Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 866, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dalla

Sezione III penale della Corte suprema di cassazione nel procedimento

penale a carico di Putignano Maurizio, iscritta al n. 158 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 216 del 28 agosto 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Palmi, con decreto 31 marzo 1964, condannava Maurizio

Putignano ad una ammenda, per avere omesso di versare alla Cassa edile

di Reggio Calabria le percentuali di legge per i lavoratori da lui

dipendenti, ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di

lavoro 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032.

In seguito ad opposizione, lo stesso Pretore, con sentenza 9 giugno

1964, considerato che l'articolo unico del detto decreto presidenziale

era stato ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale nella

sentenza n. 129 del 1963, e che il Putignano non aveva accettato né

aderito al contratto collettivo 24 luglio 1959, assolveva il Putignano,

ritenendo che il fatto addebitatogli non costituisse reato.

Contro tale sentenza ricorreva in Cassazione il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Palmi, deducendo che la Corte

costituzionale ha dichiarato illegittima solo l'obbligatorietà erga

omnes del versamento delle percentuali, relative al trattamento per

ferie, gratifiche e festività, a un ente espressamente istituito a

tale scopo, mentre rimane l'obbligo dell'accantonamento, con libertà

di scelta dell'istituto che dovrà raccogliere e conservare quei fondi,

e conseguentemente permangono, nella specie, gli estremi dell'illecito

penale nel comportamento del Putignano.

La Corte di cassazione, con ordinanza 26 febbraio 1965, ritenuto

che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'articolo unico del citato decreto presidenziale per

la parte concernente l'obbligatorietà erga omnes dell'art. 34 (pel

riferimento alla Cassa edile di cui alla fine del terzo ed ultimo

comma) e dell'art. 62 del contratto collettivo che disciplina

l'istituzione di dette Casse; che tuttavia non risulta essersi la Corte

costituzionale ancora espressamente pronunciata sulla costituzionalità

della norma in parola con specifico riferimento all'accordo integrativo

per la provincia di Reggio Calabria, applicabile nella specie, ha

dichiarato non manifestamente infondata la questione della legittimità

costituzionale della norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per

la parte che rende obbligatorie erga omnes le clausole concernenti la

Cassa edile di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo 1 luglio 1959,

per gli operai edili della provincia di Reggio Calabria. Ha quindi

disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e pertanto

il giudizio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16

marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza 26 febbraio 1965 ha per oggetto la norma del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende obbligatorie erga

omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui all'art. 11

dell'accordo collettivo integrativo 1 luglio 1959, per gli operai edili

della provincia di Reggio Calabria.

Questa Corte, nella sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ricordata

dall'ordinanza, ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi

che prevedono l'istituzione delle Casse edili e rendono obbligatorio il

versamento ad esse delle percentuali dovute agli operai per ferie,

gratifica natalizia e festività, non rientrano fra quelle a cui il

Governo deve uniformarsi, nell'esercizio del potere ad esso delegato

dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741. L'istituzione e il

funzionamento di tali Casse, infatti, attengono a materia estranea alla

diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo

l'art. 1 della detta legge. Pertanto, con la detta sentenza, è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rendeva obbligatori

erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959,

per il riferimento alle casse edili in esso contenuto, e l'art. 62, che

disciplinava l'istituzione di esse.

Sulla base delle stesse considerazioni e negli stessi limiti sono

stati inoltre, in successive sentenze, dichiarati costituzionalmente

illegittimi i decreti del Presidente della Repubblica riguardanti

contratti collettivi provinciali integrativi del predetto contratto

nazionale, sempre per la parte in cui rendevano obbligatorie erga omnes

le clausole relative all'istituzione delle Casse edili e ai versamenti

ad esse delle percentuali dovute per ferie, gratifiche natalizie e

festività (sentenze un. 31, 59, 78, 79 del 1964; n. 100 del 1965).

Il caso presente è sostanzialmente identico a quelli decisi con le

sentenze ora ricordate e pertanto, alla stregua delle considerazioni

innanzi richiamate, va dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'impugnato decreto, limitatamente alla parte in cui rende

obbligatorio erga omnes l'accantonamento delle percentuali presso la

Cassa edile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento

economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed

affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la

parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la

Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie,

gratifica natalizia e festività, previsto dall'art. 11, ultima parte,

del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre

1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per

violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari