Corte costituzionale

Sentenza n. 478/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 agosto

1985, n. 429, recante: "Norme per la gestione dei contributi di cui

all'art.11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli

studenti delle Università e degli Istituti Superiori", promosso con

ricorso del Presidente della Giunta regionale della Liguria,

notificato il 19 settembre 1985, depositato in cancelleria il 27

settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1985;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Gian Carlo Moretti per la Regione Liguria e l'avv.

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 settembre 1985, e depositato il 27

settembre successivo, la Regione Liguria ha impugnato l'art. unico

della legge 3 agosto 1985 n. 429, che disciplina la gestione dei

contributi versati dagli studenti delle Università e degli Istituti

Superiori a norma dell'art. 11 della l. 18 dicembre 1951, n. 1551.

La ricorrente adduce innanzi tutto la violazione della competenza

legislativa regionale in materia di assistenza scolastica

universitaria, come definita dall'art. 117 Cost. e dalle norme

contenute negli artt. 42 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,

norme con le quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni

attinenti all'assistenza scolastica ed alle Opere universitarie: in

tale materia la legge statale avrebbe potuto quindi ridefinire i

principi fondamentali della disciplina, ma non dettare come invece la

legge impugnata ha preteso fare - una normativa di dettaglio

"minuziosamente disciplinatrice" della attribuzione dei contributi,

della loro ripartizione, e della loro gestione ad opera di speciali

organi amministrativi.

La Regione ricorrente lamenta inoltre la lesione della propria

competenza amministrativa ( ex art. 118, primo comma Cost.) e della

propria autonomia finanziaria, (ex art. 119 Cost.), dal momento che

la legge in questione attribuisce a speciali organi amministrativi

universitari competenze amministrative regionali e sottrae alle

Regioni la potestà di disporre dei contributi di cui si discute, che

avrebbero acquisito, anche in virtù dell'art. 120 del d.P.R. n.

616/1977, "natura squisitamente paratributaria".

Un terzo profilo di censura riguarda, infine, la violazione

dell'art. 97 Cost., per avere la legge impugnata creato "una

duplicità di competenze in materia di assistenza scolastica

universitaria senza che sia stato previsto un adeguato momento di

coordinamento delle connesse funzioni" e per aver dettato una

disciplina finanziaria "che favorisce la dispersione degli interventi

diminuendone l'efficacia e rendendo probabili duplicazioni e

sperperi".

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto la

rivendicata competenza legislativa e amministrativa in materia di

assistenza scolastica universitaria sarebbe "cosa del tutto diversa

da quella attività assistenziale e sportiva delle organizzazioni

studentesche cui sono destinati i contributi", i quali peraltro

sarebbero versati dagli studenti alle Università e non alle Opere

Universitarie. Ad avviso del resistente dovrebbe parimenti escludersi

la violazione dell'art. 97 Cost., dato che il legislatore non avrebbe

nella specie superato i limiti di ragionevolezza che circoscrivono la

sua discrezionalità nella scelta dei criteri organizzativi della

p.a.

In prossimità dell'udienza la Regione ha presentato una memoria,

dove si ribadiscono le tesi formulate nel ricorso, con riferimento

particolare alla asserita natura assistenziale dei contributi di cui

all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 1551 del 1951. Considerato in diritto

1. - La Regione ricorrente lamenta l'illegittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost.,

dell'articolo unico della legge 3 agosto 1985 n. 429, che ha

disciplinato la gestione dei contributi versati dagli studenti delle

Università e degli Istituti superiori ai sensi dell'art. 11, ultimo

comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Secondo quest'ultima norma - adottata nel quadro di un

aggiornamento della disciplina in tema di contributi, tasse e

soprattasse universitarie già posta dal T.U. delle leggi

sull'istruzione universitaria (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) - tali

contributi possono essere richiesti dalle Università e dagli

Istituti Superiori, fino alla misura di 1.000 per ciascun studente,

"per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni

rappresentative studentesche".

La gestione dei contributi in esame è stata disciplinata dalla

legge di cui è causa mediante l'istituzione, presso ciascuna

Università, di una speciale commissione del consiglio di

amministrazione, composta pariteticamente da rappresentanti degli

studenti e dei docenti, con il compito di stabilire l'utilizzazione

dei fondi risultanti dalle contribuzioni in "attività culturali e

sociali attinenti alla realtà universitaria", secondo le proposte

formulate dalle associazioni studentesche rappresentate nei consigli

di facoltà, fatta in ogni caso salva la destinazione di una quota

pari al 50% dei contributi stessi per iniziative ed attività

sportive.

2. - Il ricorso è infondato.

La formulazione della disciplina richiamata rende evidente la non

pertinenza dei contributi di cui è causa alla materia

dell'assistenza scolastica gestita attraverso le opere universitarie

e trasferita alle Regioni ordinarie dagli artt. 42 e 44 del d.P.R. 24

luglio 1977 n. 616. I contributi in esame si riferiscono, infatti, ad

attività che non sono svolte dalle opere universitarie, bensì dalle

organizzazioni rappresentative studentesche - attraverso cui si

esprime una particolare forma di autonomia connessa all'istituzione

universitaria - e che si realizzano in iniziative di carattere

culturale, sportivo e sociale oggettivamente diverse dalle attività

di assistenza in senso proprio (quali quelle connesse all'erogazione

di borse di studio, di servizi di mensa, di assistenza medica ecc.)

riferibili alle opere universitarie.

Data l'estraneità della disciplina posta dalla legge impugnata

rispetto alla sfera delle competenze regionali in tema di assistenza

scolastica ed opere universitarie, il ricorso si presenta, dunque,

infondato sotto tutti i profili enunciati, che muovono dalla comune

premessa relativa all'inquadramento della disciplina in esame entro

la sfera della assistenza scolastica gestita dalle opere

universitarie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. unico della legge 3 agosto 1985 n. 429 recante: "Norme per

la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18

dicembre 1951 n. 1551, versati dagli studenti delle Università e

degli Istituti Superiori" sollevata in via principale dalla Regione

Liguria con riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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