Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 695/1978

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

n. 3, e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (Modificazioni alle

disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di

importazione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 marzo 1979 dalla Corte d'Appello di Venezia

nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione Finanze dello

Stato e la Ditta Mantovani Otello, iscritta al n. 37 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dalla Corte d'Appello di

Bologna nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione Finanze

dello Stato e la s.p.a. Carapelli, iscritta al n. 103 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 118 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione della ditta Mantovani nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avv.ti Nicola Catalano e Massimo Severo Giannini per la

ditta Mantovani e l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa l'8 marzo 1979 (pervenuta a questa Corte

l'11 gennaio 1980) la Corte d'Appello di Venezia, nel corso del

procedimento civile tra l'Amministrazione delle Finanze e la Ditta

Mantovani, ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 1,

n. 3, e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695, in riferimento all'art.

11 Cost..

Alla Ditta Mantovani, importatrice di cereali, prodotti

regolamentati dalla normativa CEE e soggetti a diritti di prelievo, la

dogana di Venezia intimava, il 7 gennaio 1971, il pagamento di L.

990.565, quale differenza alla riliquidazione dei suddetti diritti. La

Ditta Mantovani conveniva davanti al Tribunale di Venezia

l'Amministrazione finanziaria sostenendo, in relazione

all'interpretazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 723/65, il diritto di

fruire dell'aliquota più favorevole tra quelle vigenti al momento

dell'accettazione della dichiarazione di importazione e al momento

dell'effettuazione delle singole operazioni di sdoganamento.

L'Amministrazione per contro sosteneva che, ai fini dell'individuazione

dell'aliquota più favorevole, aveva rilievo, oltre al suddetto momento

dell'accettazione della dichiarazione, quello dell'estrazione della

merce, restando irrilevante ogni eventuale modifica del dazio medio

tempore intervenuta.

Il Tribunale accoglieva la tesi della società con sentenza 13

febbraio 1975, appellata dall'Amministrazione finanziaria. All'udienza

davanti la Corte remittente, l'8 marzo 1979, l'Amministrazione delle

Finanze osservava che in conformità della sentenza della Corte di

Lussemburgo del 15 giugno 1976, in causa 113/75, andava applicata

l'aliquota prevista al momento dell'accettazione della dichiarazione di

importazione.

La Ditta Mantovani rilevava per contro che il d.P.R. 22 settembre

1978, n. 695, esclude, in relazione ai prelievi sui prodotti agricoli,

il principio suddetto dell'aliquota più favorevole. D'altra parte lo

stesso d.P.R., che si adegua all'interpretazione data alla normativa

comunitaria dalla Corte di Lussemburgo, non retroagisce oltre la data

di pubblicazione della relativa sentenza (11 settembre 1976) e pertanto

il principio dell'aliquota più favorevole trova ancora applicazione

nel caso di specie.

Osserva la Corte di Appello che i diritti di prelievo in questione

costituiscono, come ha più volte precisato la Cassazione, una nuova

categoria di diritti di confine, autonomi dai diritti doganali e non

disciplinabili, salvo espressa deroga, dalla relativa normativa.

Secondo la normativa comunitaria l'aliquota da applicarsi è quella

vigente al momento dell'accettazione dell'importazione; ciò in base

alla suddetta sentenza della Corte Comunitaria sull'interpretazione

dell'art. 17 del Regolamento CEE n. 19 del 1962 e dell'art. 15 del

Regolamento CEE n. 120 del 1967. In seguito a tale pronuncia la

Cassazione dichiarava superata ogni questione interpretativa relativa

all'art. 6 del d.P.R. n. 723/65, risultando affermato in ogni caso il

principio dell'applicazione dell'aliquota vigente nel momento

dell'accettazione dell'importazione. Ne deriva una limitazione degli

effetti retroattivi della sentenza resa dai giudici del Lussemburgo in

sede di interpretazione della normativa comunitaria.

Secondo la Corte di Appello il legislatore avrebbe sostanzialmente

equiparato l'interpretazione giurisdizionale ad una semplice

raccomandazione, limitando l'applicazione nel tempo di quelle norme

comunitarie da ritenersi già vigenti nel nostro ordinamento, sulla

base anche della richiamata interpretazione della Cassazione.

