Corte costituzionale

Sentenza n. 471/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato

il 14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note del Ministero

delle finanze n. 3/2138/93 del 24 novembre 1993 e n. 3/1373/94 del

10 agosto 1994, concernenti il diniego di apertura di un conto

corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la

riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali

istituite con la legge delle Regione Siciliana 24 agosto 1993, n.

24, ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la

Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla

nota del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94,

pervenuta all'assessorato regionale bilancio e finanze il 15

settembre 1994, nonché alla nota 24 novembre 1993, n. 3/2138/93

Sic., aventi ad oggetto il diniego di apertura di un conto corrente

postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione

delle tasse sulle concessioni governative regionali istituite con

legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.

Dopo aver premesso che la legge regionale da ultimo richiamata ha

stabilito che alla riscossione delle tasse sulle concessioni

governative si proceda tramite "l'Ufficio del Registro per le tasse

sulle concessioni governative" di Roma (ex art. 2 del d.m. 12

dicembre 1972), la Regione ricorrente rileva che l'assessorato

regionale del bilancio e delle finanze ha richiesto l'istituzione, da

parte dell'amministrazione postale, di un apposito conto corrente per

il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in parola.

Il Ministero delle finanze, con nota n. 3/2138/93 Sic. del 24

novembre 1993, ha ritenuto di non concordare con tale richiesta,

sostenendo che la possibilità di avvalersi degli uffici periferici

dell'amministrazione statale riguarderebbe soltanto la riscossione di

tributi erariali di spettanza regionale, e non invece i tributi

deliberati direttamente dalla Regione.

Con successiva lettera del 22 febbraio 1994 l'assessorato regionale

ha rilevato come l'istituto dell'avvalimento degli uffici periferici

dell'amministrazione statale (tra i quali va annoverato anche

l'Ufficio del Registro di Roma), previsto dall'art. 8 delle norme di

attuazione emanate con il d.P.R. 6 luglio 1965, n. 1074, operi

indistintamente per l'esercizio di tutte le funzioni esecutive ed

amministrative spettanti in materia alla regione ai sensi dell'art.

20 dello statuto siciliano e, quindi, senza distinzione fra tributi

erariali di spettanza della Regione e tributi da questa direttamente

deliberati.

Con successiva lettera del 10 agosto 1994 il Ministro delle finanze

ha definitivamente escluso la possibilità del suddetto avvalimento,

riportandosi alle motivazioni espresse nella precedente nota.

In punto di diritto, la Regione rileva la violazione degli artt.

36 e 20 dello statuto nonché degli artt. 2 e 8 delle norme di

attuazione emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Sostiene inoltre la Regione ricorrente che le medesime attribuzioni

costituzionali sarebbero violate anche in relazione al principio di

ragionevolezza, in quanto il richiamato art. 8 delle norme di

attuazione mira, mediante l'istituto dell'"avvalimento", ad evitare

l'antieconomicità di un doppio sistema di riscossione dei tributi,

consentendo l'avvalimento degli uffici periferici

dell'amministrazione finanziaria dello Stato ed evitando

l'istituzione di una nuova struttura amministrativa propria.

In via subordinata, la Regione ricorrente rileva il contrasto delle

note impugnate con il principio di leale cooperazione, posta alla

base dei rapporti c.d. orizzontali.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.

Sostiene in primo luogo la difesa erariale che il ricorso debba

essere dichiarato inammissibile in quanto la lettera del 10 agosto

1994 è meramente confermativa della lettera del 24 novembre 1993,

relativamente alla quale ultima il ricorso è tardivo.

In seconda istanza, il ricorso sarebbe inammissibile perché non

denuncia un'invasione da parte dello Stato della sfera di competenza

della Regione, quanto lamenta il rifiuto dell'amministrazione statale

di esercitare un'attività che fa capo dalla Regione.

Circa invece i profili di infondatezza del ricorso, si rileva che

la tassa sulle concessioni regionali è un tributo "proprio" delle

regioni, alla cui riscossione esse provvedono direttamente, ex art.

4 della legge 14 giugno 1990, n. 158. La stessa legge prevede

altresì che le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli

atti ed ai provvedimenti regionali indicati in apposita tariffa da

approvare con d.P.R. avente valore di legge ordinaria: ed infatti la

tariffa è stata approvata con d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230.

La legge regionale n. 24 del 1993 avrebbe diversamente

disciplinato due distinte categorie di imposte sulle concessioni:

quella di tributo proprio gestito dalla stessa regione, e quella di

tributo erariale, accertato e riscosso dallo Stato e quindi devoluto

alla Regione, insieme alle altre imposte, a norma dell'art. 2 del

d.P.R. n. 1074 del 1965. Dato che la Regione Siciliana, con legge

regionale n. 35 del 1990, ha istituito un proprio servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate, non si comprende perché

per la riscossione di un tributo proprio dovrebbe farsi capo

all'Ufficio del Registro di Roma.

