Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1998

Altra decisione · depositata il 12/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso di Rita Bernardini, Raffaella

Fiori, Mauro Sabatano, nella qualità di promotori e presentatori dei

referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi

extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio

della caccia, obiezione di coscienza e golden share, notificato il 9

giugno 1997, depositato in cancelleria il 17 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera adottata il

20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la quale è

stata disciplinata la trasmissione di Tribune da parte della

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione

delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997, iscritto al n.

35 del registro conflitti 1997;

Visto l'atto di costituzione della Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Achille Chiappetti per Rita Bernardini, Raffaella

Fiori e Mauro Sabatano e l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 24 maggio 1997, Rita Bernardini,

Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, nella loro qualità di promotori

dei referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti,

incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati,

esercizio della caccia, obiezione di coscienza e golden share,

dichiarati ammissibili da questa Corte e indetti, per il 15 giugno

1997, con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica in data

15 aprile 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 90 del 18 aprile 1997, hanno sollevato conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

del Parlamento, della Camera dei deputati, del Senato della

Repubblica e del Governo, in ordine al regolamento (recte: delibera)

del 20 maggio 1997 con il quale la Commissione di vigilanza,

nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4, primo comma,

della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di

diffusione radiofonica e televisiva), ha stabilito i criteri e le

modalità per lo svolgimento delle Tribune referendarie da parte

della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo di ammissibilità

del conflitto, i ricorrenti ricordano come questa Corte abbia più

volte riconosciuto la legittimazione del comitato promotore a

proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e come, in

particolare, secondo quanto affermato nella sentenza n. 161 del 1995,

il comitato stesso sia stato legittimato a dolersi delle eventuali

restrizioni apportate alla campagna referendaria in quanto

suscettibili di incidere sulla formazione della volontà di coloro

che esprimono il voto.

Ciò detto, i ricorrenti osservano che la delibera impugnata

richiama, in premessa, sia la disposizione dell'art. 52 della legge

25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), che in

materia di propaganda attribuisce ai partiti o gruppi politici

rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum le

medesime facoltà riconosciute ai partiti o gruppi politici che

partecipano alle competizioni elettorali, sia le precedenti

deliberazioni della stessa Commissione. Nel diversificare i soggetti

legittimati a partecipare ai differenti cicli di Tribune in essa

previsti, la delibera non si sarebbe però attenuta alla sua

premessa: l'art. 1 dispone che siano trasmessi, per ciascuno dei

quesiti referendari, un ciclo di confronti e un ciclo di appelli ai

votanti, riservati entrambi ai comitati promotori e ai comitati per

il NO; l'art. 2, alle lettere a) e b), prevede un ulteriore ciclo di

quattro dibattiti, nei quali il tempo, come per gli altri cicli, "è

ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto" e ai quali

possono partecipare i gruppi parlamentari ma non i comitati promotori

dei referendum; ad avviso dei ricorrenti, la previsione di

quest'ultimo ciclo di quattro dibattiti sarebbe lesiva delle

attribuzioni dei comitati. Risulterebbe infatti attribuita ai soli

gruppi parlamentari, in dibattiti previsti per di più nell'ultima

settimana prima del voto, la rappresentanza delle posizioni

referendarie. L'art. 52 della legge n. 352 del 1970, pur formalmente

richiamato, sarebbe stato quindi nella sostanza disatteso nel suo

prevedere che le facoltà in materia di propaganda referendaria siano

riconosciute ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento

nonché ai promotori del referendum considerati come gruppo unico. Il

presupposto dal quale la Commissione bicamerale procederebbe, che

cioè i gruppi parlamentari si ripartiscano equamente tra i SI e i

NO, sarebbe oltretutto indimostrato, e sarebbe stato trascurato il

fatto che il Parlamento, in quanto titolare della potestà

legislativa, si porrebbe, nel sistema costituzionale, in posizione

antitetica a quella dei comitati promotori, la partecipazione dei

quali dovrebbe essere pertanto assicurata anche nei dibattiti

destinati ai gruppi politici.