Il contrasto fra il d.P.R. del 1978 e la normativa comunitaria,

osserva ancora il giudice a quo, risulta anche dalla sentenza della

Corte della Comunità Europea, là dove vengono chiarite natura e ratio

del prelievo agricolo. Il diritto di prelievo in questione ha per fine

quello di compensare la eventuale differenza tra i prezzi

rispettivamente vigenti sul mercato mondiale e su quello comunitario.

Si tratta di evitare che sul mercato comunitario si ripercuota il

mutamento dei prezzi, intervenuto sul mercato mondiale. Detto

mutamento, se successivo al momento dell'accettazione

dell'importazione, non deve infatti influire sulla determinazione

dell'aliquota del prelievo, la quale va riferita al prezzo di acquisto

delle merci. Sulla base di tali dati la Corte di Appello di Venezia

ritiene la questione di cui all'inizio rilevante e non manifestamente

infondata: dalla sua soluzione dipende, infatti, l'individuazione

della fonte normativa (comunitaria o nazionale) regolatrice della

specie; d'altra parte la norma interna non potrebbe essere disapplicata

dal giudice nazionale, e ciò proprio in base alla giurisprudenza della

Corte costituzionale.

Rileva tuttavia la Corte di Appello veneta che da una parte della

dottrina e dalla stessa giurisprudenza della Corte della CEE (sentenza

9 marzo 78), è stato per contro ritenuto che, a seguito della supposta

preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato di

Roma e le norme emanate dalle autorità comunitarie abbiano anche

l'effetto di impedire la formazione di atti legislativi nazionali

successivi, se essi risultino incompatibili con queste. Tale

orientamento è però contraddetto dalla giurisprudenza costituzionale

e pertanto la presente questione è da ritenersi non manifestamente

infondata.

2. - La Ditta Mantovani si costituisce nel presente giudizio di

costituzionalità. La sua difesa deduce che analoga questione è stata

posta avanti la Corte di Cassazione, la quale ha di nuovo adito la

C.G.C.E. in relazione agli effetti della sentenza della Corte stessa

sui rapporti (anteriori alla pronuncia) non ancora definiti sulla base

del diritto interno.

La Corte di Lussemburgo al momento della presentazione dell'atto di

costituzione non si era ancora pronunciata.

La difesa della Ditta Mantovani riporta le conclusioni

dell'Avvocato Generale presso la Corte di Lussemburgo:

1) Salvo contraria affermazione la normativa comunitaria viene

applicata dal momento della sua entrata in vigore, nell'interpretazione

che di essa ha dato la Corte.

2) Il diritto di agire per far valere diritti derivanti da norme

contrarie può essere limitato dal diritto nazionale per tutelare il

legittimo affidamento dei singoli.

Osserva la difesa che sulla base di tale ultima pronuncia può

essere consentita la rinuncia al recupero di quanto indebitamente non

è stato riscosso, ovvero la restituzione di quanto indebitamente sia

stato erogato. Il principio dell'affidamento sarebbe stato sancito dal

diritto comunitario con il Regolamento CEE 24 luglio 1979, n. 1697.

Tale provvedimento fra l'altro vieta il recupero dei diritti doganali o

prelievi non riscossi e prevede la facoltà di non recupero

nell'ipotesi di errore delle autorità competenti, non rilevabile

ragionevolmente dal debitore del tributo. In base alle suddette

osservazioni si ritiene che la C.G.C.E. debba accogliere le

considerazioni dell'Avvocato Generale per quanto concerne la non

incompatibilità con i precetti comunitari della normativa impugnata.

La difesa della Ditta Mantovani conclude, pertanto, per

l'infondatezza della questione.

3. - Interviene nel presente giudizio il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per dedurre

l'infondatezza della questione sollevata dalla Corte d'Appello di

Venezia.

Rileva l'Avvocatura che la sentenza emessa in causa 113/75 ha

individuato nel giorno dell'accettazione dell'importazione il momento

in cui va calcolata l'aliquota relativa ai diritti di prelievo. Per

questa via il legislatore delegato del 1978 ha adeguato la normativa

nazionale a quella comunitaria, come interpretata dalla Corte di

Giustizia.