Né potrebbe invocarsi l'art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dato

che esso prevede una disciplina transitoria che si è esaurita con

l'entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate. Considerato in diritto

1. - Col presente conflitto di attribuzione, la Regione Siciliana

si duole del fatto che il Ministro delle finanze, con nota 10 agosto

1994, pervenuta il 15 settembre 1994, confermando il parere espresso

con nota 24 novembre 1993 dal direttore centrale dello stesso

ministero, abbia rifiutato l'apertura di un conto corrente postale a

cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse

di concessione governativa proprie della stessa Regione, riordinate

con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.

Sostiene la ricorrente che in tal modo risulterebbero violati gli

artt. 36 e 20 dello statuto siciliano nonché gli artt. 2 e 8 del

d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto

della Regione siciliana in materia finanziaria).

Da un lato, infatti, gli artt. 20 e 36 dello statuto attribuiscono

alla Regione potestà esecutiva ed amministrativa in tutte le materie

in cui la stessa ha competenza legislativa, e potestà legislativa

concorrente in ordine alla istituzione di tributi propri nonché in

ordine ai tributi erariali ad essa attribuiti; mentre l'art. 8 delle

norme di attuazione consente alla Regione di avvalersi, fino a quando

non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici

dell'Amministrazione statale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, come primo

motivo di inammissibilità, la tardività della proposizione del

conflitto, dal momento che la nota ministeriale impugnata (del 10

agosto 1994) si era limitata a confermare la precedente nota del 24

novembre 1993.

L'eccezione non è condivisibile.

In tema di individuazione dell'atto che determina una invasione di

competenza, occorre distinguere le ipotesi di atti (confermativi,

esplicativi, esecutivi) meramente consequenziali al precedente

fondamentale atto (decisivo ai fini della decorrenza dei termini)

rispetto alle ipotesi di atti infraprocedimentali, caratterizzati da

una propria autonomia che giustifica una differenziata decorrenza dei

termini, da riferirsi rispettivamente a ciascun atto

infraproce-dimentale.

Nella specie, pur non risultando a tutta evidenza la natura dei due

menzionati atti ministeriali, sembra doversi riconoscere natura

interlocutoria e preparatoria al primo atto, mentre solo il secondo

esprime definitivamente la volontà dello Stato in ordine alla

richiesta di avvalimento da parte della Regione.

Ed invero, nella nota del novembre 1993, fu il direttore centrale

del Dipartimento ad esprimere il dissenso sulla richiesta avanzata

dalla Regione "per quanto di competenza di questa Direzione

centralej; solo in seguito alle controsservazioni esposte in replica

da quest'ultima, il Ministro fece proprio il "parere contrario"

espresso dal Direttore centrale, comunicandolo definitivamente alla

Regione.

Non ha quindi pregio il richiamo al costante orientamento di questa

Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitti di

attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali rispetto

ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata

esercitata la competenza contestata. Solo in tali ipotesi infatti "si

deve correttamente parlare di decadenza dall'esercizio dell'azione -

azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre

disponibile -, per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso

l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo

surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello

impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente

spirato il termine di proponibilità del ricorso" (sentenza n. 525

del 1990). Situazione, che, come si è evidenziato, non ricorre nel

caso di specie.

3. - Questa Corte ritiene invece fondata la seconda eccezione di

inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio, secondo cui

la questione di un preteso obbligo di avvalimento non è materia di

conflitto di attribuzione, in quanto il dissenso dello Stato non

determina una invasione della sfera di competenza regionale.

Senza esaurire in questa sede tutta la problematica in materia, va

premesso che la Regione Siciliana ha istituito e disciplinato il

proprio servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate

(legge regionale 5 settembre 1990, n. 35), e che l'art. 4 della

legge 14 giugno 1990, n. 158 (modificando la legge 16 maggio 1970,

n. 281) ha stabilito che "all'accertamento, alla liquidazione e alla

riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono

direttamente le regioni".

Anche alla luce di queste sopravvenute disposizioni, l'invocato

art. 8 delle norme di attuazione dello statuto della Regione

Siciliana va inteso come possibilità per la Regione di avvalersi

degli uffici periferici dell'amministrazione statale (per motivi di

semplificazione e di economicità), sempre che la richiesta di

avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e "fino a quando

non sarà diversamente disposto".

Ne deriva che - come deduce il Presidente del Consiglio -

l'Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire

l'avvalimento, esercita una attività che non riguarda né pregiudica

la competenza regionale di chiedere di avvalersi degli uffici

statali, e che pertanto non integra gli estremi di invasività

necessari per il sorgere di un conflitto di attribuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con

il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei

confronti dello Stato, in relazione alle note del Ministero delle

finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24 novembre 1993, n.

3/2138/93.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1995:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari