Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995 dal Consiglio regionale,

concernente: "Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1985, n.

20 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano

Universitario)", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri, notificato il 25 marzo 1995, depositato in cancelleria

il 3 aprile 1995 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Claudio Tonello per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 25 marzo 1995, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata

riapprovata il 6 marzo 1995, concernente "Abrogazione della legge

regionale 17 aprile 1985, n. 20 (Partecipazione della Regione

Basilicata al Consorzio Lucano Universitario)" per contrasto con gli

artt. 97 e 117 della Costituzione.

Il testo originario della normativa impugnata, approvato il 24

gennaio 1995, prevedeva, all'art. 1, l'abrogazione, con decorrenza

dal 25 luglio 1995, della legge della Regione Basilicata n. 20 del

1985 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano

Universitario).

L'art. 2 del medesimo testo legislativo disponeva che le due

unità di personale dipendente del disciolto Consorzio Lucano

Universitario in servizio alla data del 1 gennaio 1994, previa

istanza documentata, sarebbero state assorbite dalla Regione ed

inquadrate nel proprio ruolo organico nel livello funzionale

corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti

vacanti nella pianta organica dell'Ente.

A seguito di rinvio governativo per contrasto del citato art. 2

con gli artt. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3,

comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 22 della legge 23

dicembre 1994, n. 724, l'art. 2 del testo normativo riapprovato dal

Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1995 ha previsto

l'inquadramento nel ruolo regionale del personale del disciolto

Consorzio in servizio alla data del 1 gennaio 1994 previo superamento

di un concorso per titoli ed esami ad esso riservato.

Ma, ad avviso del ricorrente, anche nella nuova formulazione l'art.

2 sarebbe censurabile per contrasto con gli artt. 97 e 117 della

Costituzione.

La normativa impugnata, prevedendo l'inquadramento ope legis nel

ruolo regionale del personale in questione, violerebbe, infatti, i

principi fondamentali della legislazione statale in materia di

accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 3, comma 20,

della legge n. 537 del 1993, ribaditi dall'art. 22 della legge n.

724 del 1994 nei vari commi invocati nel ricorso (6, 7, 8, 15, 16,

17, 19, 20, 21).

2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Basilicata, che ha

preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione,

osservando che la nuova formulazione del testo in questione

attribuirebbe carattere di "novità" alla legge impugnata, sì da

rendere necessario un nuovo esame da parte del Governo.

Nel merito, premesso il rilievo circa la derogabilità della regola

del concorso pubblico per l'assunzione presso le pubbliche

amministrazioni, la Regione ha rilevato che il personale di cui si

tratta sarà comunque inquadrato solo all'esito di un concorso che,

essendo stato previsto anche per esami, escluderebbe il rischio di

immettere in posizione di ruolo soggetti privi di effettiva idoneità

ai posti da ricoprire, comunque relativi a qualifiche corrispondenti

al titolo di studio posseduto.

Del resto, si tratta, osserva la Regione, di soggetti ormai da

lungo tempo alle dipendenze di un ente che ha operato in un settore

di rilevanza pubblica. Uno di essi verrebbe, inoltre, inquadrato nel

IV livello, per il quale lo stesso d.lgs. n. 29 del 1993 esclude la

necessità del concorso pubblico.

Infine, essendo rispettato il limite della disponibilità dei

posti, e vigendo per le pubbliche amministrazioni il divieto di cui

all'art. 22, comma 6, della legge n. 724 del 1994, di assumere

personale di ruolo ed a tempo determinato solo fino al 30 giugno

1995, mentre la legge impugnata prevede l'inquadramento del personale

in questione solo dal 25 luglio 1995, sarebbe salvaguardato quel

rapporto tra dotazione organica e servizi che è presupposto del buon

andamento delle pubbliche amministrazioni. Considerato in diritto

1. - Forma oggetto del presente giudizio la legge della Regione

Basilicata concernente "Abrogazione della legge regionale 17 aprile

1985, n. 20 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio

Lucano Universitario)", riapprovata dal Consiglio regionale, a

seguito di rinvio governativo, nella seduta del 6 marzo 1995.

Ad avviso del ricorrente, il testo impugnato risulterebbe lesivo

degli artt. 97 e 117 della Costituzione per il fatto di disporre, in

contrasto con il dettato costituzionale e con i principi fondamentali

posti dalla legislazione statale in materia di accesso agli impieghi

presso le pubbliche amministrazioni, l'inquadramento ope legis nel

ruolo organico regionale delle due unità di personale già

dipendente del Consorzio Lucano Universitario - disciolto per effetto

della medesima legge - in servizio alla data del 1 gennaio 1994. In

particolare, sarebbero violati i principi fissati dall'art. 36 del

d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale l'assunzione presso

le pubbliche amministrazioni avviene per concorso pubblico, o

mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento,

ovvero per chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di

collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette;

principi ribaditi dall'art. 3, comma 20, della legge 24 dicembre

1993, n. 537.