La Corte d'Appello di Venezia ha, dal canto suo, ritenuto

incostituzionale la normativa stessa per il fatto che essa retroagisce

solo fino alla data di pubblicazione della sentenza (11 settembre

1976). Senonché, soggiunge l'Avvocatura, l'intento del legislatore

nazionale è pur sempre quello di adeguare la normativa a quella

comunitaria; più precisamente il legislatore stesso avrebbe inteso di

recepire un principio tipico dell'ordinamento comunitario, in base al

quale la violazione di un obbligo non comporta necessariamente il suo

adempimento al momento in cui la violazione è accertata. Ora, è a

questo principio che sarebbe ispirata la normativa censurata.

Il legislatore delegato del 1978, senza intaccare l'efficacia

dichiarativa della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia, ha

voluto dare rilievo al ritardo con cui è intervenuta l'interpretazione

in questione. Così esso ha escluso, proprio alla stregua del suddetto

principio comunitario, la possibilità di ripetere, a distanza di anni,

somme a suo tempo erroneamente non riscosse. In relazione agli

inconvenienti connessi con il ritardo nell'interpretazione della

normativa comunitaria, l'Avvocatura ha per parte sua segnalato il

problema in altra controversia avanti la Corte di Lussemburgo, ma con

riferimento all'ipotesi opposta, in cui il rimborso è preteso da

privati. E tuttavia, prosegue la difesa dello Stato, una differenza tra

le due ipotesi può esistere: nel caso in esame la rilevanza del

principio in parola appare meno evidente; infatti il recupero

conseguente all'interpretazione della normativa comunitaria risulta del

tutto coerente con la ratio, le finalità e la funzione della suddetta

normativa; l'errore dell'Amministrazione costituisce, inoltre, il

necessario presupposto della richiesta del pagamento suppletivo. Ciò

non toglie, però, che anche qui il principio possa in qualche

evenienza rilevare: così , per esempio, quando si tratti di recuperare

a notevole distanza di anni le somme erroneamente non percette, con

possibile grave pregiudizio degli inconsapevoli debitori.

Sulla base di tutte le suddette considerazioni si chiede quindi che

questa Corte dichiari infondata la questione.

4. - In prossimità dell'udienza la difesa della Ditta Mantovani e

l'Avvocatura dello Stato producono memorie aggiuntive.

La difesa della parte privata ribadisce e sviluppa le

argomentazioni già svolte. In particolare, richiama due sentenze

interpretative della Corte di Giustizia della CEE, in data

rispettivamente 27 marzo 1980 e 12 novembre 1981 (quest'ultima relativa

al Regolamento comunitario n. 1697 del 24 luglio 1979, già citato sub

2), e due pronunce della Corte di Cassazione (n. 3177 del 25 maggio

1982 e n. 2084 del 25 marzo 1983), concernenti la normativa oggetto del

presente giudizio di costituzionalità.

La difesa conclude per l'infondatezza della questione.

Anche l'Avvocatura dello Stato nella propria memoria richiama le

indicate pronunce della C.G.C.E. e della Corte di Cassazione e conclude

per la irrilevanza o, in subordine, infondatezza della questione.

5. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 nel procedimento

civile fra l'Amministrazione delle Finanze e la Società Carapelli

S.p.a., la Corte d'Appello di Bologna ha sollevato la stessa questione

di costituzionalità prospettata nell'altro giudizio.

La Società Carapelli citava avanti al Tribunale di Bologna

l'Amministrazione delle Finanze deducendo l'illegittimità di cinque

ingiunzioni della dogana di Ravenna con cui si richiedeva il pagamento

di una quota suppletiva dei diritti di prelievo relativi a importazione

di cereali.

La Società ribatteva di avere già versato la quota dovuta in base

al noto principio dell'aliquota più favorevole.

L'Amministrazione finanziaria faceva per contro riferimento alle

stesse tesi sostenute avanti al Tribunale di Venezia. Il Tribunale di

Bologna (al pari di quello di Venezia) accoglieva la domanda della

Società ricorrente contro il preteso pagamento condannando

l'Amministrazione finanziaria alla restituzione delle relative somme.

