi soggetti ad autorizzazione, non

include nella previsione i mutamenti di destinazione d'uso degli

immobili, di volume superiore a 700 metri cubi, non connessi

all'esecuzione di opere edilizie.

In via preliminare, la Regione Piemonte eccepisce

l'inammissibilità della questione di costituzionalità sotto un

triplice profilo: innanzitutto, questa sarebbe irrilevante, in quanto

il giudice a quo non avrebbe adeguatamente motivato sulle varie

eccezioni di inammissibilità opposte dal convenuto nel giudizio

principale e, in particolare, su quella attinente all'asserito

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in secondo

luogo, la medesima questione non sarebbe necessariamente

pregiudiziale, dal momento che il giudice a quo, non avendo esaminato

i motivi addotti dal ricorrente nell'ordine da questi seguito, non ha

preso in considerazione il primo motivo d'inammissibilità che, se

accolto, avrebbe fatto venire meno il presupposto per sollevare la

questione ora in esame; infine, l'inammissibilità del giudizio di

costituzionalità deriverebbe, altresì, dal fatto che la norma

contestata, essendo incompatibile con un principio fondamentale

successivamente stabilito da una legge statale, dovrebbe esser

considerata, non già costituzionalmente illegittima, ma abrogata.

2. - La questione è inammissibile.

Premesso che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale,

l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello

principale preclude a questa Corte, in assenza di vizi rilevabili

ictu oculi, qualsiasi sindacato tanto in relazione alla sussistenza

dei presupposti richiesti per la regolare instaurazione del giudizio

a quo, quanto in relazione all'operato del giudice rimettente circa

l'ordine con il quale egli ha ritenuto di affrontare i motivi di

ricorso sottoposti al suo esame, nondimeno la dichiarazione

d'inammissibilità della dedotta questione si rende necessaria non

potendo ritenersi attualmente in vigore la norma di legge regionale

oggetto di contestazione.

Nell'interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza

amministrativa e accolta dal giudice rimettente, l'art. 48, primo

comma, della legge regionale n. 56 del 1977, esige la concessione

comunale per l'esecuzione dei mutamenti di destinazione d'uso

relativi ad immobili di volume non inferiore a 700 metri cubi, anche

se compiuti senza realizzazione di opere. Tuttavia, successivamente

all'adozione della predetta disposizione è intervenuta la legge

statale 28 febbraio 1985, n. 47, la quale all'art. 25, ultimo comma,

ha stabilito una norma di principio sulla stessa materia contraria e

incompatibile con quella oggetto del presente giudizio. Infatti, come

ha affermato questa Corte nella sentenza n. 73 del 1991, il ricordato

art. 25, ultimo comma, stabilisce un principio fondamentale della

materia, secondo il quale deve "ritenersi esclusa dal regime della

concessione ogni ipotesi di mutamento di destinazione non connessa

con modifiche strutturali dell'immobile". Pertanto, anche in

considerazione dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio

1953, n. 62 - alla cui stregua "le leggi della Repubblica che

modificano i principi fondamentali ( ..) abrogano le norme regionali

che siano in contrasto con esse" -, l'art. 48, primo comma, della

legge della Regione Piemonte n. 56 del 1977 deve considerarsi

abrogato nella parte in cui richiede la concessione comunale per i

mutamenti di destinazioni d'uso degli immobili ivi indicati non

connessi all'esecuzione di interventi edilizi.

Poiché, dunque, la norma di legge regionale, la cui legittimità

costituzionale è contestata dal giudice a quo, non è attualmente in

vigore, la relativa questione deve esser dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 48, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5

dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), sollevata, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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