Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1965

Altra decisione · depositata il 26/06/1965 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 18 luglio 1964, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 23 successivo ed iscritto al n. 11 del

Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione siciliana, sorto a seguito del decreto assessoriale 14 luglio

1962, n. 2084, emesso sul ricorso dell'Esattore delle imposte dirette

di Belmonte Mezzagno avverso l'ordinanza 16 marzo 1962, n. 11259,

dell'Intendente di finanza di Palermo.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Virga,

per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Assessore per le finanze e il demanio della Regione siciliana con

decreto 14 luglio 1962, n. 2084, respingeva il ricorso presentato

dall'esattore delle imposte dirette di Belmonte Mezzagno avverso

l'ordinanza 16 marzo 1962, n. 11259, dell'Intendente di finanza di

Palermo, con la quale gli erano state irrogate delle pene pecuniarie.

In riferimento al detto decreto, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con ricorso contro il Presidente protempore della Regione

siciliana, notificato il 18 luglio 1964 e depositato il 23 successivo,

ha sollevato conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione

stessa, per violazione dell'art. 20 in relazione agli artt. 14, 17 e 36

dello Statuto della Regione, in relazione anche all'art. 2 del decreto

legislativo presidenziale 12 aprile 1948, n. 507.

Si assume nel ricorso che la legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla

repressione delle violazioni di leggi finanziarie, alla quale si

richiama l'art. 150 del T.U. sulla riscossione delle imposte dirette

(approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), ha una particolare

funzione nel sistema tributario dello Stato, per cui nelle sue norme

vanno riconosciuti dei principi generali che costituiscono limite alla

competenza della Regione. Si rileva inoltre che il ricordato art. 150,

nel disciplinare più organicamente, rispetto alla legislazione

precedente, la devoluzione allo Stato delle pene pecuniarie, ha

confermato che contro il provvedimento dell'Intendente è ammesso

ricorso al Ministero delle finanze. In base a tali considerazioni, si

nega che dalle norme provvisorie di cui al decreto legislativo 12

aprile 1948, n. 507, le quali hanno attribuito alla Regione competenza

in materia di riscossione dei tributi di sua pertinenza, possa dedursi

un trasferimento alla Regione della competenza a decidere ricorsi di

esattori contro provvedimenti che abbiano irrogato pene pecuniarie a

loro carico, tanto più in quanto gli esattori in Sicilia riscuotono

anche tributi erariali; comunque, anche per i tributi della Regione, la

competenza di questa per la loro riscossione non può estendersi al

campo delle pene pecuniarie. In ogni caso, si aggiunge, mancano

esplicite norme che abbiano previsto il trasferimento alla Regione

delle dette competenze. Il ricorso conclude perché sia dichiarata la

competenza degli organi dello Stato e sia annullato il decreto

dell'Assessore regionale, innanzi indicato.

Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso

dall'avv. Pietro Virga, si è costituito in giudizio con atto pervenuto

alla Corte il 4 agosto 1964.

Con tale atto si eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del

ricorso, essendo decorso il termine di 60 giorni, di cui all'art. 39

della legge 11 marzo 1953, n. 87. Si fa presente in proposito che la

decisione dell'Assessore, che è del 14 luglio 1962, fu immediatamente

comunicata all'Intendente di finanza, che ne diede comunicazione al

Ministero, e non vale ad escludere l'irricevibilità del gravame il

fatto che il provvedimento fu reso noto alla Presidenza del Consiglio

con lettera 20 maggio 1964.

Nel merito si afferma, in primo luogo, che in materia di

riscossione di tributi di esattorie, non solo la Regione siciliana ha

competenza esclusiva, ma, per il combinato disposto del decreto

legislativo 12 aprile 1948, n. 507, e degli artt. 2 e 3 della legge

regionale 1 luglio 1947, n. 2, ad essa competono indistintamente tutti

i poteri relativi, essendo subentrata nella posizione giuridica dello

Stato; poteri, si soggiunge, che sono stati finora pacificamente

esercitati dalla Regione.

