Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 dal Consiglio regionale (Norme

in materia di riorganizzazione regionale), promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 marzo 1995,

depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del

registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 21 marzo 1995, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia recante

"Norme in materia di riorganizzazione regionale". Il Consiglio

regionale, nella seduta del 21 febbraio 1995, nel riapprovare, a

seguito di rinvio governativo, il testo legislativo, vi aveva

apportato numerose modifiche, non tutte idonee, ad avviso del

ricorrente, a superare le censure già formulate in sede di rinvio.

In particolare, il combinato disposto degli articoli 28, comma 3,

lettera d), 29, comma 6, e 32, della legge impugnata, nel testo

risultante dalle modificazioni apportate, disciplinando concorsi

speciali per il reinquadramento del personale regionale, senza che vi

sia rideterminazione di uffici e piante organiche, violerebbe i

principi generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, e

quelli di cui agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato,

quest'ultimo, dall'art. 8 del d.P.R. 23 febbraio 1995, n. 41

(recte: decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo, peraltro,

soppresso, in sede di conversione, dalla legge 22 marzo 1995, n.

85), al pari del testo originario di cui all'art. 31.

Inoltre, il combinato disposto degli artt. 29, commi 1, 2 e 3, e

28, comma 3, lettera b), violerebbe il principio di buona

amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché i

principi generali in materia di accesso agli impieghi presso le

pubbliche amministrazioni e quelli di cui agli artt. 30, 31 e 32 del

citato d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 22 della legge n. 724 del

1994, prevedendo, come già l'art. 32, commi 1 e 2, del testo

rinviato, l'immissione ope legis nei ruoli organici regionali di

personale a tempo indeterminato, personale destinatario di

provvedimenti giurisdizionali non meglio specificati e anche inidonei

a costituire giudicato, di personale in servizio presso enti locali

ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per

l'occupazione giovanile).

Infine, l'art. 34, comma 1, della legge impugnata, come già

l'art. 35, comma 1, del testo originario, interpretando in senso

ordinatorio il termine per la presentazione dell'istanza di

inquadramento nella fascia funzionale superiore, renderebbe

ultrattiva una norma transitoria che dovrebbe già avere esaurito i

suoi effetti, in contrasto con il principio di buona amministrazione

di cui all'art. 97 della Costituzione.

2. - La Regione Puglia si è costituita nel giudizio fuori termine. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Puglia recante "Norme in

materia di riorganizzazione regionale", riapprovata, a seguito di

rinvio governativo, a maggioranza assoluta nella seduta del 21

febbraio 1995.

A giudizio del ricorrente, le modifiche apportate al testo

originario della delibera impugnata avrebbero recepito solo

parzialmente i rilievi governativi. In particolare, con riferimento a

tre specifici motivi di rinvio, la diversa formulazione delle norme,

adottata in sede di riapprovazione, non sarebbe valsa a superare le

censure.

Ed infatti, l'asserita illegittimità della disposizione di cui

all'art. 31 del testo originario - che consentiva, in sede di prima

applicazione e per posti che si rendessero disponibili nell'arco del

triennio, il reinquadramento del personale regionale nella qualifica

superiore mediante selezioni riservate ed anche in mancanza dei

prescritti requisiti giuridici - si incentrava sulla inammissibilità

di concorsi speciali riservati per contrasto con i principi generali

in materia di accesso ai pubblici impieghi e con quelli di cui agli

artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevedono l'obbligo, per le

pubbliche amministrazioni, di procedere alla individuazione dei

propri uffici e delle piante organiche ed alla ricognizione delle

vacanze di organico. Peraltro, il combinato disposto degli artt. 28,

comma 3, lettera d), 29, comma 6, e 32 del testo riapprovato,

disciplinando concorsi speciali per il reinquadramento del personale

regionale senza che vi sia rideterminazione di uffici e piante

organiche, continuerebbe a configurare aperta, anche se "mascherata",

violazione dei principi sopra richiamati e, pertanto, del parametro

dell'art. 117 della Costituzione, che fa riferimento ai principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella materia quale

limite alla potestà legislativa regionale.

