Corte costituzionale

Sentenza n. 494/1990

Altra decisione · depositata il 22/10/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato

il 25 maggio 1990, depositato in Cancelleria il 6 giugno successivo,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito 1) nota Provveditorato

regionale alle opere pubbliche - Sezione territoriale di Pavia -

prot. n. 2729 in data 13 marzo 1990 (pervenuta alla Regione il 28

marzo 1990) avente ad oggetto "Dighe sul Rio Boatti in Comune di

Borgo Priolo, prov. Pavia, oggetto di utilizzazione da parte

dell'Azienda Agricola S. Andrea, via S. Martino, 3 - Monza -

Ordinanza di demolizione da parte del Sindaco di Borgo Priolo -

Parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; 2) nota

dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano n. 3296 CS n.

161/90 del 22 febbraio 1990, avente il medesimo oggetto, ed iscritto

al n. 17 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 25 maggio 1990, la Regione Lombardia

ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato: a) in

relazione alla nota del Provveditorato regionale alle opere pubbliche

di Milano, Sez. terr. Pavia - presumibilmente Sezione delle opere

idrauliche - in data 13 marzo 1990, con la quale le si attribuiva la

competenza a "regolarizzare" la situazione abnorme, sotto il profilo

amministrativo ed in particolare sotto quello della tutela della

incolumità pubblica, di due dighe poste a sbarramento del corso del

Rio Boatti, in località Borgo Priolo, e delle relative derivazioni

mediante una concessione, o meglio, in relazione al segnalato

pericolo per l'incolumità pubblica, mediante l'ordine di demolizione

dei manufatti; b) in relazione all'allegato, conforme parere

dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano in data 22

febbraio 1990.

La Regione ricorrente premette che con nota in data 12 febbraio

1990 - non prodotta in atti - il detto Provveditorato (da ritenere

organo statale), nel chiedere il parere ora impugnato alla Avvocatura

distrettuale dello Stato, aveva precisato:

a) che le dighe avevano un'altezza superiore a m. 10; che esse

non risultavano autorizzate, malgrado che l'Azienda agricola S.

Andrea, utente delle derivazioni, invocasse disposizioni del

Ministero dell'agricoltura e foreste tendenti a favorire la

formazione di laghetti collinari; che le dighe stesse non offrivano

le garanzie volute dalla legge né in ordine alla costruzione né

alla gestione, ed anzi, per le condizioni in cui si trovavano a causa

dell'accumulo di detriti, erano esposte a pericolo di cedimento; che,

pertanto si poneva la necessità di eliminare i due manufatti.

Ad avviso della Regione, trattandosi di pericolo per l'incolumità

pubblica, la competenza a provvedere alla verifica del pericolo e

all'adozione delle conseguenti misure, anche eliminative, spetta allo

Stato, e non già ad essa Regione, come affermato con gli atti

impugnati.

Al riguardo la ricorrente si richiama:

a) al d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, recante disposizioni in

materia di dighe di ritenuta, applicabile alle dighe alte più di 10

metri ed a quelle che comunque determinino un invaso superiore ai

centomila metri cubi, ma anche, a giudizio della competente Sezione

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a dighe minori: tale

normativa attribuirebbe la competenza in materia agli uffici del

Genio civile (in allora non trasferiti dallo Stato alla Regione e -

sembra sostenere la Regione - non trasferiti neppure con l'art. 12

del d.P.R. n. 8 del 1972, né con il d.P.R. n. 616 del 1977, allegata

Tabella A, almeno per quel che concerne le Sezioni preposte alle

opere idrauliche). In particolare, la Regione si richiama all'art. 18

del detto d.P.R. n. 1363 del 1959, che demanda i provvedimenti di

urgenza, conseguenti al dubbio sulla stabilità dello sbarramento, il

Genio civile, salvo, come disposto al secondo comma, il ricorso al

Ministero dei lavori pubblici sentita la competente sezione del

Consiglio superiore dei lavori bubblici;

b) al d.P.R. n. 616 del 1977, che pur delegando, all'art. 90,

alle Regioni anche le funzioni di polizia delle acque, riserva allo

Stato, all'art. 91, comma primo, n. 2, la materia delle dighe di

ritenuta (per le quali sarà provveduto in sede di riforma della

disciplina delle acque);

c) alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto

organizzativo e funzionale della difesa del suolo) che, all'art. 10,

comma quarto, assegna alle regioni le attribuzioni di cui al d.P.R.

n. 1363 del 1959 relativamente ai soli sbarramenti che non superano i

10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000

metri cubi (salvi, anche in tal caso, gli sbarramenti al servizio di

grandi derivazioni di acqua di competenza statale);

d) all'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, che riserva allo

Stato, anche nelle materie di competenza regionale, le funzioni

concernenti la sicurezza pubblica;

e) all'implicito riferimento, operato dallo stesso Provveditore

regionale nel sollecitare più volte in passato la demolizione di due

manufatti, ai poteri di ordinanza del Sindaco ex art. 3 T.U. legge

com. e prov., poteri attribuiti al Sindaco come Ufficiale del

Governo;

f) al riferimento, fatto dalla stessa Avvocatura dello Stato

con l'atto impugnato, all'art. 2 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523

(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere

idrauliche delle diverse categorie).

