Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1965 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3,

secondo comma, e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente

"Norme sulla disciplina della propaganda elettorale", promosso con

ordinanza emessa il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Spatola Giovanna ed altri, iscritta al

n. 66 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche

dell'aprile 1963, Spatola Giovanna, Silvestri Alessandro, Vanni Regini,

Savini Pietro e Verticchio Giuseppe, venivano sorpresi ad affiggere

manifesti, intestati al movimento "Rinnovamento sociale" ed a firma

"Ernesto Brivio", sui riquadri di un tabellone per la propaganda

elettorale destinati ad altri partiti politici.

Rinviati a giudizio dinanzi al Pretore di Roma per rispondere della

contravvenzione punita dall'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212,

contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, la

difesa degli imputati sollevava eccezione di illegittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 2, 3 e 8 della citata

legge, in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione.

Rilevava al riguardo la difesa che gli oneri e le limitazioni

contemplate negli artt. 2 e 3 della legge elettorale (domande,

comunicazioni, istanze per ottenere l'assegnazione di spazi sui

tabelloni elettorali) sono in contrasto col "diritto di manifestare

liberamente il proprio pensiero" nonché con quello di "concorrere con

metodo democratico a determinare la politica nazionale", sanciti

rispettivamente dalle citate norme costituzionali. Tali disposizioni -

secondo la difesa - avevano precluso al partito "Rinnovamento sociale",

che partecipava regolarmente alla competizione elettorale con la

presentazione di liste in tutto il territorio della Repubblica, la

manifestazione del proprio pensiero in forma propagandistica murale. E

ciò in quanto, trattandosi di partito di nuova fondazione, non aveva

potuto rispettare i termini di cui all'art. 3 della legge n. 212.

Il Pretore, in accoglimento della dedotta eccezione, con ordinanza

28 febbraio 1964, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva gli atti

alla Corte costituzionale.

Motivando in ordine alla non manifesta infondatezza della questione

il Pretore si è limitato ad osservare che "per il semplice fatto di

non aver presentato la domanda di cui all'art. 3 della richiamata

legge, un partito si troverebbe escluso dalla propaganda elettorale a

mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione si accinge a

rinnovare i suoi organi rappresentativi mediante le elezioni". Ciò -

secondo l'ordinanza - comporterebbe violazione degli artt. 21 e 49

della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata ai Presidenti delle Camere e

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23

maggio 1964.

Nel presente giudizio le parti private non si sono costituite, ma

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con deposito di atto di

intervento in cancelleria in data 30 aprile 1964.

L'Avvocatura osserva che la norma impugnata, disciplinando l'uso di

appositi spazi per la propaganda murale e ripartendo questi in misura

eguale tra tutti i richiedenti, non viola l'art. 21 della Costituzione,

essendosi il legislatore limitato a disciplinare l'esercizio del

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

La disciplina delle affissioni in appositi spazi tende ad

assicurare a tutti il diritto di manifestare in pari misura il proprio

pensiero sia evitando che vi siano soggetti che, pur avendone titolo,

non abbiano spazio a disposizione, sia impedendo il verificarsi di

abusi che possano offendere altri beni, parimenti tutelati dalla

Costituzione.

Del pari infondata, secondo l'Avvocatura, è poi la pretesa

violazione dell'art. 49 della Costituzione secondo il quale tutti i

cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per

concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

La norma denunciata, infatti, determinata da elementi obiettivi,

non annulla tale diritto ma comporta una legittima e modesta

compressione di esso, residuando altre innumerevoli vie di espressione,

con metodo democratico, delle proprie idee ai fini della determinazione

della politica nazionale.

L'Avvocatura, pertanto, conclude, chiedendo che la Corte voglia

dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - L'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme

sulla disciplina della propaganda elettorale, dispone che, sino a

quando non vengano assegnate le superfici entro gli spazi per le

affissioni riservati ai partiti o gruppi politici o singoli candidati,

gli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale

sono liberi a tutti.

Per potere usufruire di tali spazi nel suddetto periodo, il secondo

comma dell'art. 3 prescrive che gli interessati "debbono presentare

domanda al Sindaco entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto

di convocazione dei comizi".

In quest'ultima disposizione il Pretore di Roma ha ravvisato la

violazione dei diritti di manifestare liberamente il proprio pensiero e

di concorrere con metodo democratico a determinare la politica

nazionale, garantiti rispettivamente dagli artt. 21 e 49 della

Costituzione.

Gli artt. 2 e 8 della legge 1956, n. 212, anche essi denunciati

come incostituzionali, vengono in considerazione, nella proposta

questione di legittimità, solo per la loro relazione con la norma

propriamente impugnata, in quanto le rispettive disposizioni riguardano

gli spazi da destinare alle affissioni e le sanzioni penali comminate a

carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi

suddetti.

Ritiene la Corte che la questione sia infondata sotto entrambi gli

aspetti prospettati.

2. - Per quanto riguarda il preteso contrasto con l'art. 21 della

Costituzione va rilevato che con la sentenza n. 48 del 1964 la Corte

si è già pronunziata sulla legittimità costituzionale delle

disposizioni contenute nell'art. 1 e nell'art. 8, quarto comma, della

legge 4 aprile 1956, n. 212, e che i principi affermati in detta

sentenza valgono a risolvere, sotto l'aspetto considerato, anche

l'attuale questione.

Ha ritenuto la Corte che la norma, secondo la quale durante la

campagna elettorale l'affissione di stampati e manifesti di propaganda

è consentita soltanto negli spazi a tal fine destinati in ogni Comune,

e le sanzioni penali comminate per chi contravvenga a tale disposizione

non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il

proprio pensiero, ma si limitano a regolarne l'esercizio.