Inoltre, l'art. 32, commi 1 e 2, del testo originario, prevedendo

l'immissione in ruolo di personale assunto a tempo indeterminato e

destinatario di sentenze o provvedimenti cautelari, avrebbe

determinato, secondo i rilievi governativi, incertezze di diritto,

oltre a porsi in contrasto con i principi di buona amministrazione di

cui all'art. 97 della Costituzione. Parimenti, la previsione,

contenuta nel combinat o disposto degli artt. 29, commi 1, 2 e 3, e

28, comma 3, lettera b) , del testo riapprovato, di immissione ope

legis nei ruoli organici di personale a tempo indeterminato, di

personale destinatario di provvedimenti giurisdizionali non meglio

specificati e, perciò, anche inidonei a costituire giudicato, di

personale in servizio presso enti locali ai sensi della legge 1

giugno 1977, n. 285, determinerebbe la violazione dei principi di

buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e di

quelli in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche

amministrazioni, nonché i principi specifici di cui agli artt. 30,

31 e 32 del d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 22 della legge n. 724

del 1994.

Infine, l'originario art. 35, comma 1, interpretando in senso

ordinatorio il termine per la presentazione dell'istanza di

inquadramento nella fascia funzionale superiore, avrebbe reso

ultrattiva una norma transitoria, in contrasto, ancora una volta, con

l'art. 97 della Costituzione. Ma l'art. 34, comma 1, del testo

riapprovato, riconfermando, pur a seguito di rinvio, tale

disposizione, persevererebbe nella violazione del richiamato

principio costituzionale.

2.- La questione va dichiarata inammissibile.

A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha

costantemente affermato (v., da ultimo, sentenze n. 357 e n. 260 del

1995; n. 384 e n. 359 del 1994) che, ai fini dell'art. 127 della

Costituzione, una legge regionale rinviata va considerata come "non

nuova" in tutte le ipotesi in cui, in sede di riesame, sia stata

riapprovata senza alcuna modificazione, ovvero abbia subito

modificazioni che si siano limitate ad incidere sulle disposizioni

oggetto del rinvio, o comunque, prive di valore prescrittivo.

Nell'ipotesi inversa, in cui il legislatore regionale, in sede di

riesame, abbia apportato modifiche che comportino mutamenti del

significato normativo, ed inerenti (anche) a disposizioni non

interessate, né direttamente né indirettamente, dalle osservazioni

formulate dal Governo in sede di rinvio, la legge riapprovata ha

carattere di "novità".

Sulla base degli indicati criteri, la legge oggetto del ricorso in

esame deve essere considerata come "nuova": essa, infatti, non si

limita alla riformulazione delle norme oggetto del rinvio e a

"diversa sistemazione della materia disciplinata", secondo

l'espressione contenuta nel ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri che, peraltro, ha anche reiterato (tale circostanza,

tuttavia, è stata sottaciuta nel corso del presente giudizio) il

rinvio della legge per un nuovo esame (come risulta dalla pendenza di

ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Puglia

avverso l'atto di rinvio: R. Confl. n. 13 del 1995), rivelando, in

tal modo, quanto meno perplessità circa il carattere di "novità"

della legge impugnata. Le modifiche apportate in sede di riesame

incidono anche su disposizioni totalmente estranee alle osservazioni

governative, e, quindi, non interessate dal rinvio, come dimostra

l'esame comparativo del testo originario e di quello attuale. È

sufficiente, in proposito, osservare che in quest'ultimo sono

aggiunte nuove disposizioni quali quelle di cui all'art. 30,

contenente la disciplina del personale dell'Ente regionale per lo

sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), che non figuravano nel testo

