Corte costituzionale

Sentenza n. 497/1989

Altra decisione · depositata il 10/11/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento

notificato il 27 maggio 1989, depositato in Cancelleria il 5 giugno

1989 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1989, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del telex n. 20092 in data 1° aprile

1989 del Ministro della pubblica istruzione, recante: "Piano di

razionalizzazione di scuole medie per l'anno scolastico 1989/90",

indirizzato al Provveditore agli studi di Trento, con il quale si è

comunicato che, con provvedimento in corso, viene disposta, a

decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione delle scuole medie

di Canal San Bovo, Grigno, Lavarone e Spiazzo Rendena, in altrettante

sezioni staccate dipendenti rispettivamente dalle scuole medie di

Primiero, Strigno, Vigolo Vattaro e Pinzolo;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 27 maggio 1989, la Provincia autonoma di

Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, a seguito del telex n. 20092 con cui il Ministro della

pubblica istruzione, in data 1° aprile 1989, aveva comunicato al

Provveditore agli studi di Trento che, con provvedimento in corso,

veniva disposta, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione

delle scuole medie di Canal San Bovo, Grigno, Lavarone e Spiazzo

Rendena in altrettante sezioni staccate dipendenti rispettivamente

dalle scuole medie di Primiero, Strigno, Vigolo Vattaro e Pinzolo,

nell'ambito del piano di razionalizzazione di scuole medie per l'anno

scolastico 1989-1990 adottato ai sensi del decreto-legge 6 agosto

1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre

1988, n. 426.

Si evidenzia nel ricorso che, per quanto riguarda la Provincia

autonoma di Trento, è sopraggiunto - fra la data di pubblicazione

del decreto-legge e la data di pubblicazione della legge di

conversione - il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (pubblicato in G.U. n.

219 del 17 settembre 1988) che, dettando norme di attuazione dello

Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di

ordinamento scolastico in Provincia di Trento, stabilisce all'art. 1

che le attribuzioni dell'Amministrazione in materia di istruzione

elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio

territorio, dalla Provincia di Trento; all'art. 5 vengono poi

ribadite le competenze anche nello specifico tema della soppressione,

trasformazione e trasferimento delle scuole esistenti.

Le disposizioni ricordate fanno ritenere - secondo la ricorrente -

che anche il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui

all'art. 2 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, deve essere

predisposto, per quanto riguarda le scuole ubicate in Provincia di

Trento, dalla Provincia medesima. Nella specie invece il Ministero,

avocando tale competenza e decidendo circa la trasformazione di

alcune scuole in sezioni staccate, ha assunto provvedimenti di

competenza della Provincia, per i quali, per di più, non sarebbe

stata neppure necessaria l'intesa della Provincia con il Ministero,

in quanto, non trattandosi di istituzione di scuole, non derivava

alcun onere per lo Stato in materia di personale.

Conclude la ricorrente chiedendo a questa Corte: a) di dichiarare

che non spetta allo Stato definire il piano di razionalizzazione

della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 agosto

1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre

1988, n. 426, per quanto concerne le scuole ubicate nella Provincia

di Trento, e ciò in base agli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670, nonché agli artt. 1 e 5 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405; b) di

annullare conseguentemente il provvedimento del Ministro della

pubblica istruzione di cui al telex n. 20092 del 1° aprile 1989. Considerato in diritto Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con

telegramma di Stato in data 12 giugno 1989 indirizzato alla Provincia

autonoma di Trento, ha revocato il telex n. 20092 oggetto del

conflitto.

Di tanto ha dato atto la stessa ricorrente Provincia, con memoria

presentata nell'imminenza dell'udienza.

È conseguentemente venuta meno la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:497 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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