Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1981

Altra decisione · depositata il 23/03/1981 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma

primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum

popolare per l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979, n.

625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ("Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,

concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e

della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6,

dall'articolo unico della legge 13 febbraio 1981, n. 18 ("Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 dicembre 1980, n.

851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni

di cui all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15").

Viste le ordinanze 5 e 14 marzo 1981 con le quali l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato

legittima la suddetta richiesta;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1981 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza 9 febbraio 1981, n. 22, la Corte costituzionale si è

pronunciata sulla ammissibilità della richiesta di referendum,

presentata il 26 giugno 1980 all'Ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione e da questo dichiarata

legittima con ordinanza 2 dicembre 1980, per l'abrogazione del d.l. 15

dicembre 1979, n. 625, recante "misure urgenti per la tutela

dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (convertito con

modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15). La richiesta

veniva dichiarata dalla Corte ammissibile, ad eccezione però dell'art.

6 del decreto legge. Come infatti si rileva nella sentenza, le

disposizioni di tale articolo (concernenti il c.d. "fermo di pubblica

Sicurezza"), destinate ad applicarsi, come previsto all'ultimo comma,

per la durata di un anno dalla entrata in vigore del decreto,

trascorso l'anno, dopo il 18 dicembre 1980 erano bensì ancora

applicabili, ma solo in forza dell'art. 1 del sopravvenuto d.l. 12

dicembre 1980, n. 851, con il quale la durata dell'applicazione delle

disposizioni stesse era stata prorogata di sessanta giorni. Perciò,

allo stato, la Corte riteneva di dover procedere alla verifica della

ammissibilità del quesito referendario (formulato nei confronti

dell'intero testo del provvedimento), escludendo dall'esame e dalla

conseguente pronuncia tanto il menzionato art. 6, che nella sua

portata originaria non era più applicabile, quanto la norma di

proroga, non contemplata dal quesito nei termini dichiarati legittimi

dalla ordinanza dell'Ufficio centrale. Dichiarava, inoltre, la Corte

che competeva all'Ufficio centrale - secondo quanto afferrato nella

precedente sentenza n. 68 del 1978 - valutare se la richiesta

referendaria dovesse estendersi alla nuova disciplina, venuta a dare

ulteriore vigore all'art. 6 dell'originario decreto legge, dopo la sua

ordinanza, nel corso del procedimento. In caso positivo, solo dopo la

delibera in tal senso dell'Ufficio centrale, la Corte costituzionale

avrebbe potuto verificare se il nuovo disposto risultante dal concorso

delle due norme (art. 6 del d.l. n. 625 del 1979 e art. 1 del d.l. n.

851 del 1980) dovesse venir ammesso alla consultazione referendaria.

In seguito alla suindicata sentenza n. 22 del 1981 e alla legge 13

febbraio 1981, n. 18, a sua volta sopravvenuta, e con la quale,

convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 851 del

1980, il periodo di applicabilità delle disposizioni dell'art. 6 del

d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, è stato ulteriormente prolungato fino

al 31 dicembre 1981, l'Ufficio centrale per il referendum ha

pronunciato, in data 5 marzo 1981, una seconda ordinanza, depositata

in pari data, con la quale ha disposto che le operazioni relative alla

menzionata richiesta di referendum popolare si svolgano sul seguente

quesito: "Volete voi l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979,

n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ("Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,

concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e

della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6, dall'articolo

unico della legge 13 febbraio 1981, n. 18 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante

proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui

all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con

modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15")?". Nel testo

originario del provvedimento, invero, nell'ultima parte del quesito,

risultava erroneamente scritto "decreto legge 15 dicembre 1980, n.

15". Alla mancata trascrizione delle parole e dei numeri compresi tra

"dicembre" e "1980" ("1979, n. 625, convertito, con modificazioni,

nella legge 6 febbraio") si è tuttavia posto rimedio con altra

ordinanza, di correzione, in data 14 marzo 1981, dello stesso Ufficio

centrale.

Nel riformulare, nel modo suddetto, il quesito referendario,

l'Ufficio centrale si basa essenzialmente sull'art. 39 della legge 25

maggio 1970, n. 352, come modificato in seguito alla su citata

sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978, con la quale

l'articolo stesso fu dichiarato illegittimo "limitatamente alla parte

in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole

disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da

altra disciplina della stessa materia senza modificare né i principi

ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti

normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui

sulle nuove disposizioni legislative". Richiamati i principi enunciati

in quella sentenza, l'Ufficio centrale osserva che alla stregua di

essi, nel caso, la modifica operata dalle norme sopravvenute, limitata

alla proroga della durata di talune delle disposizioni dettate

dall'atto normativo sottoposto a referendum senza toccarne altrimenti

i contenuti, è indubbiamente riconducibile ai principi ispiratori

della complessiva disciplina preesistente, essendosi il legislatore

determinato - come già rilevato nella sentenza di questa Corte n. 22

del 1981 ai fini della ritenuta omogeneità, rispetto alle parti già

esaminate del decreto legge n. 625 del 1979 convertito nella legge n.

15 del 1980, del quesito referendario - "ad apportare modifiche

all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale in

funzione preminente della lotta al terrorismo ed alla delinquenza

comune". E non v'ha dubbio che la norma in questione (che la Corte

costituzionale - si sottolinea - ha escluso dall'esame e dalla

conseguente pronuncia di ammissibilità in quanto non più applicabile

nella sua portata originaria), si presenta quale componente

fondamentale e caratterizzante di questo disegno del legislatore. A

giudizio dell'Ufficio centrale, perciò, le operazioni referendarie

vanno senz'altro estese alle nuove disposizioni.