Un'ulteriore lesione delle proprie attribuzioni è individuata dai

ricorrenti nel ritardo con il quale la Commissione avrebbe provveduto

ad approvare la regolamentazione delle Tribune referendarie. Tale

ritardo, infatti, avrebbe posto la concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo nella impossibilità di iniziare la

programmazione prima del 26 maggio, mentre, essendo stati indetti i

referendum per il 15 giugno, la campagna referendaria avrebbe avuto

inizio il 15 maggio. La restrizione dei tempi della campagna

referendaria, osservano i ricorrenti, si ripercuoterebbe sulla

formazione della volontà di coloro che sono chiamati ad esprimere il

proprio voto e, di conseguenza, sulle attribuzioni garantite al

comitato promotore dall'art. 75 della Costituzione.

In conclusione, i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa

sospensiva, dell'art. 2, lettere a) e b), della delibera in

questione.

2. - Questa Corte, con ordinanza n. 171 del 5 giugno 1997, ha

respinto la richiesta di provvedimento cautelare ed ha dichiarato

l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione nei soli

confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e

la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, fissando ai ricorrenti il

termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e dell'ordinanza.

3. - Nel giudizio si è costituita, il 16 settembre 1997, la

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi, chiedendo che il proposto conflitto sia

dichiarato inammissibile o, subordinatamente, sia rigettato.

Preliminarmente la Commissione eccepisce che, in considerazione

dell'esito dei referendum proposti dai comitati promotori, sarebbe

venuto meno l'interesse dei ricorrenti, poiché dall'eventuale

accoglimento del ricorso non potrebbe discendere alcun effetto

giuridico sulle procedure svoltesi e sui relativi esiti, che

sarebbero derivati unicamente dalla astensione massiccia degli

elettori, in nessun modo riferibile ad un preteso difetto di

propaganda.

In merito alla censura relativa all'esclusione dei comitati

promotori dai quattro dibattiti ai quali hanno partecipato i

rappresentanti dei gruppi parlamentari, la Commissione rileva che la

dialettica e il pluralismo degli indirizzi sarebbero stati assicurati

dalla ripartizione degli interventi secondo le opposte indicazioni di

voto e dalla diversa estrazione politica dei singoli gruppi.

La Commissione contesta poi l'affermazione dei ricorrenti secondo

cui i gruppi avrebbero monopolizzato la rappresentanza delle

posizioni referendarie, in quanto sarebbe stata, invece, "prevista

sia la partecipazione dei comitati per il sì e per il no, sia dei

gruppi parlamentari, sia la pubblicità con spot, sia la

trasmissione, anche per radio, dei dibattiti televisivi".

L'art. 52 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 avrebbe,

d'altronde, trovato piena applicazione ed esatta corrispondenza nella

delibera adottata, nel suo riferirsi da un lato alle formazioni

parlamentari e dall'altro ai comitati promotori, contrapponendo a

questi ultimi i comitati per il no, ove esistenti.

Ancora, il dibattito fra i gruppi parlamentari sarebbe stato

necessario per esprimere "la politica nazionale quale essa si

presenta in Parlamento in occasione del voto referendario", mentre

l'unanimità dei gruppi su singole posizioni referendarie sarebbe

"eventualità storicamente trascurabile".

In riferimento alla tardività della delibera rispetto alla

campagna referendaria, la Commissione parlamentare sostiene che "non

è il conflitto un rimedio contro il ritardo". La sfera di potestà

del comitato promotore, secondo la Commissione, consisterebbe nella

garanzia delle attività necessarie a promuovere il referendum mentre

la propaganda porrebbe il diverso problema dell'accesso al mezzo

radiotelevisivo, che, ove negato, potrebbe eventualmente determinare

un illegittimo esercizio della funzione parlamentare, contro il quale

vi sarebbero rimedi diversi da quelli diretti a reprimere l'invasione

della sfera di potestà altrui. Né potrebbe costituire invasione di

potestà la asserita restrizione della campagna referendaria, poiché

questa non si configurerebbe come autonoma sfera di potestà

costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 134 della

Costituzione.

