Corte costituzionale

Sentenza n. 498/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,

della legge regionale siciliana 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio

provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno

finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e

norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani), promosso

con ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal T.A.R. per la Sicilia -

Sezione staccata di Catania - nel ricorso proposto dalla S.p.A.

"Nuova G. Barbera" contro la Presidenza della Regione Sicilia ed

altri, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. "Nuova G. Barbera"

nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Andrea Scuderi per la S.p.A. "Nuova G. Barbera" e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per la Regione Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso dalla "Nuova G. Barbera

S.p.A." ai fini dell'annullamento di taluni provvedimenti adottati

dalla Regione siciliana in tema di nomina del commissario governativo

delegato alla riscossione dei tributi nelle Province di Catania,

Messina, Ragusa e Siracusa, il Tribunale amministrativo regionale per

la Sicilia - Sezione staccata di Catania - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge

regionale 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio

della Regione siciliana per l'anno 1990, norme per assicurare la

riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente

acquedotti siciliani), in riferimento all'art. 17 dello Statuto

regionale siciliano, nonché ai principi stabiliti dalla legge

statale di delegazione 4 ottobre 1986, n. 657 e dalla conseguente

normazione delegata espressa nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sulla

istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

La norma impugnata stabilisce che, sino all'entrata in vigore

della normativa regionale prevista dall'art. 132 del citato D.P.R. 28

gennaio 1988, n. 43, la Regione affidi transitoriamente la

riscossione dei tributi ad un commissario governativo da nominarsi

per la durata di tre mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non

superiore a tre mesi, scegliendolo fra gli istituti e le aziende di

credito, o loro speciali sezioni autonome, di cui all'art. 5, lettere

a ) e d), R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche,

nonché fra società per azioni, con capitale non inferiore a 20

miliardi, interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di

credito.

Ad avviso del giudice a quo tale disposizione risulterebbe in

contrasto con l'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia in quanto

verrebbe a violare "i principi ed interessi generali cui si informa

la legislazione dello Stato" in materia tributaria e, in particolare,

i principi posti nell'art. 1, primo comma, lett. g ) ed e), punto 3

della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e negli artt. 24 e 31, primo

comma, lett. c) del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, anche in

riferimento all'art. 132 di tale decreto delegato, in base al quale

"i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n.657, e dal

presente decreto si applicano anche alla Regione siciliana, che

provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di

riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa

ad essa spettante in materia".

Più esattamente, tra i principi contenuti nella legislazione

nazionale, risulterebbero illegittimamente disattesi dal legislatore

regionale il principio secondo cui il ricorso all'istituto del

commissario governativo è possibile nel solo caso di revoca o

decadenza della concessione (art. 1, primo comma, lett. g), legge n.

657 del 1986 ed art. 24 d.P.R. n. 43 del 1988) ed il principio

secondo cui la riscossione, anche nel caso di nomina di un

commissario governativo, può essere affidata, fra gli altri

soggetti, anche alle società per azioni costituite non solo da

aziende ed istituti di credito ma anche da persone fisiche, con

capitale interamente versato non inferiore ad un miliardo, aventi per

oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, (art. 1,

primo comma, lett. e), punto 3, legge n. 657 del 1986; artt. 24,

primo comma, e 31, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988).

In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che

la Regione ha respinto la domanda di nomina a commissario presentata

dalla società ricorrente, malgrado che questa fosse in possesso dei

requisiti prescritti dalla normativa statale (disponendo di un

capitale sociale superiore al miliardo) ma non di quelli richiesti

dalla normativa regionale (capitale sociale non inferiore a 20

miliardi), mentre ha accolto, in base alla stessa normativa,

l'analoga domanda di altra società, la SO.GE.SI S.p.A.

Con riferimento al merito il Tribunale osserva che - come

riconosciuto da varie pronunce di questa Corte costituzionale - la

Regione Sicilia ha, in materia tributaria, una potestà legislativa

"concorrente" fondata sull'art. 36, primo comma, dello Statuto

regionale e vincolata al rispetto dei limiti di cui all'art. 17 dello

stesso Statuto: di tal che, a fronte di una normativa statale che ha

definito tassativamente i possibili soggetti concessionari -

individuando una delle strutture portanti del servizio di riscossione

- la legge regionale non avrebbe potuto legittimamente individuare,

neppure in via transitoria, criteri più restrittivi, come invece è

avvenuto con la norma impugnata.

2. - Si è costituita in giudizio la "Nuova G. Barbera S.p.A.",

parte ricorrente nel giudizio a quo, al fine di sostenere

l'illegittimità della norma impugnata per violazione dei principi

espressi dalla legge statale, così come specificato nell'ordinanza

di rimessione del Tribunale amministrativo.

3. - È intervenuto il Presidente della Regione siciliana,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito

in primo luogo l'inammissibilità della questione per difetto di

rilevanza e per nullità assoluta della ordinanza di rimessione, in

quanto emessa nella fase cautelare del giudizio, in violazione delle

norme sul processo amministrativo poste a garanzia della regolarità

del contraddittorio e in temporaneo difetto di competenza funzionale.