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata

dall'Avvocatura generale dello Stato, nel costituirsi, peraltro

tardivamente, ha eccepito l'inammissibilità del conflitto perché

proposto contro atti non invasivi (della competenza regionale) e

comunque costituenti mere manifestazioni di opinione.

In prossimità dell'udienza ha tuttavia depositato ampio carteggio

contenente gli atti impugnati, nonché comunicazioni intervenute fra

il Provveditorato regionale, la Regione, e la stessa azienda agricola

utente delle derivazioni, ed in particolare:

1) la nota del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di

Milano, Sez. Pavia-Cremona, al Ministero dei lavori pubblici del 12

giugno 1990, ove si legge che "questa Sezione (presumibilmente quella

preposta alle opere idrauliche) riconosce la propria esclusiva

competenza sulla sorveglianza delle opere in argomento e precisa che

la nota n. 2729 del 13 marzo 1990 diretta all'Amministrazione

regionale non era tesa a 'sollevare (sic: si vuole intendere a

determinare) conflitto di attribuzione, bensì a segnalare la

costruzione (delle opere), ritenuta abusiva, alla Regione', al fine

dell'eventuale esercizio da parte di questa delle sue competenze in

materia ambientale e/o urbanistica";

2) la nota del detto Provveditorato all'Avvocatura generale dello

Stato del 26 luglio 1990, con la quale si dà atto che, secondo i

dati trasmessi dallo stesso utente, almeno uno dei manufatti ha

un'altezza superiore a 10 metri, sicché lo sbarramento rientra nelle

competenze statali.

3. - All'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 la Regione

ricorrente, fatta propria la documentazione prodotta dall'Avvocatura

e richiestane l'acquisizione agli atti, ha concluso perché sia

dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto L'atto che ha dato luogo al conflitto sollevato dalla Regione

Lombardia va individuato nella nota 13 marzo 1990 del Provveditorato

regionale alle opere pubbliche (presumibilmente la sezione per le

opere idrauliche, rimasta organo statale pur dopo il trasferimento

degli uffici operato con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - si veda

l'art. 12 - e con il d.P.R. n. 616 del 1977, Tabella A, n. 3) con la

quale tale autorità ha negato la propria competenza in ordine alla

vigilanza sulle dighe poste a sbarramento del Rio Boatti per quanto

concerne la valutazione della loro stabilità e dell'eventuale

connessa ricorrenza di un pericolo per l'incolumità pubblica, ed ha

affermato la competenza regionale al riguardo.

In tale atto infatti la Regione ha propriamente mostrato di

ravvisare il momento centrale e rilevante di un comportamento statale

volto a ledere la sua autonomia per le conseguenze negative quanto a

responsabilità e a spese, che l'affermazione della sua competenza in

ordine alle opere e sotto i profili anzidetti avrebbe potuto

importare a suo carico. La lettera dell'Avvocatura distrettuale dello

Stato 22 febbraio 1990 al Provveditorato regionale, da questo

trasmessa alla Regione insieme alla nota 13 marzo suindicata,

racchiude un mero parere, posto dal Provveditorato a sostegno della

determinazione adottata, ed è stata anch'essa congiuntamente

impugnata in quanto rappresenta un elemento funzionale alla

determinazione in parola.

Orbene, con successiva nota 26 luglio 1990 la stessa Sezione del

Provveditorato alle opere pubbliche ha riconosciuto come propria in

via esclusiva la competenza già negata con la nota 13 marzo 1990,

facendo espresso riferimento ad essa e chiarendone il significato nel

senso di una segnalazione alla Regione circa l'abusività delle opere

in argomento anche sotto il profilo ambientale e urbanistico, ai fini

dell'eventuale esercizio, da parte della Regione stessa, delle

proprie competenze in tali materie. L'Avvocatura generale dello

Stato, a sua volta, nel produrre la detta nota del Provveditorato 13

marzo 1990, ha esibito anche la nota del Provveditorato del 26 luglio

1990.

Il diniego della competenza propria e la correlativa affermazione

di quella regionale, come sopra espressi dallo Stato, devono dunque

intendersi revocati mediante l'univoco riconoscimento, da parte dello

Stato stesso, della propria esclusiva competenza per quanto concerne

la valutazione della stabilità delle opere e dei provvedimenti

necessari a tutela della incolumità pubblica, con il conseguente

venir meno della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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