D'altra parte, ad avviso della Commissione parlamentare, nessuna

norma stabilirebbe il termine entro il quale devono avere inizio le

operazioni di propaganda per le consultazioni referendarie e, nella

materia delle elezioni politiche e amministrative, i trenta giorni

precedenti il voto verrebbero in rilievo piuttosto come termine per

la presentazione delle candidature, così che la stessa fattispecie

"campagna elettorale" sarebbe giuridicamente individuabile con

difficoltà.

Nelle leggi in vigore non si rinverrebbero poi specifiche

previsioni di comportamento in materia per la Commissione

parlamentare per i servizi radiotelevisivi, poiché l'art. 4 della

legge n. 103 del 14 aprile 1975 si limiterebbe a delimitare le

competenze della Commissione, l'art. 52 della legge n. 352 del 25

maggio 1970 attribuirebbe ai promotori dei referendum i poteri

riconosciuti ai partiti e ai gruppi politici organizzati e la legge

n. 515 del 1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) non si

riferirebbe alle procedure referendarie.

4. - In prossimità dell'udienza sia la Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

che i comitati promotori ricorrenti hanno depositato memorie e

documentazione relativa, rispettivamente, alla formazione dell'atto

oggetto del conflitto e ai regolamenti di precedenti campagne

radiotelevisive referendarie.

5. - Nella propria memoria la Commissione parlamentare insiste

innanzitutto sull'assoluto difetto di interesse attuale, e chiede che

venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, l'ordinanza di questa Corte di ammissibilità del

conflitto in oggetto darebbe per acquisiti due dati: l'eguale

ripartizione del tempo radiotelevisivo tra le opposte indicazioni di

voto e la complessiva presenza dei comitati promotori nelle varie

fasi delle trasmissioni di propaganda. L'aver assicurato separati

spazi alle rappresentanze parlamentari andrebbe dunque interpretato

solo come sforzo di chiarificazione di distinte responsabilità

innanzi al corpo elettorale: che non sarebbero tanto quelle dei

sostenitori del sì o del no, quanto, da una parte, quella dei

rappresentanti istituzionali titolari del mandato politico, e,

dall'altra, quella di coloro i quali assumono iniziative di

democrazia diretta; e tale separazione escluderebbe in radice

l'invasione dell'altrui competenza.

Quanto alla denunciata restrizione dei tempi della propaganda per

la ritardata approvazione della delibera impugnata, la Commissione

parlamentare osserva che la normativa dell'art. 52 della legge n.

352 del 1970 è stata da essa ritenuta applicabile alla propaganda

radiotelevisiva solo per analogia e, quindi, con tutti i necessari

adattamenti derivanti soprattutto dalla specificità dei tempi

dell'attività di decisione parlamentare, che è attività politica.

L'iter formativo della delibera impugnata dimostrerebbe come si sia

trattato di un procedimento tutt'altro che agevole, segnato, dall'8

maggio al 20 maggio 1997, da numerose tappe di confronto e

riflessione, che escluderebbero qualsiasi invasione di potestà

altrui da parte della Commissione. Anche la prassi, d'altra parte,

disconoscerebbe l'esistenza di vincoli di data, nell'attività

parlamentare in genere, e nell'attività della Commissione

resistente; anzi, ad avviso di quest'ultima, sarebbe sufficiente

rilevare - a dimostrazione anche dell'impossibile equiparazione

rigida tra la ripartizione degli spazi destinati all'affissione,

prevista dalla legge n. 352 del 1970, e la regolamentazione per

analogia dell'accesso alla televisione pubblica, - che spesso, per le

campagne referendarie, le delibere di regolamentazione sarebbero

state assunte in date successive al trentesimo giorno antecedente

allo svolgimento dei referendum stessi.

