Corte costituzionale

Sentenza n. 470/1988

Altra decisione · depositata il 27/04/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato

il 21 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed

iscritto al n. 43 del Registro ricorsi 1985, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985 (G.U. n. 198 del

23 agosto 1985), recante: "Modalità e procedura per la richiesta ed

il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26

della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni

alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina

dell'attività sementiera".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e

l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 21 ottobre 1985 e depositato il 30

successivo, la Regione Lombardia ha proposto conflitto di

attribuzione in relazione al decreto del Ministro dell'Agricoltura e

delle Foreste del 2 agosto 1985, avente ad oggetto "Modalità e

procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di

importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n.

195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971,

n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera".

Secondo la regione ricorrente, con il decreto impugnato il

Ministro dell'Agricoltura ha inteso attribuire agli Osservatòri per

le malattie delle piante compiti di verifica della conformità dei

prodotti sementieri destinati all'importazione rispetto alle

prescrizioni del nulla-osta ministeriale. Poiché gli Osservatòri

per le malattie delle piante sono uffici trasferiti alle regioni sin

dal 1972, i quali peraltro sono stati disciplinati da leggi

regionali, la ricorrente deduce che il decreto impugnato, in quanto

attribuisce a uffici regionali e al personale dipendente della

regione compiti e mansioni non previsti dalle leggi regionali, pone

in essere una invasione del potere organizzatorio della regione.

Sempre ad avviso della ricorrente, lo stesso decreto invade, poi,

le competenze regionali, in quanto attribuisce potestà

provvedimentali esterne ai dipendenti regionali. Semmai, aggiunge la

ricorrente, per rispettare le attribuzioni regionali, lo Stato

avrebbe potuto delegare alla regione, ove lo avesse ritenuto

opportuno, le funzioni amministrative disciplinate dall'atto

impugnato, mentre non avrebbe mai dovuto provvedere ad affidare

direttamente compiti, mansioni ed esercizio di proprie funzioni ad

uffici della regione e a dipendenti regionali.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non

fondato.

La difesa dello Stato osserva, in primo luogo, che il ricorso

della Regione Lombardia muove da una premessa inesatta, in quanto gli

Osservatòri per la difesa delle piante sono stati trasferiti alle

Regioni solo dopo l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n.

195, della quale il decreto impugnato costituisce attuazione, per

effetto degli artt. 74, primo comma, e 111, primo comma, del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616. Il d.P.R. n. 11 del 1972, infatti, aveva

mantenuto ferme le attribuzioni dello Stato quanto alla importazione,

esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di

provenienza estera (art. 4, lett. d). Né, ad avviso dell'Avvocatura,

il trasferimento delle funzioni concernenti la importazione delle

sementi può desumersi dall'avvenuto trasferimento degli

Osservatòri, perché, da un lato, l'art. 4, primo comma, del d.P.R.

n. 616 del 1977 riserva allo Stato quelle funzioni che, nell'ambito

della difesa fito-sanitaria, attengono ai rapporti internazionali, e,

dall'altro, l'art. 71, lett. b) dello stesso d.P.R. riserva allo

Stato le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione del

commercio con l'estero.

Da tutto ciò consegue, a giudizio dell'Avvocatura, che rientra

nella competenza dello Stato dettare le norme regolamentari previste

dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976, e che spetta al Ministro

dell'Agricoltura emettere il nulla-osta richiesto dallo stesso art.

26. Mentre devono considerarsi delegate alle Regioni, ai sensi

dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni

di vigilanza previste dall'art. 21 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700

e dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976.

Pertanto il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che

integrano la disciplina di una attribuzione statale, non invade

alcuna competenza regionale. Allo stesso modo, il conferimento agli

Osservatòri della competenza ad esercitare le funzioni relative al

rilascio del nulla-osta e alla vigilanza sulla corrispondenza tra

importazione ed autorizzazione ad importare, non lede alcuna

attribuzione della Regione, per il fatto che l'art. 26 della legge n.

195 del 1976, della quale il decreto impugnato costituisce

esecuzione, fa menzione degli Osservatòri per le malattie delle

piante. D'altronde, ove tali uffici non dovessero più esistere, la

disposizione di cui all'art. 26, ad avviso dell'Avvocatura, non

potrebbe operare che in connessione con la normativa regionale che

abbia attribuito a diverso ufficio regionale le funzioni prima

esercitate dagli Osservatòri e poi delegate agli uffici regionali,

ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

In ogni caso, conclude la difesa dello Stato, il diretto avvalersi

da parte dello Stato di uffici regionali per l'esercizio di una

propria attribuzione, al di fuori di un'apposita delega alla Regione,

non potrebbe dar luogo ad alcuna violazione di competenze regionali,

come già sostenuto dalla Corte con la sentenza n. 35 del 1972. Considerato in diritto

1. - La questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è la

seguente: se un decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle

Foreste, con il quale viene affidato ad un ufficio regionale

l'esercizio di funzioni statali, sia invasivo o meno delle

attribuzioni regionali in materia di organizzazione degli uffici e di

individuazione degli organi muniti di potestà provvedimentale

esterna.

Nel caso di specie, infatti, il Ministro dell'Agricoltura e delle

Foreste, con il decreto impugnato, ha affidato agli Osservatòri per

le malattie delle piante, che sono stati espressamente trasferiti

alle regioni con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 74), il

compito di verificare se i prodotti sementieri destinati

all'importazione risultino conformi alle prescrizioni del nulla-osta

ministeriale.

Considerato che le due parti concordano nel ritenere che le

funzioni attinenti al controllo di conformità, come sopra definito,

sono di spettanza statale e che l'oggetto del conflitto riguarda

soltanto se lo Stato possa affidare l'esercizio di quelle funzioni ad

uffici regionali, come gli Osservatòri per le malattie delle piante,

il ricorso va rigettato.

2. - Secondo una recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 216

del 1987) - che ha ribadito, peraltro, un principio già affermato

nella sentenza n. 35 del 1972 - non si può dubitare della

"legittimità di disposizioni che consentono allo Stato, senza

utilizzare l'istituto della delega all'ente di cui al secondo comma

dell'art. 118 Cost., di avvalersi di uffici regionali". Per un verso,

infatti, sarebbe assurdo negare allo Stato una facoltà riconosciuta

alle regioni nei confronti degli altri enti locali territoriali e,

per un altro, questo principio, come ha più volte affermato questa

Corte (sentt. n. 359 del 1985, nn. 221 del 1988), risponde alle

esigenze della "leale cooperazione" fra le componenti essenziali

dello Stato regionale, che deve necessariamente caratterizzare i

rapporti tra organi statali e regionali in un'amministrazione

pubblica ispirata, a norma dell'art. 5 Cost., al riconoscimento delle

autonomie nell'ambito di un disegno unitario.

In siffatto quadro, questa Corte non può esimersi dal

sottolineare l'opportunità di intese, di accordi o di convenzioni

tra lo Stato e le regioni interessate, allorquando dall'avvalimento

degli uffici regionali derivino, per questi ultimi, particolari oneri

ovvero particolari problemi incidenti sullo svolgimento delle proprie

funzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rigetta il ricorso e dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli

Osservatòri per le malattie delle piante per lo svolgimento dei

compiti inerenti al controllo delle importazioni dei prodotti

sementieri, previsti dal decreto del Ministro dell'Agricoltura e

delle Foreste 2 agosto 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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