Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1988

Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 21 luglio 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, avente

ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 luglio

1976, n. 34, concernente 'Misura delle indennità spettanti ai

componenti il Comitato per la programmazione di cui alla legge

regionale 1° agosto 1975, n. 33'", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 novembre

1977, depositato in cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto

al n. 35 del registro ricorsi 1977;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 22 novembre 1977 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale nei confronti della legge approvata dalla Regione

Sardegna il 21 luglio 1977, e riapprovata il 26 ottobre 1977, recante

"Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34 concernente

'Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la

programmazione di cui alla l.r. 10 agosto 1975 n. 33'".

Sostiene il ricorrente che l'elevamento - previsto dall'art.1

della legge impugnata - da 35 mila a 50 mila lire della medaglia di

presenza spettante ai componenti il Comitato per la programmazione

per ogni giornata di seduta viola i principi di imparzialità e di

buon andamento della Amministrazione, sia a causa del divario che si

crea rispetto ai compensi stabiliti dalle leggi statali per i

componenti gli organi collegiali operanti nelle amministrazioni dello

Stato, anche con ordinamento autonomo, sia, per converso, a causa

della sostanziale equiparazione che si determina tra la somma mensile

delle medaglie di presenza (calcolata sulla base di tre sedute

settimanali) e la retribuzione mensile massima spettante ai

dipendenti della Regione.

Le norme impugnate contravverrebbero inoltre all'indirizzo

politico-economico di contenimento della spesa pubblica, violando,

anche sotto questo profilo, l'art. 97 Cost., nonché il limite degli

interessi nazionali posto dall'art. 3 dello Statuto Sardo.

La Regione non si è costituita.

Nelle more del presente giudizio è stata peraltro approvata e

promulgata la legge regionale 7 agosto 1981 n. 27, recante "Ulteriori

modifiche alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34. Misura delle indennità

spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla

l.r. 1° agosto 1975 n. 33", con la quale (art.1) ai componenti del

Comitato che non risiedono nel Comune dove esso si riunisce è stata

attribuita una diaria pari a quella spettante, ai sensi dell'art. 1

della legge 26 luglio 1978 n. 417, agli impiegati statali di cui al

punto 2 della Tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973 n. 836,

e (art.2) il numero massimo delle sedute del Comitato è stato

fissato in diciotto per ciascun mese. L'aumento della medaglia di

presenza per i componenti del Comitato è stato invece omesso.

Con nota n. 175 in data 5 gennaio 1982 la Regione, sostenendo di

essersi implicitamente uniformata, con l'approvazione di detta legge,

ai rilievi governativi, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio di

adoperarsi affinché nel giudizio dinanzi a questa Corte sia

dichiarata la cessazione della materia del contendere. In udienza la

difesa dello Stato ha aderito a questa tesi. Considerato in diritto Come riferito in narrativa, la Regione Sardegna, con

l'approvazione della legge 7 agosto 1981 n. 27, si è sostanzialmente

conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio.

Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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