6. - I comitati promotori ricorrenti chiedono che la Corte,

nonostante l'avvenuta effettuazione dei referendum si pronunci sui

principi costituzionali ai quali hanno fatto appello in sede di

ricorso. Dall'ordinanza di ammissibilità del conflitto, infatti,

sembrerebbero emergere due contrastanti criteri interpretativi

dell'atto impugnato (eguale ripartizione del tempo complessiva

presenza dei comitati promotori). Non sarebbe cioè condivisibile la

tesi secondo cui l'eguale ripartizione del tempo tra le opposte

indicazioni di voto consentirebbe di escludere la partecipazione dei

promotori alle tribune serali tra tutti i partiti politici, che

sarebbero, da una parte, le più seguite e, dall'altra, l'espressione

di un dibattito che si svolgerebbe tutto all'interno dell'organo che

ha emanato la legge di cui si chiede l'abrogazione o che non ha

provveduto ad abrogarla. Nessun partito o gruppo parlamentare, per

quanto favorevole ai referendum potrebbe considerarsi abilitato a

sostenere le ragioni che hanno indotto i promotori a richiederli. La

stessa lettera dell'art. 52 della legge n. 352 del 1970, chiedendo

che i promotori del referendum siano considerati, ai fini della

propaganda, "come gruppo unico", garantirebbe la partecipazione dei

promotori alla tribune riservate, e ciò sarebbe stato attuato nel

passato.

7. - Nel corso dell'udienza pubblica, la difesa della Commissione

parlamentare resistente ha depositato ulteriore documentazione. Considerato in diritto

1. - Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, quali

promotori e presentatori dei referendum abrogativi in tema di Ordine

dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera

dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e

golden share, indetti per la tornata del 15 giugno 1997, sollevano

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato al fine di ottenere

l'annullamento dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della delibera

della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la

vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottata in data 20 maggio

1997, con cui viene disciplinata la trasmissione di Tribune da parte

della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in

occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997.

I ricorrenti si dolgono della menomazione delle proprie

attribuzioni, garantite dall'art. 75 della Costituzione, che

discenderebbe dall'essere previsto nella delibera della Commissione

parlamentare un ciclo di quattro dibattiti riservato esclusivamente

ai gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del

Parlamento, e dall'essere stata la stessa delibera approvata in

ritardo con una conseguente, illegittima restrizione della campagna

radiotelevisiva referendaria.

2. - Deve essere confermata la ammissibilità del conflitto di

attribuzione ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

già ritenuta, in via delibativa, nella ordinanza n. 171 del 1997.

Sussistono infatti i requisiti soggettivi, essendo indubitabili

anche in relazione alle attività preordinate all'esercizio del voto

referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di

referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della

frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa

referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che

attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso

il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica.

Quanto al requisito oggettivo, si deve poi ribadire che gli atti di

indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico

radiotelevisivo sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la

realizzazione del principio del pluralismo (sentenze n. 420 del 1994

e n. 112 del 1993) e sono pertanto espressione di una attribuzione

costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di

partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum che dovesse

risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle

attribuzioni che spetta ai comitati promotori tutelare.

3. - Non può essere accolta l'eccezione della difesa della

Commissione secondo la quale, a seguito dell'espletamento dei

referendum proposti dal comitato ricorrente e in considerazione

dell'esito degli stessi - mancato raggiungimento del quorum di

validità delle consultazioni a causa della massiccia astensione

degli aventi diritto al voto, non imputabile, secondo la Commissione,

ad un difetto di propaganda ma conseguente alla libera scelta del

corpo elettorale - sarebbe venuto meno l'interesse dei ricorrenti,

poiché all'eventuale sentenza della Corte non potrebbe seguire alcun

effetto giuridico sulle procedure già svoltesi.