originario. Altre, per converso, risultano soppresse (v. i commi 5 e

6 dell'art. 37, concernenti il trattamento economico attribuito al

personale che chiede di essere collocato a riposo; o il comma 4

dell'art. 27 sul trattamento di missione del personale in servizio

presso i gruppi consiliari; o le norme sull'Avvocatura regionale di

cui all'art. 33). Il nuovo testo, inoltre, all'art. 12, estende gli

ambiti di operatività delle attività regionali alla "protezione

civile" e alla "tutela e sviluppo del patrimonio forestale", non

comprese nel testo originario. Quanto all'approvazione degli atti di

organizzazione, con i quali si sostituisce il precedente assetto

organizzativo, l'art. 14 del nuovo testo la attribuisce alla

competenza della Giunta, previa acquisizione del parere favorevole

della Commissione consiliare competente, che si assume come

favorevole trascorsi trenta giorni dalla ricezione delle proposte

predisposte dai dirigenti coordinatori di Area, mentre, a norma del

vecchio testo dell'art. 14, la relativa competenza era posta

direttamente in capo al Consiglio regionale. Sempre in materia di

competenze della Giunta, ad essa l'art. 16 demanda la istituzione,

su proposta dell'assessore competente, di settori, uffici e servizi,

mentre il vecchio testo prevedeva la competenza del Consiglio, su

proposta della Giunta per i settori, uffici e servizi di questa, e su

proposta dell'ufficio di presidenza del Consiglio stesso per quelli

facenti capo ad esso. Ed ancora, all'art. 19 del nuovo testo,

scompare, quanto agli incarichi dirigenziali, il limite numerico di

duecentoventi, di cui al precedente testo, sostituito da quello

"corrispondente alle strutture di massima fissate negli atti di

organizzazione". Il comma 1 dell'art. 28 prevede, poi, che la

dotazione organica del ruolo unico regionale sia definita con legge,

anziché con regolamento, come stabilito dal testo originario, e il

comma 2 dello stesso art. 28 dispone la scadenza biennale, anziché

quella triennale di cui al vecchio testo, per la periodica

ridefinizione della pianta organica.

L'art. 38 fissa l'indennità di funzione per i dirigenti in fase

di prima applicazione della legge e sino alla data di sottoscrizione

del contratto nazionale, mentre il corrispondente art. 41 del

vecchio testo la determinava sino alla data di entrata in vigore

della legge regionale di recepimento "del prossimo contratto

collettivo per l'area dirigenziale".

Infine, tra le disposizioni abrogate dalla legge in esame, l'art.

41 colloca la legge regionale n. 16 del 31 dicembre 1991

(Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre

1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37.

Elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo dei

dirigenti della Regione Puglia), che non figurava tra quelle abrogate

dal corrispondente art. 45 del testo originario.

L'anzidetta serie di elementi "nuovi", introdotti in sede di

riapprovazione della legge, comporta la "novità" della legge stessa,

non essendo possibile operare una scissione o differenziazione del

controllo delle singole norme (a seconda del contenuto

sostanzialmente immutato o delle parti nuove) della legge regionale,

necessariamente unitaria quanto al regime del controllo stesso.

In definitiva, la Regione, quando introduce, in sede di

riapprovazione in conseguenza del rinvio di una legge, elementi

aventi carattere di novità, si assoggetta a una possibilità di

esercizio, da parte dello Stato, di una nuova procedura ai sensi

dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, nel caso di specie

questa Corte non poteva essere adita ai sensi dell'art. 127 della

Costituzione, non versandosi nella fase conclusiva dell'iter di

formazione dell'atto normativo. Il Governo, prima di promuovere la

questione di legittimità costituzionale, doveva, ravvisandone i

motivi - come in realtà è avvenuto, secondo quanto risulta

dall'anzidetto conflitto sollevato dalla Regione Puglia - dar corso

al rinvio della legge al Consiglio regionale affinché quest'ultimo,

a norma dello stesso art. 127 della Costituzione, fosse posto nella

condizione di procedere al suo riesame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995

(Norme in materia di riorganizzazione regionale), sollevata, con il

ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei

ministri in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in

relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre

1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1995:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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