Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/04/1963 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 5 novembre 1962, recante:

"Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7, concernente

provvedimenti in favore delle imprese armatoriali", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato il 13 novembre 1962, depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 22 novembre successivo ed iscritto al n. 11 del

Registro ricorsi 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, e

l'avv. Enzo Silvestri, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso in data 13 novembre 1962 il Commissario dello Stato per

la Regione siciliana ha impugnato la legge regionale approvata

dall'Assemblea il 5 novembre 1962, chiedendo che ne sia dichiarata la

illegittimità costituzionale.

Si premette nel ricorso che detta legge regionale, con la norma

contenuta nel suo art. 1, pur conservando immutato il termine, già

decorso, del 30 giugno 1962, entro il quale doveva essere commessa la

costruzione di nuove navi per fruire delle agevolazioni previste dalla

precedente legge regionale n. 7 del 1961, ha spostato di due anni il

termine del 30 giugno 1964, assegnato da questa stessa legge per il

varo delle navi ammesse al beneficio. In reiazione allo spostamento di

tale termine la legge denunziata, all'art. 2, ha modificato il

dispositivo finanziario, ripartendo la spesa globale di cinque miliardi

- rimasta invariata nel suo ammontare - in sette esercizi finanziari

anziché in cinque, ferma la decorrenza dell'esercizio 1960-61.

Nel ricorso si fa, inoltre, presente che il disegno di legge (Doc.

n. 582/1960 Atti parlamentari Assemblea regionale sici liana), da cui

ha tratto origine la legge regionale siciliana con altri due disegni di

legge regionali - tutti di iniziativa parlamentare e relativi alla

stessa materia degli aiuti ai cantieri navali in Sicilia - furono

notificati nel luglio 1962 alla Commissione della Comunità economica

europea, a cura della rappresentanza permanente della Repubblica presso

la Comunità Europea in Bruxelles, in osservanza dell'obbligo della

notifica preventiva di "nuovi aiuti" sancita dall'art. 93, paragrafo 3,

del Trattato di Roma.

A seguito di tale notifica, la Commissione della Comunità

economica europea, con lettera del 22 agosto 1962 indirizzata al

rappresentante permanente italiano in Bruxelles, ha formulato

osservazioni e richiesto chiarimenti sui tre disegni di legge

regionali, con particolare riguardo a quello di cui alla legge

denunziata, in relazione alle difficoltà già sorte dopo

l'approvazione della precedente legge regionale n. 7 del 1961.

Il contenuto della lettera della Commissione della Comunità

economica europea fu, quindi, portato a conoscenza del Presidente della

Regione siciliana con nota n. 1200/2-87 del 20 settembre 1962 del

ricorrente Commissario dello Stato, perché fossero forniti i

chiarimenti e le notizie occorrenti alla rappresentanza permanente

della Repubblica di Bruxelles. Il Governo regionale non dava però

riscontro alla richiesta e, nella seduta del 5 novembre 1962,

l'Assemblea approvava la legge in oggetto.

Tutto ciò premesso, il Commissario dichiara nel ricorso di voler

prescindere da qualsiasi apprezzamento di merito sull'impugnato

provvedimento, essendo, a suo avviso, ovvio che qualsiasi indagine

sulla compatibilità di nuovi aiuti, ai sensi dell'art. 92 del Trattato

di Roma, esulerebbe dalla sua competenza, e si limita, pertanto, ad

esaminare gli aspetti costituzionali concernenti l'approvazione della

legge nelle circostanze sopra riferite.

Al riguardo, dopo aver affermato che nessun dubbio può sussistere

circa il dovere degli organi legislativi, anche delle Regioni a Statuto

speciale, di ottemperare agli obblighi derivanti da trattati

internazionali stipulati dallo Stato, deduce che concreta una palese

inosservanza di tali obblighi, da parte della Regione siciliana,

l'approvazione della legge denunziata in pendenza dell'esame della

Commissione della Comunità economica europea, e senza che il Governo

regionale avesse fornito i chiarimenti e le notizie richiesti da tale

Commissione.