Adempiute le formalità di rito per la trasmissione, comunicazioni

e notifiche della ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente della

Corte costituzionale, con decreto 10 marzo 1981, ha fissato, per il

conseguente giudizio di ammissibilità, la camera di consiglio del 23

marzo 1981. Considerato in diritto :

Con la precedente sentenza n. 22 dell'anno in corso questa Corte

ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la

tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito

con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, escludendo,

però, dall'esame e dalla conseguente pronuncia l'art. 6 di tale

provvedimento. Ha osservato, infatti, la Corte che l'applicazione del

menzionato articolo (che disciplina l'istituto del c.d. "fermo di

pubblica sicurezza") era limitata, per effetto del suo ultimo comma,

al periodo di un anno dall'entrata in vigore del decreto legge, e

cioè con decorrenza dal 18 dicembre 1979. Non essendo ancora decorso

l'anno, le disposizioni dell'art. 6 erano tuttora applicabili

allorché l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, aveva, con ordinanza del 2 dicembre 1980,

dichiarato legittima la richiesta anzidetta, relativa all'intero testo

del provvedimento. Successivamente, per effetto dell'art. 1 del d.l.

12 dicembre 1980, n. 851, la durata dell'applicazione delle

disposizioni dell'art. 6 era stata prorogata di sessanta giorni, a

decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ultimo comma

dell'articolo medesimo. La nuova norma aveva dunque modificato, sotto

il profilo della durata, la precedente. La Corte, pertanto, in base a

quanto affermato nella sentenza n. 68 del 1978, ha ritenuto di

spettanza dell'Ufficio centrale "valutare se la richiesta referendaria

debba estendersi alla nuova disciplina, sopravvenuta, dopo la sua

ordinanza, nel corso del procedimento", soggiungendo che "in caso

positivo, solo dopo la delibera in tal senso adottata dall'Ufficio

centrale la Corte potrà verificare se il nuovo disposto, risultante

dal concorso delle due norme, debba venir ammesso alla consultazione

referendaria".

Con la legge 13 febbraio 1981, n. 18, che ha convertito in legge,

con modificazioni, il citato d.l. n. 851 del 1980, il periodo di

applicabilità delle disposizioni dell'art. 6 in parola, è stato

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1981.

L'Ufficio centrale, con ordinanza emessa il 5 marzo 1981 (il cui

dispositivo, inficiato da errore materiale, è stato corretto con

successiva ordinanza del 14 marzo 1981), ha ritenuto che la modifica

operata dalle norme sopravvenute, limitata, com'è, alla sola proroga

della durata delle disposizioni dettate dall'art. 6, senza toccare

altrimenti i contenuti dell'atto normativo sottoposto a referendum,

"è indubbiamente riconducibile ai principi ispiratori della

complessiva disciplina preesistente", della quale "la norma

considerata si presenta quale componente fondamentale e

caratterizzante". Ha disposto, pertanto, che le operazioni

referendarie si estendano alla nuova disposizione, ed in conseguenza

ha riformulato il quesito referendario nei seguenti termini: "Volete

voi l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,

convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ("Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,

concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e

della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6 dall'articolo

unico della legge 13 febbraio 1981, n. 18 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante

proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui

all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,

con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15")?".

Compete ora a questa Corte, come già innanzi detto, verificare se

sussistano eventuali ragioni di inammissibilità in ordine al quesito

referendario così modificato. In proposito va ricordato che con la

richiamata sentenza n. 22 del 1981 si è già affermato che "le altre

disposizioni del d.l. n. 625 del 1979, come modificato dalla legge di

conversione n. 15 del 1980, appaiono informate, pur nella varietà dei

loro contenuti, ad un principio comune, che conferisce alla materia

disciplinata un connotato di sostanziale unitarietà", e che il

quesito, "pur con la esclusione, allo stato, dell'art. 6, risulta

omogeneo ed univoco, alla luce dei principi enunciati nella sentenza

n. 16 del 1978.

Le stesse conclusioni la Corte ritiene di dover confermare, una

volta che nel contesto normativo del quale si propone la totale

abrogazione, viene reinserito. per effetto della sua prorogata

applicabilità, quell'art. 6, che appare preordinato, al pari delle

altre disposizioni, al medesimo intento perseguito dal legislatore, di

apportare, cioè, in una fase di emergenza, "modifiche all'intero

sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione

preminente, appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza

comune".

Persiste, pertanto, nella richiesta referendaria in esame, pur

dopo l'apportata modifica, il già riscontrato requisito di

omogeneità. Né si riscontra, per effetto della modifica stessa,

alcun'altra ragione d'inammissibilità. La richiesta va dunque

dichiarata ammissibile nei nuovi termini indicati dall'Ufficio

centrale con le citate ordinanze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come

modificata per effetto delle ordinanze del 5 e 14 marzo 1981

dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di

cassazione, per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625,

recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della

sicurezza pubblica" (convertito con modificazioni nella legge 6

febbraio 1980, n. 15), come modificato, nell'art. 6, dall'art. 1 del

d.l. 12 dicembre 1980, n. 851, nel testo modificato dalla legge di

conversione 13 febbraio 1981, n. 18.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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