Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 17 agosto 1992, depositato in cancelleria il 20

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

provvedimento - comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste prot. n. 81163 del 12 giugno 1992 - con il quale è

stato disposto il trasferimento del signor Fabio Sciancalepore,

dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, al Commissariato per la

liquidazione degli usi civici di Trieste, ed iscritto al n. 32 del

registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 17 e depositato il 20 agosto 1992

la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento

- comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

prot. n. 81163 del 12 giugno 1992 (pervenuta il 18 giugno 1992) - con

il quale è stato disposto il trasferimento del signor Fabio

Sciancalepore, dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, al

Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste. La

Regione deduce, a sostegno del ricorso, la violazione delle

competenze ad essa attribuite dall'art. 4, numeri 1 e 4, della legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia), in materia di ordinamento degli uffici e di

usi civici.

La Regione rileva che le procedure per l'attuazione del principio

di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, previste

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988,

n. 325, come pure le disposizioni in materia di pubblico impiego,

dettate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, delineano due distinti

sistemi per la mobilità del personale pubblico: in ambito nazionale,

a cura del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri, ed in ambito locale, a cura delle Regioni.

Il provvedimento denunciato come invasivo di competenze regionali

suppone che fosse disponibile e vacante un posto dello stesso profilo

professionale presso il Commissariato regionale per la liquidazione

degli usi civici di Trieste; attiene inoltre ad una procedura di

mobilità avviata ed attuata in ambito nazionale. La Regione

sottolinea che il Commissariato regionale per la liquidazione degli

usi civici è un ufficio regionale. Pertanto non poteva essere

incluso in ambito nazionale, fra le amministrazioni pubbliche con

posti vacanti da coprire mediante mobilità, secondo le norme del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e

della legge n. 554 del 1988. Se mai un procedimento di mobilità

avesse dovuto essere attivato - ma nessuna carenza di personale era

stata segnalata presso il Commissariato per la liquidazione degli usi

civici - competente a provvedere sarebbe stata la Regione.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

L'Avvocatura osserva che i processi di mobilità debbono

coinvolgere tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, ivi

comprese le Regioni e gli enti territoriali minori, senza la

"separatezza" che la Regione ricorrente pretenderebbe.

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una

memoria ribadendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso in

quanto, sulla base della documentazione acquisita e prodotta, la nota

del Ministro dell'agricoltura, che ha dato origine al conflitto,

sarebbe meramente esecutiva di precedenti decreti ministeriali, non

impugnati tempestivamente. Inoltre lo stesso provvedimento attuerebbe

il trasferimento di un dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato al

Ministero dell'agricoltura e non alla Regione.

L'Avvocatura ricorda che con decreto ministeriale del 4 febbraio

1991, emesso in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 325 del 1988, sono state determinate le dotazioni

organiche provvisorie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

le cui tabelle relative alla "amministrazione periferica" riguardano

commissariati per la liquidazione degli usi civici, tra i quali

quello di Trieste. Le tabelle formalizzerebbero quanto già previsto

dal decreto del Ministro per la funzione pubblica del 15 novembre

1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 93-bis,

quarta serie speciale, del 5 dicembre 1989), con il quale sono stati

pubblicati i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire

mediante mobilità del personale. Tra questi posti era già compreso

quello indicato nella nota, meramente esecutiva o al più

confermativa, impugnata dalla Regione.

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza del ricorso,

ricordando che il Commissario per la liquidazione degli usi civici

esercita oramai funzioni quasi esclusivamente giurisdizionali, di

competenza statale, sicché il personale di supporto sarebbe

comparabile con l'analogo personale delle commissioni tributarie o

delle cancellerie e delle segreterie dei giudici amministrativi. Considerato in diritto

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, ricorrendo contro il

provvedimento di trasferimento di un dipendente dell'Ente ferrovie

dello Stato al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di

Trieste, attuato nel quadro della mobilità del personale delle

amministrazioni pubbliche, chiede si dichiari che non spetta allo

Stato il potere di attivare processi di mobilità in ambito nazionale

per personale da destinare al Commissariato per la liquidazione degli

usi civici di Trieste.

La Regione deduce, essenzialmente, che il Commissariato per la

liquidazione degli usi civici non poteva essere incluso, in ambito

nazionale, fra le amministrazioni pubbliche con posti vacanti da

coprire mediante mobilità di personale, secondo le norme del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e

della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Sostiene inoltre che non vi era

alcun posto vacante presso il Commissariato e che, se mai vi fosse

stato, competente a provvedere alla copertura sarebbe stata la

Regione, con mobilità in ambito regionale.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito pregiudizialmente

l'inammissibilità del ricorso, che sarebbe tardivo rispetto ai

provvedimenti in ipotesi lesivi delle attribuzioni regionali ed in

particolare rispetto al decreto del Ministro per la funzione pubblica

del 15 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 93-bis, quarta serie speciale, del 5 dicembre 1989.

Inoltre il provvedimento che ha dato origine al conflitto

costituirebbe la mera esecuzione del decreto ministeriale 4 febbraio

1991, di determinazione delle dotazioni organiche provvisorie del

personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che nella

tabella relativa all'amministrazione periferica già prevedeva

profili professionali ed organico presso il Commissariato per la

liquidazione degli usi civici di Trieste, comprendendo il posto messo

a concorso per trasferimento da altre amministrazioni.

3. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.

La Regione si duole che sia stato coperto con le procedure di

mobilità del personale previste per le amministrazioni statali un

posto di ruolo, che assume inesistente, presso il Commissariato per

la liquidazione degli usi civici di Trieste.

Seguendo tale prospettazione, l'atto in ipotesi lesivo delle

attribuzioni regionali non è costituito dalla comunicazione

dell'assegnazione del signor Sciancalepore al posto di coadiutore (IV

qualifica funzionale) presso il Commissariato per la liquidazione

degli usi civici, ma dalla previsione tabellare di un posto

nell'organico dell'amministrazione statale dell'agricoltura,

assegnato ad un ufficio servente l'attività giurisdizionale

attribuita al Commissario, nonché dalla assegnazione in copertura di

quel posto mediante mobilità di personale statale. La invasione

delle competenze regionali avrebbe dovuto essere tempestivamente

denunciata rispetto all'atto in ipotesi lesivo di tali competenze,

quindi con riferimento al decreto del Ministro per la funzione

pubblica del 15 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il

5 dicembre 1989. Questo decreto, difatti, già indicava il posto da

coprire e provvedeva alla attivazione delle procedure di mobilità,

stabilendo i relativi criteri, mentre la mera individuazione del

destinatario del trasferimento attuata con procedura concorsuale non

discrezionale, che in sé non attira alcuna censura della ricorrente,

assume, con riferimento alle ragioni della dedotta invasività,

carattere meramente esecutivo.

Il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia deve essere,

pertanto, dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato sollevato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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