Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8,

quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per

la disciplina della propaganda elettorale, promosso con ordinanza

emessa il 15 ottobre 1963 dal Pretore di Lipari nel procedimento penale

a carico di Fusco Francesco e Scibilia Raffaello, iscritta al n. 202

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 312 del 30 novembre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale pendente innanzi alla Pretura

di Lipari a carico dei signori Francesco Fusco e Raffaello Scibilia,

imputati di aver affisso, in concorso fra loro, manifesti di propaganda

elettorale fuori degli appositi spazi fissati dalla Giunta comunale, la

difesa ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 8,

comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per

la disciplina della propaganda elettorale", perché contrastanti con

l'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Con ordinanza 15

ottobre 1963 il Pretore, dopo aver osservato che con gli articoli della

legge citata viene temporaneamente ed eccezionalmente limitata in

periodo elettorale la libertà di affiggere manifesti - libertà che

sussiste piena ed incondizionata in periodo extraelettorale - e che

pertanto appare menomato il diritto di manifestare liberamente il

proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, ha rimesso a questa

Corte la questione di legittimità costituzionale delle indicate

disposizioni.

L'ordinanza, emessa nell'udienza di dibattimento, è stata

notificata all'imputato contumace Francesco Fusco (atto 19 ottobre

1963) ed al Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 21 ottobre

1963), comunicata ai Presidenti delle due Camere (atto 15 ottobre 1963)

e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 312 del 30 novembre 1963.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Nel

relativo atto, depositato il 10 novembre 1963, si osserva che il

riconoscimento di un diritto da parte della Costituzione non vieta al

legislatore di disciplinarne l'esercizio, purché non ne riduca il

contenuto fino al punto da determinarne l'offesa in termini evidenti; e

si rileva che la legge 4 aprile 1956, n. 212, si è limitata a

disciplinare l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il

proprio pensiero, e ciò al fine di evitare abusi destinati ad

offendere altri beni parimenti tutelati dalla Costituzione e, in

particolare, il diritto di proprietà che certamente sarebbe leso da

inconsulte ed incontrollate affissioni. L'Avvocatura ha concluso, in

conseguenza, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la sollevata

questione di legittimità costituzionale.

Le parti private non si sono costituite.

All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le

osservazioni svolte nell'atto di costituzione e le relative

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, stabilisce che

durante la campagna elettorale l'affissione di stampati, di giornali

murali od altri e di manifesti di propaganda (commi primo e terzo) è

consentita soltanto negli spazi a ciò destinati in ogni Comune,

distinti secondo che l'utilizzazione avvenga da parte di candidati,

partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni o da parte di

chiunque altro (comma secondo), e proibisce le iscrizioni murali o su

fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (ultimo comma);

l'art. 8, comma quarto, determina, fra l'altro, le sanzioni penali a

carico di chi contravvenga alle predette disposizioni.

La Corte è chiamata a decidere, in relazione alla questione

sollevata nell'ordinanza di rimessione, se le statuizioni dell'art. 1

e, conseguentemente, la norma penale contenuta nell'art. 8, comma

quarto, costituiscano violazione del diritto di manifestare liberamente

il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di

diffusione (art. 21, comma primo, della Costituzione) e del divieto di

sottoporre la stampa ad autorizzazione o censura (art. 21, comma

secondo).

La questione appare infondata sotto entrambi gli aspetti.

2. - L'art. 21, comma primo, della Costituzione riconosce sia il

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sia quello del

libero uso dei mezzi di divulgazione, e già nella prima sentenza del 5

giugno 1956 la Corte affermò che l'uno e l'altro godono della stessa

garanzia costituzionale: il nesso di indispensabile strumentalità del

secondo rispetto al primo esclude, sotto questo profilo, una

distinzione che l'art. 21 in nessun modo consente.

