Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1972

Altra decisione · depositata il 15/03/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 27 maggio 1971, depositato in cancelleria il

12 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1971,

per conflitto di attribuzione sorto per effetto della nota del

Ministero delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, con la quale

viene negato alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento

dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n.

801.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la

Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele

Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato in data 27 maggio 1971, il Presidente

della Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministro per le finanze

n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, con cui viene negata ogni

partecipazione della Regione al gettito dell'aumento dell'addizionale

istituita dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, convertito

con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; aumento

disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801.

Secondo il ricorrente, la nota ministeriale dovrebbe essere

annullata perché nega alla Regione il diritto a una entrata tributaria che ad essa spetta in base all'art. 36 dello Statuto speciale e

agli artt. 2 e 11 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le

norme di attuazione dello stesso Statuto per la materia tributaria.

Al riguardo la Regione osserva che, a differenza dell'addizionale

di base, riservata all'Erario perché diretta a sostenere gli oneri

propri dello Stato inerenti agli interventi occorsi per fronteggiare

calamità naturali, l'aumento dell'addizionale ha lo scopo di

compensare le minori entrate conseguenti agli sgravi fiscali a favore

dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi a più basso reddito. E

poiché tale scopo è comune anche alla Regione, che, a causa degli

sgravi ha avuto anche essa diminuzioni di entrata, la legge non ha

riservato né poteva riservare il gettito dell'aumento all'Erario, con

la conseguenza che dal provento della nuova entrata la Regione non può

essere esclusa.

2. - Si è costituita in giudizio, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato per resistere al

ricorso.

Essa sostiene che l'aumento dell'addizionale precedente non è

nuova entrata tributaria e che il gettito relativo non può che

spettare per intero allo Stato, pur senza la riserva, non necessaria, a

favore dell'Erario, trattandosi di aumento di contributo già ad esso

per intero riservato.

3. - Nella discussione orale le parti hanno illustrato le ragioni

esposte negli scritti difensivi e insistito sulle conclusioni già

assunte. Considerato in diritto :

1. - Col conflitto di attribuzione proposto avverso la nota del

Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, la Regione

siciliana chiede che venga riconosciuto di sua spettanza il provento

dell'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18

novembre 1966, n. 976, aumento disposto con l'art. 6 della legge 28

ottobre 1970, n. 801. A tale pretesa resiste il Presidente del

Consiglio dei ministri, opponendo che il provento dell'addizionale in

esame spetta allo Stato perché costituisce non una entrata tributaria

nuova, bensì l'aumento di un tributo preesistente, già ad esso

riservato e interamente devoluto.

2. - Il ricorso della Regione è fondato.

Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, in riferimento all'art. 36

dello Statuto della Regione siciliana, ha emanato le norme di

attuazione in materia finanziaria, stabilisce, all'art. 2, che alla

Regione spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo

territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito

sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a

soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello

Stato, specificate nelle leggi medesime.

Nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, la

Corte, in conformità alla sua precedente giurisprudenza (sent. n. 47

del 1968), ritiene che per nuova entrata tributaria debba intendersi

non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto

impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe

verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un

tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Se così non

fosse, gravi conseguenze deriverebbero proprio nei confronti dello

Stato, cui sarebbe vietato di riservare a se stesso, ove ricorrano i

presupposti che tale riserva rendano legittima nel quadro normativo del

citato art. 2, il gettito derivante dall'aumento di aliquote di tributi

preesistenti di spettanza regionale. Il che non può certamente essere

in alcun modo sostenuto.

3. - Posto dunque che il gettito dell'aumento dell'addizionale di

che trattasi rappresenta una nuova entrata tributaria, per deciderne

l'attribuzione occorre accertare che, nel giudizio sottoposto all'esame

della Corte, ricorrano o meno i requisiti voluti dalla legge perché lo

Stato possa farla propria, anche per la parte riscossa nel territorio

regionale.

A tale riguardo devesi porre mente alla ragione per la quale il

nuovo tributo è stato introdotto. Va in proposito ricordato, che col

d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito con legge 23 dicembre 1966,

n. 1142), contenente disposizioni per le provvidenze, la ricostruzione

e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e

mareggiate dell'anno 1966, veniva istituita (art. 80), per la durata

dell'anno 1967, una addizionale straordinaria su varie imposte, il cui

gettito era esclusivamente riservato all'Erario per la copertura degli

oneri dipendenti da quegli eventi calamitosi. Col successivo d.l. 11

dicembre 1967, n. 1132 (convertito con la legge 7 febbraio 1968, n.

27), l'addizionale in questione veniva prorogata fino a quando, in

attuazione della riforma tributaria, non fossero applicate nuove

aliquote per le imposte sul reddito. Con lo stesso decreto, il gettito

dell'addizionale così prorogata veniva riservato anch'esso all'Erario

e destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari

finalità di competenza esclusiva dello Stato. Infine, la legge 28

ottobre 1970, n. 801, recante sgravi fiscali a favore dei lavoratori a

più basso reddito, ha disposto (art. 6) un aumento della stessa

addizionale, della cui spettanza si discute nel presente giudizio,

senza tuttavia fornire alcuna indicazione relativa alla riserva del

tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati scopi

propri dello Stato medesimo.

Ma, dalla collocazione della norma, nonché dalla stretta

connessione, risultante dall'intero testo legislativo, tra l'aumento

dell'addizionale e gli sgravi fiscali contestualmente disposti, appare

evidente che il provento derivante dalla maggiorazione delle aliquote

dell'addizionale in esame, è destinato a compensare unicamente la

diminuzione delle entrate causata dalla concessione delle agevolazioni

fiscali.

4. - Così precisati gli scopi che il nuovo tributo è destinato a

soddisfare, ritiene la Corte che la destinazione del provento in esame

sia incompatibile con la riserva all'Erario, limitata, dall'art. 2 del

d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, solo al caso in cui occorra far fronte

alla copertura di oneri diretti a fronteggiare particolari finalità,

contingenti o continuative, dello Stato.

Nella specie, invece, la finalità di provvedere alla istituzione

di un'entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai

lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi a più basso reddito,

non può considerarsi esclusiva dello Stato, anche perché le norme

tributarie di favore hanno inciso, in modo rilevante, sul gettito di

tributi di sicura spettanza regionale.

Ora, se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, può disporre

in merito alla imposizione o abrogazione di tributi in piena libertà,

anche se si tratti di tributi spettanti alle Regioni, non per questo

esso può attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata

chiaramente sostitutiva, quando il tributo sostituito non è di sua

esclusiva spettanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione siciliana il provento derivante

dall'aumento dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28

ottobre 1970, n. 801, e, pertanto, annulla il provvedimento di cui

alla nota del Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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