Sulla sussistenza dell'obbligo di dare tali notizie e chiarimenti,

e cioè sulla necessità della osservanza dell'art. 93, paragrafo 3,

del Trattato di Roma, fa presente, infine, che la Presidenza del

Consiglio dei Ministri aveva diramato le necessarie istruzioni dando

anche norme particolareggiate circa le modalità di invio delle

proposte di legge regionale, affinché il Governo potesse, a sua volta,

provvedere a comunicare alla Commissione della Comunità economica

europea i provvedimenti compresi nella sfera di applicazione del citato

art. 93, parafrago 3. Nel caso in esame le istruzioni suddette sono

state osservate per quanto riguarda la preventiva notifica alla

Commissione della Comunità economica europea del disegno di legge da

cui ha avuto origine la legge denunziata. La mancata risposta del

Governo regionale alla richiesta di notizie e chiarimenti avrebbe,

pertanto, dato luogo alla violazione denunziata.

La Regione siciliana, costituitasi in giudizio con atto del 30

novembre 1962, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o

comunque rigettato, deducendo:

1) sull'inammissibilità: a) la mancata indicazione - ai sensi

degli artt. 34 e 23 della legge 1953, n. 87 - delle norme

costituzionali che si assumono violate; il ricorso si sarebbe infatti

limitato ad indicare, per censurarne la violazione, gli articoli 92 e

93, paragrafo 3, del Trattato di Roma, ratificato con legge 1957, n.

1203, che è legge ordinaria e non costituzionale; b) la mancata

impugnazione della legge regionale n. 7 del 1961, da cui deriverebbe

l'inammissibilità dell'impugnazione della legge regionale attuale,

avendo questa per contenuto norme accessorie rispetto alla precedente;

2) nel merito, la insussistenza della dedotta violazione degli

artt. 92 e 93, paragrafo 3, del Trattato di Roma. Infatti:

a) l'art. 92, come si ricava dal suo contenuto e dalla sua

collocazione (Sez. III), riguarda gli aiuti concessi dagli Stati;

invece la legge denunziata prevede benefici accordati, con fondi

regionali, dalla Regione, che è ente dotato di personalità e quindi

diverso dallo Stato-persona, e che dispone di proprie risorse. Sarebbe

del resto arbitrario interpretare la norma del Trattato nel senso che

si riferisca a qualsiasi aiuto proveniente da un ente pubblico, sia

pure a carattere territoriale, dato che, così intendendo la norma, si

giungerebbe all'assurdo che qualsiasi beneficio accordato dalle

Regioni, dalle Provincie e dai Comuni a favore di talune imprese

dovrebbe essere sottoposto ai controlli previsti dal Trattato;

b) l'art. 93, paragrafo 3, fa obbligo di comunicare alla

Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. La

legge denunziata, però, non ha modificato gli aiuti previsti dalla

precedente legge regionale essendosi limitata - oltre che a ripartire

la spesa complessiva degli aiuti, rimasta invariata, in sette anziché

in cinque esercizi finanziari - a protrarre il termine per il varo

delle navi ammesse al beneficio, senza modificare quello già scaduto

per le commesse di costruzione delle navi. Sicché nessuna nuova

impresa potrebbe venire a beneficiare delle provvidenze concesse dalla

legge "oltre quelle che alla data del 30 giugno avevano presentato

domanda".

Lo spostamento del termine per il varo delle navi non comporta

quindi modifiche che vengano ad incidere sulla sostanza dell'aiuto. Per

l'art. 92 del Trattato dovrebbe trattarsi di aiuto che falsi o minacci

di falsare la concorrenza. Nessuna incidenza può avere però in tale

direzione la modifica apportata dalla legge denunziata. Per la quale,

pertanto, non ricorre neppure l'ipotesi del successivo art. 93,

paragrafo 3.

Con atto depositato in cancelleria il 22 novembre 1962 si è

costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato in difesa del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Essa ha poi

depositato, in data 11 gennaio 1963, una memoria, nella quale sostiene

l'infondatezza dei due motivi di inammissibilità del ricorso addotti

dalla difesa della Regione, insistendo che nel caso in esame la Regione

ha violato quanto meno degli obblighi processuali, mentre il giudizio

sul merito compete agli organi della Comunità.

Con memoria depositata il 24 gennaio la difesa della Regione

contesta a sua volta questi argomenti, ribadendo quelli da essa già

addotti a sostegno delle proprie conclusioni.

Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato

più ampiamente i termini delle questioni dibattute negli atti scritti. Considerato in diritto :

1. - Le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla

difesa della Regione siciliana non possono essere accolte.

Anche se il ricorso del Commissario dello Stato non contiene una

espressa menzione delle norme della Costituzione violate dalla Regione

con l'approvazione della legge regionale impugnata, non puo sorgere

dubbio nella individuazione dei principi costituzionali, dai quali la

Regione si è discostata a giudizio del ricorrente e che trovano

conferma nelle norme ricordate più oltre.