I rilievi della difesa della Commissione investono il merito del

presente conflitto e non anche la sua ammissibilità. Una volta

ricostruita come espressione di un dovere costituzionale che incombe

sul Parlamento, e per esso sulla apposita Commissione parlamentare,

la formulazione di indirizzi sulla propaganda referendaria rispettosi

dei principi del pluralismo, ed una volta riconosciuto che a tale

dovere fa riscontro una attribuzione dei comitati promotori,

l'affermazione che una sentenza di questa Corte che accertasse la

violazione di quel dovere e la lesione di quella attribuzione sarebbe

inidonea a produrre effetti sul procedimento di referendum già

concluso non può, nella sua assolutezza, essere condivisa, essendo

in linea teorica valutabile l'incidenza dell'accertata menomazione

sull'esito del referendum. Né varrebbe disquisire intorno

all'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, poiché, come già

a suo tempo osservato in altra occasione, residuerebbe comunque

"l'interesse del ricorrente ad ottenere quella decisione sulla

spettanza delle attribuzioni in contestazione che rappresenta -

specialmente nei conflitti tra poteri dello Stato - l'oggetto

principale del giudizio di questa Corte, in base all'art. 38 della

legge n. 87 del 1953" (sentenza n. 150 del 1981).

4. - Nel merito, il ricorso è infondato.

La delibera della Commissione parlamentare, approvata il 20 maggio

1997, stabiliva che, in occasione delle consultazioni referendarie

del 15 giugno 1997, fossero trasmessi su rete nazionale, secondo un

criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte

indicazioni di voto, un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti

referendari, riservato ai comitati promotori ed ai comitati per il no

costituitisi anteriormente alla data del 23 maggio 1997, un ciclo di

appelli ai votanti riservato ai medesimi soggetti, da trasmettere per

televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì

13 giugno, nonché un ciclo di quattro dibattiti riservato ai gruppi

parlamentari anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento.

La circostanza che per questi ultimi dibattiti non fosse prevista

la partecipazione dei comitati promotori non ha comportato alcuna

vulnerazione della loro posizione giuridica né alcuna menomazione

della sfera di attribuzioni loro garantita. La scelta della

Commissione di mantenere distinte le trasmissioni destinate ai

comitati da quelle riservate ai gruppi parlamentari, anche se non

imposta dalla Costituzione, rispecchia una non arbitraria visione del

referendum tendente a valorizzare la complessa posizione che

l'istituto assume nel sistema costituzionale: da un lato,

manifestazione di sovranità popolare non mediata che, in quanto

tale, postula un dibattito aperto nella società civile nel quale

abbiano voce, oltre ai promotori, di norma favorevoli

all'abrogazione, anche i soggetti che si organizzino per esprimere un

orientamento contrario; dall'altro, deliberazione su una legge, che

investe, cioè, un prodotto della rappresentanza politica e che non

può pertanto vedere esclusi dal dibattito pubblico i gruppi

parlamentari, riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del

sistema rappresentativo costituiscono struttura portante.

Da nessun principio costituzionale è desumibile un divieto a che,

in tema di propaganda radiotelevisiva referendaria, i due piani -

quello del libero e in qualche modo contingente aggregarsi delle

idee, delle opinioni e degli interessi attorno ad un quesito

specifico, sul quale si muovono i comitati, e quello delle più

stabili aggregazioni politiche, proprio dei gruppi parlamentari -

siano mantenuti distinti per una più chiara percezione da parte

dell'elettore della complessiva consistenza del quesito e della

molteplicità delle sue valenze.

È vero che il disegno costituzionale è sul punto sufficientemente

elastico da permettere, nella propaganda attraverso il servizio

pubblico radiotelevisivo, anche un'impostazione diversa e da

consentire, in assenza di un'apposita disciplina legislativa, che

nella delibera della Commissione bicamerale il processo politico

referendario sia considerato unitariamente, con la previsione di

programmi di confronto diretto tra rappresentanti dei gruppi e

promotori, come avveniva nelle deliberazioni adottate dalla

Commissione in occasione di precedenti tornate referendarie.

L'essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione,

infatti, è la necessaria democraticità del processo politico

referendario e l'esigenza che in esso sia offerta dal servizio

pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche

attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione

referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione

dell'opinione pubblica; i modi e le forme in cui tale partecipazione

deve svolgersi sono rimessi, però, in assenza di disposizioni di

legge, alla discrezionalità della Commissione parlamentare che

incontra i limiti, nella specie non oltrepassati, dell'idoneità e

della congruità della scelta rispetto al fine da perseguire.