In proposito l'Avvocatura osserva che la questione prospettata non

rileva ai fini dell'incidente cautelare, che è stato già deciso,

bensì ai fini della pronuncia sul merito della controversia, per la

quale il giudice a quo avrebbe dovuto fissare una pubblica udienza

con relativi termini a difesa. La difesa della Regione ha eccepito

altresì due ulteriori profili di inammissibilità, riferiti alla

sopravvenuta carenza d'interesse (conseguente al decorso del termine

previsto dalla norma impugnata) ed alla asserita assenza nella

società ricorrente dei requisiti indicati nell'art. 115 del d.P.R.

n. 43 del 1988 (per aver cessato di svolgere attività esattoriali

fin dal 1984).

Con riferimento al merito della controversia, la difesa regionale

sostiene che la norma impugnata, avendo posto una disciplina di

dettaglio, risulterebbe compatibile sia con i principi posti dalla

legislazione statale, sia con la formulazione dell'art. 132 del

d.P.R. n. 43 del 1988.

4. - In prossimità dell'udienza di discussione la "Nuova G.

Barbera S.p.A." ha presentato memoria per ribadire l'illegittimità

della norma impugnata. In tale memoria viene rilevata la

sopravvenienza della legge regionale siciliana 5 settembre 1990 n. 35

(Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi),

dove è stata prorogata fino al 31 dicembre 1990 la permanenza in

carica del commissario governativo nominato ai sensi dell'art. 3

della legge regionale n. 19 del 1989 (art. 41), e dove i soggetti

concessionari sono stati individuati secondo gli stessi criteri già

previsti dalla stessa legge regionale n. 19 del 1989 (art. 20). Di

conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

viene richiesta l'estensione della dichiarazione d'illegittimità

costituzionale anche agli artt. 20, primo comma, e 41 della legge

della Regione siciliana 5 settembre 1990 n. 35. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sezione

distaccata di Catania dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre

1989, n. 19, concernente la nomina da parte della Regione del

commissario governativo delegato, in via provvisoria, alla

riscossione dei tributi, in relazione al superamento del limite dei

principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione

statale posto dall'art. 17 dello Statuto siciliano.

Secondo il giudice a quo, infatti, la norma impugnata, nel

prevedere la nomina di un commissario governativo da scegliere "fra

gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5, lettere a ) e

d) del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modifiche, le

speciali sezioni autonome degli istituti e aziende di credito

previsti dalle lettere a ) e d) dell'art. 5 citato, nonché fra le

società per azioni, con capitale non inferiore a 20 miliardi,

interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di credito",

verrebbe a confliggere con i principi e gli interessi generali posti

dalla legislazione statale in tema di riscossione dei tributi (legge

4 ottobre 1986 n. 657 e d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) e in

particolare con il principio in base al quale le concessioni del

servizio di riscossione possono essere conferite, fra gli altri

soggetti, anche a società per azioni costituite non da sole aziende

o istituti di credito, ma anche da persone fisiche, con capitale

interamente versato non inferiore al miliardo, avente per oggetto

esclusivo la gestione in concessione del servizio ed il cui statuto

preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento

di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal

Ministero delle finanze (art. 1, primo comma, lett. e) n. 3 legge n.

657/86 e artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, lett. c) d.P.R. n.

43/88).

La Regione siciliana, costituitasi in giudizio, eccepisce vari

profili d'inammissibilità della questione (violazione delle norme

del processo amministrativo poste a garanzia del contraddittorio e

difetto di rilevanza; sopravvenuta carenza di interesse; assenza

nella società ricorrente dei requisiti richiesti ai fini della

concessione) e contesta nel merito la fondatezza della questione.

2. - Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità

prospettata dalla Regione siciliana per violazione da parte del

giudice a quo delle norme del processo amministrativo poste a

garanzia della regolarità del contraddittorio e per difetto di

rilevanza della questione.

Tale eccezione risulta fondata.

La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale

amministrativo nella camera di consiglio fissata per decidere la

domanda cautelare proposta dalla "Nuova G. Barbera S.p.A." ed è

stata formalizzata nello stesso contesto dell'ordinanza che ha

disposto il rigetto della domanda di sospensione dei provvedimenti

regionali impugnati.

La questione risulta, di conseguenza, priva di rilevanza rispetto

alla fase cautelare, essendosi questa già conclusa mediante

l'adozione di una pronuncia di rigetto della sospensiva. Né, d'altro

canto, tale questione può considerarsi tempestiva in relazione alla

fase destinata all'esame del merito della controversia, rispetto alla

quale - come rileva la difesa regionale - non risultavano ancora

perfezionati, al momento dell'adozione dell'ordinanza di rimessione,

i requisiti processuali relativi all'assegnazione della causa ed alla

sua trattazione nel merito, con la conseguenza che l'organo

remittente si trovava, a quel momento, sprovvisto di poteri decisori

anche in ordine alla proposta questione di legittimità

costituzionale (v. sent. 579 del 1989).

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per

difetto di rilevanza ed assenza dei requisiti processuali per la sua

proposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre

1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio della Regione

siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la

riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente

acquedotti siciliani), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe,

dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione

distaccata di Catania -,

in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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