Né può essere accolta la tesi affermata dalla difesa della

Regione, secondo la quale la mancata impugnazione della legge regionale

siciliana 20 gennaio 1961, n. 7, renderebbe inammissibile l'impu

gnazione successiva della legge 5 novembre 1962, che si afferma essere

accessoria rispetto al primo provvedimento; la Corte ha più volte

affermato il principio, che ogni provvedimento legislativo ha esistenza

a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini

dell'accertamento della sua legittimità costituzionale.

2. - La Corte è chiamata ad esaminare le questioni concernenti la

competenza legislativa della Regione e i modi del suo esercizio, per

giudicare se la Regione stessa abbia rispettato i limiti imposti alla

sua competenza e le norme che regolano i relativi procedimenti.

Il problema essenziale della controversia concerne pertanto la

legittimità di atti normativi di una Regione, in materia che abbia

formato oggetto di trattato internazionale, compiuti senza l'osservanza

delle direttive impartite dallo Stato. La questione potrebbe essere

prospettata invero per ogni figura di attività di qualsiasi soggetto

ed ente pubblico; ma presenta ovviamente particolare importanza nel

caso di una Regione investita di ampia potestà legislativa, quale è

appunto la Regione siciliana.

La Corte ritiene che il problema non ammetta se non una soluzione.

Alle Regioni, comprese quelle a Statuto speciale, la Costituzione

accorda una sfera di autonomia più o meno ampia, ma non certo la

sovranità. Vi si legge, infatti, che "la Repubblica, una e

indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" (art. 5), che

"le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e

funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione" (art. 115),

mentre "alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al

Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e

condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati

con leggi costituzionali" (art. 116). Lo Statuto speciale per la

Regione siciliana ribadisce il principio, dichiarando la Sicilia

"costituita in Regione autonoma... entro l'unità politica dello Stato

italiano" (art. 1).

Di fronte a questi principi fondamentali, che caratterizzano la

struttura della Repubblica italiana, non può attribuirsi importanza al

fatto che lo Statuto della Regione siciliana non menzioni espressamente

il "rispetto degli obblighi internazionali" fra i limiti della potestà

legislativa regionale, come hanno fatto altri Statuti approvati

successivamente (art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna; art. 2

dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 4 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige); anche quando non vi è alcuna

disposizione espressa, come è del resto nel caso delle Regioni a

statuto ordinario, nessuno potrebbe supporre che a Regioni autonome

siano attribuiti poteri sovrani.

Poiché soltanto lo Stato è soggetto nell'ordinamento

internazionale e ad esso vengono imputati giuridicamente in tale

ordinamento gli atti normativi posti in essere dalle Regioni, non può

dubitarsi della illegittimità degli atti da queste compiuti senza

l'osservanza delle regole prescritte.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha insistito, nelle difese

scritte e nella discussione orale, sul punto che il vizio denunciato

concerne essenzialmente la violazione di un obbligo processuale da

parte della Regione, la quale non si è attenuta puntualmente alle

prescrizioni di ordine procedurale, alla cui osservanza era stata

richiamata dagli organi dello Stato. Tale circostanza non è contestata

dalla Regione e si può ritenere per certo che l'approvazione del

disegno di legge da parte dell'Assemblea regionale avvenne senza che

gli organi della Regione avessero fornito le notizie e i chiarimenti

richiesti dalla Commissione della Comunità economica europea per il

tramite della rappresentanza permanente della Repubblica italiana

presso le Comunità europee.

Ciò posto, gli argomenti addotti dalla difesa della Regione per

dimostrare che la legge denunciata non innova la situazione, né reca

alcun turbamento all'attuazione di quei principi di libera concorrenza

che il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea,

si è proposto di attuare, anche se attendibili, non possono avere

alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio.

Il comportamento degli organi regionali, che ha concretato la

violazione delle prescrizioni impartite dallo Stato in osservanza di

obblighi internazionali, che ad esso competeva interpretare e definire,

è sufficiente - a giudizio della Corte - a determinare la

dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal

Presidente della Regione siciliana;

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata

dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 novembre 1962,

recante "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7,

concernente provvedimenti in favore delle imprese armatoriali", in

riferimento alle norme contenute negli artt. 5 della Costituzione e 1

dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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