Corte costituzionale

Sentenza n. 489/1995

Altra decisione · depositata il 20/11/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato

il 28 maggio 1994, depositato in Cancelleria il 16 giugno 1994, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

del tesoro 19 marzo 1994, recante "Soppressione e messa in

liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po" ed iscritto

al n. 19 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato

dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del

tesoro 19 marzo 1994, che, disponendo la soppressione e la

liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, violerebbe

gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, e in particolare le

competenze regionali in materia di lavori pubblici di interesse

regionale e di navigazione interna, e quelle sull'ordinamento degli

enti amministrativi dipendenti dalla Regione.

Il Consorzio, ricorda la Regione, fu istituito dalla legge 24

agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione

interna del canale, e di esso fanno parte lo Stato, la Provincia e i

Comuni interessati. Con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo

1968, n. 295, gli si affidò il compito di costruire porti e scali

nelle località attraversate dal canale, e l'esercizio degli

impianti. Il termine posto dall'art. 9 della citata legge n. 1549

del 1962 per la realizzazione delle opere è stato più volte

prorogato, da ultimo con l'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n.

128. Pur non essendo stata completata la prevista opera, parti di

questa sono in esercizio, si che il Consorzio ha un rilevante

patrimonio di aree.

Trasferite alle Regioni le funzioni in materia di opere di

navigazione interna, con esclusione soltanto di quelle destinate alle

vie navigabili di prima classe (artt. 87 e 88, numero 3 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616), la ricorrente rivendica ogni competenza,

trattandosi di opera navigabile di seconda classe.

Il conferimento alla Regione delle funzioni e dei beni del

Consorzio non si è perfezionato e, d'altra parte, le opere inerenti

al canale e agli impianti non hanno perso ragion d'essere. Il

Consorzio è incluso, infatti, nell'elenco degli enti ritenuti

necessari ai fini dello sviluppo (d.P.R. 16 giugno 1977, n. 669), ai

sensi degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Ministro del tesoro dispone, ora, la soppressione del Consorzio

e la sua messa in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge

4 dicembre 1956, n. 1404, antecedente alla citata legge n. 70 del

1975, senza che sussistano, ad avviso della ricorrente, i presupposti

per la procedura di liquidazione: l'ente non è - o almeno non

dovrebbe più essere - soggetto alla vigilanza dello Stato, dal

momento che agisce in materia di competenza regionale; non inerisce

più alla finanza statale, e i suoi scopi non sono esauriti.

Sulla base di tali premesse, la Regione Lombardia chiede

l'annullamento del decreto impugnato.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo nel senso dell'inammissibilità e, comunque,

dell'infondatezza del ricorso, giacché il provvedimento impugnato

non sarebbe idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente.

Se è da escludere, in ragione del carattere locale dello scopo e

dell'interesse perseguito, un connotato nazionale o anche

interregionale del Consorzio, va pure escluso - ad avviso

dell'Avvocatura - che, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del

1977, l'ente in questione ricada nella previsione dell'art. 113 di

detto decreto.

Il Consorzio rientrerebbe, invero, nell'ambito di applicazione

della legge n. 1404 del 1956, trattandosi di ente pubblico che

interessa la finanza statale, e ciò sia per la partecipazione dello

Stato alle spese per la costruzione del canale, sia per l'apporto

patrimoniale derivante dalla liquidazione degli enti portuali padani

(art. 6 del regio decreto n. 959 del 1913, artt. 7, 11 e 14 della

legge n. 1044 del 1941).

Decaduto il decreto-legge n. 325 del 1992, il termine per il

proseguimento delle attività del Consorzio è scaduto il 31 dicembre

1991, e da questa data - conclude l'Avvocatura - non è più in

condizione di operare per il raggiungimento degli scopi

istituzionali. La sorte dei beni andrebbe dunque rimessa alla sede

liquidatoria, per la quale, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 616,

vi è competenza statale.

3. - Nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995, si è rinviata la

trattazione della causa, su istanza delle parti, al fine di valutare

il contenuto del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, che, fra le

altre disposizioni, proroga al 31 dicembre 1999 il termine fissato

dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento

dell'attività del Consorzio (art. 2 del citato decreto-legge). Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia, con il presente conflitto di

attribuzione, chiede che la Corte neghi allo Stato, e per esso al

Ministro del tesoro, il potere di disporre la soppressione e la messa

in liquidazione (ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404) del

Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, con riguardo agli articoli

117, 118 e 119 della Costituzione e, specificamente, alle competenze

regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di

navigazione interna, nonché di ordinamento degli enti amministrativi

dipendenti dalla Regione ed enti locali non territoriali. Chiede, in

particolare, l'annullamento del decreto del Ministro del tesoro 19

marzo 1994 perché invasivo delle sue attribuzioni.

2. - Il Governo ha adottato, successivamente al decreto

ministeriale impugnato, il decreto-legge n. 117 del 1995 che,

all'art. 2, proroga al 31 dicembre 1999 il termine per il

proseguimento dell'attività del Consorzio fissato dalla legge n. 128

del 1990.

Il decreto-legge n. 117 è stato convertito, con modificazioni,

nella legge 8 giugno 1995, n. 234, e l'art. 2 risulta integrato dalla

legge di conversione, che vi ha inserito due commi (2-bis e 2-ter)

concernenti i poteri gestionali, che passano a un comitato esecutivo

del Consiglio di amministrazione del Consorzio, confermando la norma

del decreto-legge sulla proroga fino al 31 dicembre 1999. L'attività

del Consorzio si protrarrà, pertanto, fino al 31 dicembre 1999; e,

così, viene privato di qualsiasi fondamento il decreto 15 marzo 1994

emanato dal Ministro del tesoro, non essendo stato reiterato il

decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325 (di proroga del termine per

l'attuazione delle opere), dopo la sua decadenza per mancata

conversione.

Convertito il decreto-legge n. 117 del 1995, il Ministro del

tesoro, con decreto 12 luglio 1995, ha annullato il decreto 11 marzo

1994, che era stato impugnato innanzi a questa Corte. È dunque

cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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