Il ricorrente lamenta, altresì, la inosservanza dei principi

derivanti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, al

comma 6, fa divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere

personale di ruolo ed a tempo indeterminato fino a quando non siano

definite le dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di

lavoro; al comma 7, richiama l'art. 3, comma 8, della citata legge

n. 537 del 1993, che prevede la copertura di una percentuale di

posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure

di mobilità; al comma 8, stabilisce che per il triennio 1995-1997 le

pubbliche amministrazioni possono assumere personale di ruolo ed a

tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle

disposizioni dello stesso art. 22, anche utilizzando gli idonei

delle graduatorie di concorsi; ed ancora, al comma 15, fissa principi

e criteri per la verifica dei carichi di lavoro; ai commi 16 e 17

dispone, previa detta verifica, la definizione delle dotazioni

organiche con individuazione delle relative procedure; al comma 19,

prevede il monitoraggio delle linee di attività omogenee, in base ai

dati emergenti dai carichi di lavoro, per la definizione dei

parametri di dimensionamento delle dotazioni organiche; infine, ai

commi 20 e 21 dispone il contingentamento di personale a tempo

parziale.

Dal contesto di tali disposizioni emergerebbe, ad avviso del

ricorrente, una serie di principi che la legge impugnata non avrebbe

rispettato, riservando a personale, avente rapporto di lavoro

privatistico, accesso riservato e privilegiato, e non aperto a tutti,

con procedure semplificate di accesso nei ruoli regionali, senza la

previa definizione delle oggettive e reali esigenze di risorse umane

e senza dar corso alle procedure di mobilità.

2. - Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità

sollevata dalla Regione Basilicata, secondo la quale la nuova

formulazione dell'art. 2 della legge impugnata - modificato a

seguito dei rilievi governativi - avrebbe determinato un mutamento

del significato normativo dell'originaria disposizione, tale da

richiedere un nuovo riscontro di legittimità e di merito da parte

del Governo.

L'eccezione va respinta.

Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.,

tra le più recenti, le sentenze n. 357 e n. 260 del 1995), ai fini

della impugnazione prevista dall'art. 127 della Costituzione,

nonché dei relativi termini e modalità, deve considerarsi come "non

nuova" una legge regionale rinviata che, in sede di riesame, sia

stata modificata esclusivamente nelle disposizioni interessate dal

rinvio ovvero in parti prive di valore prescrittivo, mentre

nell'ipotesi inversa, in cui il legislatore regionale abbia apportato

modificazioni, comportanti mutamenti del significato normativo,

dirette ad inserirsi in parti diverse rispetto a quelle censurate, o

comunque dirette ad incidere su disposizioni non interessate dalle

osservazioni governative, la legge presenta carattere di "novità".

Alla luce di tali principi, non v'è dubbio che nel caso di specie

la legge regionale deve considerasi come "non nuova". Ed infatti,

mentre il testo originario prevedeva, all'art. 2, l'assorbimento

delle due unità di personale dipendente del disciolto Consorzio

Lucano Universitario, previa istanza documentata, da parte della

Regione, e l'inquadramento nel proprio ruolo organico, il testo

successivo al rinvio del Governo ne subordina l'inquadramento al

superamento di un concorso per titoli ed esami, ad esse riservato.

Appare, dunque, evidente che la modifica del testo originario incide

proprio sulla disposizione oggetto dei motivi del rinvio, ed è

intesa a porre riparo alle censure espresse con lo stesso.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Le due unità di personale delle quali il testo impugnato dispone

l'inquadramento nel ruolo organico della Regione sono due dipendenti

del Consorzio Lucano Universitario, costituito in data 24 luglio

1985, all'atto della cessazione della società consortile per la

promozione e lo sviluppo dell'Università di Basilicata s.p.a. per lo

svolgimento della stessa attività, con trasferimento del relativo

patrimonio sociale, ed al quale partecipavano gli stessi soci -

Regione Basilicata, Comune di Potenza, Provincia di Matera - della ex

società consortile con le medesime quote di partecipazione e con

obbligo di corrispondere un contributo annuo (versato nella misura

più elevata dalla Regione, come emerge dalla relazione di

accompagnamento alla legge) per il raggiungimento dell'oggetto

sociale.