La Corte, nel confermare questo precedente, ritiene che le

disposizioni impugnate, che non toccano minimamente il diritto di

manifestare liberamente il proprio pensiero, non comportino neppure

violazione del diritto di usare liberamente dei mezzi che ne realizzano

la diffusione giacché, in quanto si limitano a disciplinarne

l'esercizio, esse appaiono estrinsecazione di un potere del legislatore

ordinario del quale la Corte, in riferimento a varie fattispecie e con

ripetute e costanti pronunzie, ha riconosciuto la piena legittimità

sempre che il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere

snaturato. E va ricordato che, proprio in applicazione di questo

principio allora per la prima volta affermato, la Corte nella citata

sentenza del 1956 ritenne che non fosse in contrasto con l'art. 21

della Costituzione il comma quinto dell'art. 113 del T.U. delle leggi

di p. s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nel quale è disposto che "le

affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità

competente".

L'ordinanza di rimessione afferma che la legge 4 aprile 1956, n.

212, limita "temporaneamente ed eccezionalmente", in occasione delle

elezioni, la libertà di affissione che, invece, è illimitata in

periodo extraelettorale, e da ciò fa discendere il dubbio sulla sua

legittimità costituzionale. Ora, a parte la considerazione che

l'affissione in genere incontra anche in altre leggi una serie di

divieti e di limitazioni a tutela di pubblici interessi, è da

osservare che proprio durante la campagna elettorale la concomitante e

più intensa partecipazione di partiti e di cittadini alla propaganda

politica determina una situazione che giustifica l'intervento del

legislatore ordinario diretto a regolarne il concorso. La legge 4

aprile 1956 ha dettato una disciplina contenuta entro questi limiti,

con norme che non sono ispirate, come sostiene l'Avvocatura dello

Stato, alla tutela della proprietà (e basta in proposito rilevare che

neppure col consenso del proprietario del muro, dell'edificio, ecc.

sarebbe lecito procedere all'affissione fuori degli appositi spazi), ma

tendono a porre tutti in condizione di parità: ad assicurare, cioè,

che in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita

democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni

economiche di Svantaggio o politiche di minoranza.

Alla luce di queste considerazioni le norme impugnate, in quanto si

limitano a regolare l'esercizio del diritto attribuito dall'art. 21

della Costituzione e ciò fanno senza violarlo, ma anzi nel particolare

settore oggetto della loro disciplina - garantendone la effettività,

sono costituzionalmente legittime.

3. - La questione è infondata anche in riferimento al secondo

comma dell'art. 21 della Costituzione.

È di tutta evidenza, infatti, che le norme denunziate non

instaurano, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di

censura sulla stampa elettorale; ed è del pari certo che nessun potere

di autorizzazione esse conferiscono alla pubblica autorità. La legge,

infatti, determina direttamente le misure (art. 1, comma secondo) ed il

numero (art. 2, comma secondo) degli spazi da riservare all'affissione;

fissa i termini entro i quali occorre provvedere alla loro

individuazione (art. 2, comma primo) e ripartizione (artt. 4, comma

primo, e 5, comma secondo); indica i soggetti legittimati

all'affissione (art. 1, commi primo e secondo) e prescrive, in genere,

tutte le modalità di applicazione della disposta disciplina, senza

lasciare alla Giunta comunale il minimo potere discrezionale. E ciò è

a dirsi anche per la concreta assegnazione degli spazi, giacché questa

avviene, per quanto riguarda i partiti, i gruppi politici e i

candidati, secondo l'ordine di ammissione delle liste o delle

candidature (art. 4, comma terzo) e, per quanto riguarda gli altri

soggetti che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, in

base a semplice domanda, che non ha altra funzione che quella di render

noto il proposito di procedere all'affissione e che determina ipso iure

l'obbligo dell'Amministrazione di assegnare gli spazi secondo modalità

anch'esse rigidamente stabilite dalla legge (art. 3, commi quarto e

quinto).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212,

contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale", in

riferimento all'art. 21, commi primo e secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA

- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

-FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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