Dopo aver rilevato che l'affissione in genere incontra anche in

altre leggi una serie di divieti e limitazioni a tutela di pubblici

interessi, la Corte ha, peraltro, osservato che la disciplina della

propaganda politica a mezzo manifesti durante la campagna elettorale,

dettata dalla legge n. 212 del 1956, tende a porre tutti, partiti e

cittadini, "in condizione di parità onde assicurare che, in uno dei

momenti essenziali della vita democratica, questa non sia di fatto

ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di

minoranza".

Ora, esaminando al lume di queste considerazioni, le disposizioni

in questa sede impugnate, risulterà di tutta evidenza che, sia

l'obbligo sancito dall'art. 3 della legge di presentare una domanda al

Sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non

partecipanti alla competizione elettorale, sia, conseguentemente, la

sanzione penale comminata dall'art. 8, primo comma, a carico di colui

che, non avendone titolo, abbia usato degli spazi suddetti, non danno

luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare

liberamente il proprio pensiero, ma provvedono soltanto a disciplinarne

l'esercizio garantendone a tutti la effettività e ponendo tutti in una

situazione di assoluta eguaglianza di trattamento.

Proprio in riferimento alla disposizione impugnata la Corte ha

avuto modo di osservare, nella ricordata sentenza, che la domanda ha la

sola funzione di render noto il proposito di procedere all'affissione e

che nessun potere discrezionale la norma attribuisce alla Giunta

comunale nella ripartizione degli spazi per le affissioni, in quanto la

semplice presentazione della domanda determina ipso iure l'obbligo per

l'Amministrazione di assegnare una determinata superficie a ciascun

richiedente.

Nell'art. 3 viene precisato che la ripartizione degli spazi deve

essere fatta dalla Giunta secondo l'ordine di presentazione delle

domande e, qualora sia necessario, secondo un turno mediante sorteggio

da effettuarsi in presenza dei richiedenti, in maniera che tutti

possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

È quindi agevole rilevare che la norma in esame assolve ad un ben

preciso ed indispensabile compito: rendere concretamente possibile

alla Giunta, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli

spazi in questione in parti uguali tra tutti gli interessati che

intendono partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni

nel periodo antecedente alla assegnazione degli spazi destinati ai soli

partiti politici.

3. - Dalle considerazioni testé svolte discende l'infondatezza

della questione anche in riferimento all'art. 49 della Costituzione.

Privo di fondamento è il particolare rilievo formulato al riguardo

nell'ordinanza di rimessione secondo il quale un partito, per il

semplice fatto di non aver presentato la domanda richiesta dal secondo

comma dell'art. 3, si troverebbe escluso dalla propaganda elettorale a

mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione si accinge a

rinnovare i suoi organi rappresentativi, e ciò in violazione del

diritto riconosciuto dall'art. 49 della Costituzione di concorrere con

metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Il giudice a quo non ha anzitutto tenuto conto che la propaganda

disciplinata dalla legge in esame afferisce ad un settore ben

delimitato qual è quello dell'affissione di manifesti, stampati ed

altro in appositi delimitati spazi e che la stessa propaganda può

liberamente essere svolta con metodo democratico in numerose altre

forme ed aspetti altrettanto idonei ai fini della determinazione della

politica nazionale.

In secondo luogo, poi, il rilievo non ha evidentemente tenuto in

debita considerazione due importanti circostanze: che la presentazione

di una domanda da parte dei partiti è richiesta dalla legge solo per

consentire anche ad essi l'assegnazione di superfici negli spazi

destinati a coloro che non partecipano direttamente alla campagna

elettorale; che l'assegnazione degli spazi a domanda ha carattere di

provvisorietà essendo limitata ad un ben determinato periodo di tempo

nel corso della campagna elettorale. Essa, infatti, cessa non appena

la Giunta - ricevuta comunicazione delle liste e candidature ammesse -

sarà in grado di delimitare e ripartire gli spazi riservati ai

partiti. Da questo momento i partiti possono affiggere solo in tali

spazi e non più in quelli destinati agli estranei alla competizione,

che vengono nuovamente ripartiti con le modalità stabilite dall'art.

5, comma secondo, della legge.

L'ordinanza di rimessione non ha tenuto presente che ai partiti

sono riservati appositi spazi, non assegnabili nella prima fase della

campagna elettorale, che vengono ripartiti in parti uguali dalla Giunta

secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste. Tale

ripartizione, ovviamente, non è subordinata alla presentazione di

alcuna domanda, in quanto il diritto di un partito di vedersi assegnata

una superficie per le affissioni scaturisce direttamente

dall'ammissione della sua lista.

Ciò dimostra che anche il partito che non ha potuto ottenere

l'assegnazione di superfici negli spazi destinati ai non partecipanti

alla competizione elettorale per aver omesso di presentare la relativa

domanda, potrà sempre partecipare alla propaganda mediante affissione

sugli spazi destinati ai partiti dopo che l'ammissione della propria

lista verrà comunicata alla Giunta.

Ritiene, quindi, la Corte che le disposizioni impugnate, proprio in

omaggio ai principi di una sana democrazia, pongono tutti i partiti

sullo stesso piano ai fini della propaganda mediante affissione

assicurando a ciascuno di essi eguaglianza di trattamento

indipendentemente dalle rispettive forze e possibilità economiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma secondo, e degli artt. 2 e 8 della legge 4 aprile

1956, n. 212, contenente "Norme sulla disciplina della propaganda

elettorale", in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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