Anche in questa controversia l'Amministrazione finanziaria appellava il

3 giugno 1977 la decisione del giudice di primo grado basandosi sulla

nota sentenza della Corte di Lussemburgo del giugno 1976.

La Società Carapelli chiedeva anche avanti la Corte d'Appello

l'applicazione del principio dell'aliquota più favorevole. In

particolare, l'appellata rilevava che dopo l'entrata in vigore del

d.P.R. n. 695/78 non è più sostenibile la tesi che l'art. 6 del

d.P.R. n. 723 del 1965 non sia applicabile neanche alle fattispecie

anteriori alla pubblicazione della suddetta sentenza della Corte di

Lussemburgo (pubblicazione avvenuta l'11 settembre 1976).

Osserva anzitutto il giudice a quo che i diritti di prelievo

costituiscono una categoria del tutto autonoma di diritti di confine

assoggettata alla normativa comunitaria e non disciplinabile dalla

normativa sui diritti di dogana ivi compreso il d.P.R. n. 723/65; tali

diritti sono regolati dal Regolamento CEE n. 17/62 come interpretato

dalla detta sentenza della C.G.C.E., così come ha in varie pronunzie

affermato la Corte di Cassazione.

La Corte d'Appello rileva poi anche sulla base della pronuncia di

questa Corte che il giudice, in caso di contrasto tra normativa

comunitaria e norme interne successive, debba sollevare la questione di

costituzionalità in riferimento all'art. 11 Cost.. Al giudice a quo

pare che la suddetta situazione si sia verificata nel giudizio di cui

esso è investito, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 695/78.

Dalle censurate disposizioni di detto decreto risulterebbe che fino

all'11 settembre 1976 è applicabile ai diritti doganali di prelievo il

principio enunciato nell'art. 6 del d.P.R. n. 723/65 (cioè il

principio dell'aliquota più favorevole). Di qui, per la Corte

d'Appello, la necessità di sollevare di ufficio la questione di

costituzionalità in riferimento all'art. 11 Cost., questione da

ritenersi non manifestamente infondata sulla base della stessa

giurisprudenza costituzionale.

Conclude la Corte d'Appello che il d.P.R. n. 695 differisce nel

tempo l'applicazione dei regolamenti nonostante l'interpretazione della

Corte di Lussemburgo e senza che ciò possa collegarsi con situazioni

eccezionali o particolari che avessero potuto giustificare la deroga al

diritto comunitario, introducendo peraltro una differenza di

trattamento fra chi abbia corrisposto il diritto nella misura dovuta e

chi invece abbia beneficiato di una variazione più favorevole

dell'aliquota intervenuta posteriormente all'accettazione della

dichiarazione di importazione.

6. - Nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il giudice La

Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e

precisato le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

Come questa Corte ha con sentenza n. 170 del 1984 già statuito, il

giudice interno, una volta accertato che la specie cade sotto il

disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le norme

ivi contenute. Non importa, al riguardo, se la disciplina prodotta

dalla CEE sia seguita o preceduta nel tempo da incompatibili

statuizioni della legge interna; il regolamento da applicare è infatti

preso in considerazione dal nostro ordinamento in quanto e perché atto

comunitario, con il risultato che la sfera da esso occupata è preclusa

alla legge statale. Dal canto suo, quest'ultima fonte rimane collocata

in un ordinamento, che non vuole interferire nella produzione giuridica

del distinto e autonomo sistema della Comunità, sebbene di essa

garantisca - grazie al disposto dell'art. 11 Cost. - piena e

ininterrotta osservanza entro l'ambito territoriale dello Stato.

Compete, allora, al giudice ordinario accertare se le disposizioni del

diritto interno, le quali verrebbero altrimenti in rilievo nella

specie, confliggano con alcuna previsione del diritto comunitario, che

- secondo il Trattato di Roma e in conformità della garanzia

assicurata alla relativa osservanza dall'art. 11 Cost. - riceve nel

territorio italiano necessaria e immediata applicazione. Questo

principio vale anche per il caso da cui trae origine il presente

giudizio. La questione è quindi inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, n. 3, e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695,

sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 11 della

Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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