Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 novembre

1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui

ricorsi proposti da Falzoni Maria Cristina e Lami Laura contro la

Regione Emilia Romagna ed altra, iscritte ai nn. 210 e 211 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Maria Cristina Falzoni e Laura Lami, già dipendenti

dell'E.N.P.I. con qualifica di collaboratore tecnico, hanno chiesto

al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, con due

distinti ricorsi, l'annullamento delle deliberazioni con cui la

Giunta regionale le aveva inquadrate nel ruolo nominativo regionale

del personale addetto al servizio sanitario nazionale attribuendo

loro la qualifica di psicologo collaboratore, anziché quella di

psicologo coadiutore da esse pretesa.

Il Tribunale adi'to, rilevato che le ricorrenti non possedevano il

requisito dell'anzianità minima di dieci anni nel ruolo tecnico

dell'amministrazione di provenienza, previsto nella tabella relativa

a biologi, chimici, fisici e psicologi riportata nell'allegato 2

(Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del

personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20

dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale di tale normativa, per contrasto con gli articoli 3 e

97 della Costituzione.

Il requisito dell'anzianità minima ai fini dell'inquadramento

nella qualifica di psicologo coadiutore - osserva il giudice a quo -

è richiesto dalla disposizione impugnata soltanto per gli psicologi

provenienti dal parastato ed inquadrati nella prima qualifica

professionale o nel ruolo tecnico, mentre nessuna anzianità minima

è prescritta per il personale delle regioni e degli enti locali

inquadrato in livelli professionali ritenuti equivalenti.

Tale previsione di un requisito diverso e più rigoroso appare al

giudice a quo arbitraria e discriminatoria e quindi in contrasto

"oltre che con i principi ispiratori della delega contenuta nella

legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 47 e 67)

e con quelli di cui alla legge quadro del pubblico impiego 29 marzo

1983 n. 93 (articoli 4, 17 e segg.), principalmente e sopratutto con

i principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 e di imparzialità e

di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione".

Al riguardo, l'ordinanza di rimessione afferma l'analogia della

questione prospettata con quella decisa dalla sentenza di questa

Corte n. 331 del 1992, che avrebbe dichiarato l'illegittimità

costituzionale della medesima normativa nella parte in cui, ai fini

dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore

degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla

legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli stessi fossero preposti alla

direzione di strutture organizzative da almeno un anno.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione

delle parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze sono di identico oggetto e tenore onde è

opportuna la riunione dei relativi giudizi. Il Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia Romagna chiede alla Corte di

esaminare se contrasti con il principio di uguaglianza di cui

all'articolo 3 e con il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione una

disposizione contenuta nella tabella che stabilisce la "equiparazione

delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare

nei ruoli nominativi regionali", riportata nell'allegato 2 del d.P.R.

20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali) e che, a norma dell'articolo 64 del medesimo

d.P.R., determina l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del

personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui

funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali. La

disposizione impugnata è, in particolare, quella che, ai fini

dell'inquadramento nella qualifica di psicologo coadiutore (che è

qualifica intermedia tra quella di psicologo dirigente e quella di

psicologo collaboratore), prescrive un'anzianità di servizio di

almeno dieci anni per gli psicologi provenienti dal parastato ed ivi

inquadrati nella prima qualifica professionale o nel ruolo tecnico

con la qualifica di collaboratore tecnico. Tale disposizione

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto

agli psicologi provenienti dalle amministrazioni regionali ed ivi

inquadrati nell'ottavo o nel settimo livello, in quanto, per costoro,

nessun requisito collegato all'anzianità di servizio è richiesto ai

fini dell'attribuzione della qualifica di psicologo coadiutore.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo richiama, a fondamento della propria denunzia, la

sentenza di questa Corte n. 331 del 1992, che avrebbe dichiarato

l'illegittimità costituzionale della medesima normativa, nella parte

in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di

psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico

degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli

stessi, oltre ad avere un'anzianità di servizio di almeno dieci

anni, fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da

almeno un anno. In tale pronunzia, la Corte limitò il vaglio di

costituzionalità al requisito rappresentato dall'esercizio da oltre

un anno della direzione di una unità organizzativa, in quanto la

legittimità della prescrizione di un'anzianità di servizio

ultradecennale era questione che non aveva rilevanza nel giudizio a

quo. Ma la ratio decidendi della sentenza - osserva il giudice a quo

- non poteva che portare alla caducazione anche di questo secondo

requisito, poiché anch'esso faceva sì che, ai fini

dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo

coadiutore, qualifiche sostanzialmente omogenee ed equivalenti sul

piano professionale fossero assoggettate ad una disciplina diversa

soltanto in ragione della diversità degli enti di provenienza.

Il giudice remittente appare non tener conto di quali siano stati

i termini effettivi della pronunzia di questa Corte. La questione

esaminata e decisa con la sentenza n. 331 del 1992, invero,

riguardava non già, come nel caso in esame, gli psicologi del

parastato con qualifica di collaboratore tecnico, bensì coloro che

avessero quella specifica qualifica di collaboratore tecnico

coordinatore che era stata introdotta dal d.P.R. n. 509 del 1979,

proprio come qualifica superiore rispetto a quella di collaboratore

tecnico. E la pronunzia è fondata, appunto, sull'esame comparativo

dei connotati di professionalità propri di tale specifica qualifica

- in raffronto a quelli propri del settimo livello degli enti locali

- quali risultavano, sul piano normativo, dalle relative

"declaratorie", dai requisiti di accesso, dalla collocazione

nell'ambito delle rispettive classificazioni.

L'ordinanza di rimessione, invece, non solo omette qualunque

accenno ad un simile esame comparativo, ma implica indirettamente

l'assunzione di una equivalenza di contenuti professionali tra la

qualifica di psicologo collaboratore tecnico e quella di psicologo

collaboratore tecnico coordinatore, il che - lungi dall'uniformarsi

alla ratio decidendi della richiamata sentenza n. 331 del 1992 - si

porrebbe con essa in palese contraddizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale della tabella di "Equiparazione delle

qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei

ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia Romagna con due ordinanze del 25 novembre 1992,

limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi provenienti

dagli Enti locali ed ivi inquadrati con la qualifica di collaboratore

tecnico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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