Inoltre, si afferma che l'applicazione delle sanzioni

amministrative costituisce una facoltà accessoria al potere

amministrativo relativo a una determinata materia, mentre dagli artt. 3

e 4 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si desume che l'applicazione

della sanzione amministrativa della pena pecuniaria è strettamente

inerente all'esercizio dell'attività in relazione alla quale viene

accertato l'illecito. Né, prosegue la difesa della Regione, ha valore

il richiamo alla posizione della legge n. 4 del 1929 nel sistema

tributario generale. Nella specie la Regione ha dato applicazione alla

legge stessa, e comunque non può sostenersi che ogni volta che ci sia

un rinvio a tale legge la competenza si sposti dalla Regione allo

Stato, giacché altra cosa è la organicità di una determinata

legislazione e altra la esclusività della sua applicazione da parte

dello Stato.

La Regione conclude che il ricorso sia dichiarato irricevibile, e,

subordinatamente, che sia dichiarato infondato e sia riconosciuta la

competenza delle autorità amministrative regionali per l'applicazione

delle sanzioni in materia esattoriale.

Nella discussione orale le difese delle parti hanno illustrato le

tesi rispettive. Considerato in diritto :

L'eccezione di irricevibilità del ricorso per decorrenza di

termini non può essere accolta.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, in

applicazione di un principio generale di diritto processuale, la

notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnabile, ai sensi

dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, debbono intendersi

riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso: vale a dire,

per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri; per la Regione,

al Presidente della Giunta regionale (sentenza n. 82 del 1958).

Nella specie, non essendo stato provato che il Presidente del

Consiglio dei Ministri abbia avuto conoscenza del provvedimento

dell'Assessore regionale prima della nota del Ministero delle finanze

20 maggio 1964, deve ritenersi la tempestività del ricorso, notificato

il 18 luglio successivo.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Non v'ha dubbio che, come questa Corte ha ripetutamente affermato

(sentenze nn. 9,14, 17 e 52 del 1957) e com'è stato ricordato dalla

difesa della Regione, in base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n.

507, la materia della riscossione dei tributi è stata trasferita dallo

Stato alla Regione siciliana. Spetta conseguentemente alla Regione il

potere di organizzare i servizi di riscossione ad essa affidati

(sentenza n. 52 del 1957) e rientra nella organizzazione di questi

servizi la disciplina del rapporto esattoriale, in quanto diretto a

tale riscossione.

Se non che, la materia trasferita alla Regione in base alla

ricordata norma, pur comprendendo l'organizzazione dei servizi di

riscossione, e quindi del servizio esattoriale, non si estende a quelle

funzioni di sorveglianza sull'esecuzione del rapporto esattoriale che

danno luogo alla applicazione di sanzioni amministrative, e in

particolare all'irrogazione delle cosiddette pene pecuniarie, e che

costituiscono un sistema, unitariamente disciplinato, di attività

sopraordinata al servizio di riscossione, nel quale non possono essere

considerate confuse. Tali funzioni, affidate dalle vigenti leggi

statali all'Intendente di finanza e al Ministero delle finanze (art.

150 del T.U. approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858; artt. 55-59

della legge 7 gennaio 1929, n. 4), non hanno formato specificamente

oggetto di norme di attuazione dello Statuto regionale, come questa

Corte ebbe già occasione di rilevare nella sentenza n. 11 del 1957.

Deve quindi ritenersi tuttora in vigore la competenza del Ministro

delle finanze a decidere sul ricorso gerarchico contro il decreto

dell'Intendente di finanza che applichi le pene pecuniarie ai sensi

delle ricordate norme di leggi statali, e deve di conseguenza essere

annullato l'impugnato decreto dell'Assessore regionale per le finanze.

Ai fini del presente giudizio non occorre prendere in esame la tesi

della difesa dello Stato circa la posizione della legge 7 gennaio 1929,

n. 4, nel sistema tributario generale, e circa l'asserita

inderogabilità delle sue norme da parte della Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di irricevibilità del ricorso presentato dal

Presidente del Consiglio dei Ministri;

dichiara la competenza dello Stato a decidere il ricorso presentato

dall'esattore delle imposte dirette del Comune di Belmonte Mezzagno

contro l'ordinanza n. 11259 del 16 marzo 1962 dell'Intendente di

finanza di Palermo e pertanto annulla il decreto n. 2084/62, in data 14

luglio 1962, dell'Assessore per le finanze e il demanio della Regione

siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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