Corte costituzionale

Sentenza n. 481/1988

Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 25 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il

5 novembre successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1985,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare n.

5/85, in data 30 luglio 1985, della Provincia autonoma di Bolzano,

avente per oggetto: "Redazione e pubblicazione delle deliberazioni

congiuntamente nella lingua tedesca ed italiana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Saja;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Lo Stato ha impugnato in sede di conflitto la circolare n. 5 del

1985 della Provincia autonoma di Bolzano, avente per oggetto la

"redazione e pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella

lingua tedesca ed italiana", con la quale veniva stabilito che solo

la parte dispositiva delle deliberazioni delle pubbliche

amministrazioni per le quali era prevista la pubblicazione negli albi

dovesse essere redatta nelle due lingue.

Secondo il ricorrente, la circolare impugnata avrebbe violato

l'art. 100 dello Statuto del Trentino Alto-Adige, il cui ultimo comma

rinvia alle norme di attuazione dello Stato le determinazioni e la

disciplina dei casi nei quali è prescritto l'uso congiunto delle due

lingue.

La Provincia di Bolzano non si è costituita. Considerato in diritto Nelle more del procedimento l'Amministrazione provinciale di

Bolzano ha emanato una nuova circolare (la n. 1 del 1988), avente per

oggetto la "redazione integrale delle deliberazioni nelle lingue

tedesca ed italiana", espressamente indicata come integralmente

sostitutiva di quella impugnata.

Poiché tale nuovo provvedimento si adegua puntualmente alla

normativa statutaria, ne discende che debba dichiararsi cessata la

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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