Non depone nel senso dell'esistenza di uno schema di propaganda

radiotelevisiva fisso ed infungibile l'art. 52 della legge n. 352 del

1970, invocato dai ricorrenti, il quale, nella ripartizione degli

spazi destinati alle affissioni, tratta i promotori come un unico

gruppo, sullo stesso piano, cioè, dei gruppi politici rappresentati

in Parlamento. Questa disposizione pone la regola che ai promotori

del referendum non possono essere destinati spazi di propaganda

minori o meno importanti di quelli riconosciuti ai gruppi politici;

non se ne desume l'ulteriore e diversa regola che gruppi e comitati

debbano disporre contestualmente dei medesimi spazi.

Dalla disciplina delle affissioni non si argomenta dunque il

diritto dei promotori di partecipare alle stesse trasmissioni

riservate ai gruppi politici, tanto più che l'applicazione, nel

significato preteso dai ricorrenti, dell'art. 52, il quale equipara

gruppi politici e comitati senza dare alcun rilievo all'orientamento

che i primi intendano manifestare in vista della consultazione

referendaria, sarebbe stata difficilmente conciliabile con la scelta,

non irragionevole e non preclusa alla Commissione bicamerale, di

valorizzare il carattere binario del quesito e di adottare, nella

ripartizione dei tempi di trasmissione, il criterio della rigorosa

equiparazione tra le opposte indicazioni di voto, sia nei confronti

tra comitati, sia nei dibattiti tra rappresentanti dei gruppi

politici.

5. - Infondata è pure la censura dei ricorrenti secondo i quali la

menomazione delle proprie attribuzioni deriverebbe dalla tardiva

adozione della delibera, approvata dalla Commissione parlamentare il

20 maggio 1997 in relazione a referendum indetti per il 15 giugno

1997; ciò che avrebbe determinato, a loro avviso, una illegittima

compressione del periodo di campagna referendaria.

Nessuna disposizione di legge stabilisce quanto tempo prima del

giorno previsto per la consultazione popolare debba essere adottata

la delibera relativa alla trasmissione delle tribune referendarie.

L'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che effettivamente

dispone che tale deliberazione debba intervenire non oltre il quinto

giorno successivo alla indizione dei comizi elettorali, riguarda le

elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica; e, mentre il successivo art. 20 estende la disciplina

alle elezioni del Parlamento europeo, dei Consigli regionali,

provinciali e comunali, del Sindaco e del Presidente della provincia,

nessuna norma si riferisce espressamente al referendum. Anche a voler

applicare in via analogica alle consultazioni referendarie il

principio ricavabile dal citato articolo 1, tale applicazione non

può che limitarsi, appunto, al principio e questo non è nel senso

che l'intero periodo compreso tra la data di adozione della delibera

e quella delle votazioni debba essere ininterrottamente coperto dalle

trasmissioni del servizio pubblico; è infatti positivamente

richiesto soltanto che gli spazi di propaganda siano "idonei",

adeguati, cioè, a una corretta e completa informazione

radiotelevisiva che è tutto quanto necessita all'espressione di un

voto consapevole da parte degli elettori.

D'altronde, una lesione delle attribuzioni dei comitati promotori,

in ordine alla propaganda referendaria, non potrebbe consistere nel

mero dato formale del ritardo nell'adozione della delibera. Perché

la lesione sussista, occorre che essa sia sostanziale, che cioè il

periodo di effettiva propaganda e gli spazi ad essa destinati

risultino insufficienti ed inadeguati secondo un criterio di

ragionevolezza. Ma l'applicazione di tale criterio porta a ritenere

che nessuna irragionevole compressione delle attribuzioni dei

promotori si è nella specie verificata, se si considera che l'atto

impugnato prevedeva, in loro favore, per ciascuno dei quesiti

referendari un ciclo di confronti suddivisi in più trasmissioni e un

ciclo di appelli ai votanti nella giornata di venerdì 13 giugno

1997, in orario serale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la

disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della

delibera in data 20 maggio 1997 concernente la trasmissione di

Tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico

radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15

giugno 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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