La durata del Consorzio, a norma dell'art. 1, secondo comma, del

relativo statuto, era fissata in dieci anni, e, pertanto, la data di

scadenza era quella del 25 luglio 1995, salvo proroga, previa formale

decisione dei quattro soci.

Non avendo nessuno degli Enti partecipanti al Consorzio

manifestato, nella imminenza di detta scadenza, la propria volontà

di prorogarla, la Regione Basilicata ha ritenuto la opportunità di

abrogare la legge regionale n. 20 del 17 aprile 1985, che ne aveva

sancito la partecipazione al Consorzio.

Con la stessa legge con la quale, all'art. 1, ha provveduto a tale

abrogazione, all'art. 2, essa ha inteso assicurare, in qualità di

socio di maggioranza del disciolto Consorzio - come espressamente

affermato nella citata relazione - la continuità del rapporto di

lavoro per i due dipendenti dello stesso, prevedendone

l'inquadramento nei propri ruoli organici, nel livello funzionale

corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti

vacanti nella pianta organica dell'Ente. Ciò ha fatto, nella prima

stesura della legge, attraverso un meccanismo di assorbimento ope

legis , previa istanza documentata. A seguito dei rilievi

governativi, e nell'intento di superare gli stessi, ha approvato, a

maggioranza assoluta, un testo modificato dell'art. 2, che subordina

l'inquadramento in ruolo del personale in questione al superamento di

un concorso per titoli ed esami, allo stesso riservato.

4. - In tale nuova formulazione, deve escludersi che il testo

impugnato violi alcun principio fondamentale della legislazione

statale in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni.

Ed infatti, quanto alla regola del pubblico concorso quale forma

generale di reclutamento nel pubblico impiego, la giurisprudenza

costituzionale ha già chiarito che a quest'ultima il legislatore

può derogare in presenza di peculiari situazioni giustificatrici,

adottando criteri diversi, con una discrezionalità che trova pur

tuttavia il suo limite nella necessità di garantire il buon

andamento della pubblica amministrazione (v., tra le più recenti, le

sentenze n. 314 e n. 313 del 1994).

In tale prospettiva, lo scrutinio di congruità e ragionevolezza

della procedura cui ha fatto ricorso il legislatore regionale per

l'inquadramento nei ruoli organici della Regione Basilicata delle due

unità di personale in questione, non può che avere esito positivo,

avuto riguardo alla circostanza che si tratta non di un inquadramento

ope legis ("due unità ... assorbite dalla Regione ed inquadrate come

nel testo originario), ma di una previsione di procedura concorsuale

(anche se riservata alle sole due persone dipendenti dell'Ente

disciolto), che prevede, come forma di selezione e verifica dei

requisiti attitudinali, oltre alla valutazione dei titoli,

l'espletamento di prove d'esame volte all'accertamento della

idoneità dei candidati ai posti da ricoprire, per i quali rimane

ferma l'esigenza del titolo di studio corrispondente al livello

funzionale.

Del pari da escludere è il contrasto della normativa censurata con

i principi della legislazione statale che prevedono procedure di

mobilità e subordinano le assunzioni di personale di ruolo nelle

pubbliche amministrazioni alla definizione delle dotazioni organiche

previa verifica dei carichi di lavoro.

Al riguardo, deve essere sottolineato che l'art. 2 prevede non un

aumento in assoluto del personale del settore pubblico allargato o

uno sfondamento delle dotazioni organiche, ma che l'inquadramento

avvenga sulla base di concorsi per un numero di posti prefigurati

(due) nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dell'Ente

(regione). Ciò posto, è sufficiente rilevare che la disposizione in

questione, tenuto conto di quanto innanzi osservato circa la

provenienza delle due unità che si trasferiscono nei ruoli di altro

ente, attua una forma di mobilità del personale, proprio in

conformità a quei principi che il ricorrente ritiene violati, nel

quadro della razionalizzazione e riorganizzazione dei pubblici

apparati.

Infine, la procedura selettiva-concorsuale prevista necessita di un

atto di apertura del procedimento, cioè il bando di concorso, che

potrà essere adottato solo dopo la verifica dei posti vacanti sulla

base delle dotazioni organiche definite.

Pertanto, tutti i motivi di ricorso sono infondati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995,

concernente "Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1985, n. 20

(Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano

Universitario)", sollevata, con il ricorso in epigrafe, dal

Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e

117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 36

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3, comma 20, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 22, commi 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19,

20, 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1995:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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