Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 427/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, del decreto legge 24 luglio 1973, n. 427 (Disciplina dei prezzi

di beni di largo consumo) convertito con modificazioni nella legge 4

agosto 1973, n. 496, promosso con l'ordinanza emessa il 5 aprile 1976

dal Pretore di Imperia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Soc. Fratelli Carli ed altri e il Ministero dell'interno Prefettura di

Imperia, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1976.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Fratelli Carli nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La questione è sollevata con ordinanza emessa il 5 aprile

1976 dal Pretore di Imperia nel procedimento civile che verte fra i

Fratelli Carli e la locale Prefettura. È oggetto di censura l'art. 2,

primo comma, n. 4 decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, come

convertito e modificato dalla legge 4 agosto 1973, n. 496, nella parte

in cui dispone il blocco dei prezzi anche con riguardo agli olii di

oliva. Detta previsione confliggerebbe con la normativa comunitaria, in

forza della quale è stata istituita un'organizzazione comune del

mercato nel settore dei grassi: in particolare, con il regolamento CEE

n. 136/66 e successive modifiche ed integrazioni. Il parametro

costituzionale invocato è l'art. 11 del testo fondamentale.

Il Pretore solleva la questione affermando che, in conformità

dell'assetto dato ai rapporti fra diritto comunitario e diritto interno

da questa Corte, ritiene di non essere investito del potere di

disapplicare le disposizioni nazionali che contraddicono le previgenti

norme comunitarie. D'altra parte il giudice a quo assume che, alla

stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità,

le censurate statuizioni della legge interna contraddicano il divieto,

posto in sede comunitaria agli Stati membri, di intervenire sul mercato

della formazione dei prezzi, quando, come accadrebbe nella specie, il

settore dell'intervento sia soggetto ad organizzazione comune del

mercato e ne sia risultato un identico regime dei prezzi (sentenza n.

23/1/1975 in causa 31/74). La normativa comunitaria disciplina

compiutamente il settore dei grassi e quindi anche il mercato dell'olio

di oliva e di semi. L'olio di semi è oggetto di protezione doganale

negli scambi con i paesi terzi e di eventuali misure di salvaguardia

nel caso di perturbazione del mercato. Per l'olio di oliva, invece, è

previsto un regime comune di prezzi. Di qui la non manifesta

infondatezza della prospettata questione: la quale rileverebbe per la

definizione del giudizio a quo, in quanto si tratta di stabilire se

alla specie vadano applicate, oppur no, le contestate disposizioni del

diritto interno.

2. - Si è costituita in giudizio la Società Carli. La difesa di

detta Società osserva che dopo il 31 ottobre 1973, data di scadenza

del blocco rigido dei prezzi, si è registrato un aumento incontrollato

nel prezzo delle materie prime occorrenti alla produzione dell'olio di

oliva: olio vergine e olio lampante. Il CIP, nel febbraio 1974,

precisava infatti che tali materie erano escluse dal blocco, eccezion

fatta solo per l'olio di tipo "riviera" e "rettificato", rimasti sotto

vincolo. La situazione conduceva all'esaurimento delle scorte. La

Società Carli forniva al pubblico quattro nuove confezioni, con i

relativi nuovi prezzi, in relazione alle quali la Guardia di Finanza ha

poi contestato la maggiorazione, provocando il provvedimento

prefettizio impugnato. Il Pretore di Imperia, si soggiunge, ha già

riconosciuto, con provvedimento emesso nella stessa data dell'ordinanza

di rimessione, la legittimità dell'aumento di L. 175 al litro; la

Società Carli mantiene comunque tutto l'interesse ad una pronuncia di

questa Corte che chiarisca i rapporti fra normativa comunitaria e legge

nazionale nel settore degli olii d'oliva.

Alla specie andrebbe applicato il regolamento CEE n. 136/66 che,

come successivamente modificato ed integrato, regola i prezzi dell'olio

di oliva in tutti i paesi della Comunità. Le norme interne censurate,

si soggiunge, dispongono il blocco con riguardo soltanto a quei prezzi

che non cadono sotto la disciplina comunitaria. Se così si ragiona,

il conflitto non sussiste e la questione diviene rilevante. Se,

viceversa, si dovesse ritenere che il blocco previsto concerna anche i

prezzi regolati da norme comunitarie, allora la Corte dovrebbe

dichiarare fondata la questione, rimuovendo le disposizioni interne che

ostano all'osservanza di dette norme.

3. - Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio, per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale deduce

l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura precisa anzitutto che l'impugnativa proposta dal

giudice a quo - limitata secondo il dispositivo dell'ordinanza di

rinvio all'art. 2, primo comma, n. 4 del d.l. n. 427/73, in quanto

questa statuizione sottopone alla disciplina dettata nel decreto gli

olii di oliva - va logicamente riferita anche agli artt. 1 e 5 dello

stesso d.l.. Così individuata la normativa dedotta in giudizio,

andrebbe escluso che essa confligga con le invocate prescrizioni del

diritto comunitario. Vi sarebbe infatti un corpo di principi elaborati

dalla Corte di Giustizia, che si ricavano da altre pronunzie, oltre

quella richiamata dal giudice remittente, secondo le quali

risulterebbe, diversamente da come si assume nell'ordinanza di rinvio,

che gli Stati membri rimangono liberi di adottare i provvedimenti da

essi ritenuti necessari in materia di formazione di prezzi, nelle fasi

del commercio e del consumo, purché non mettano in pericolo gli

obiettivi del funzionamento dell'organizzazione in comune del mercato.

Il regime dei prezzi instaurato dai regolamenti nn. 120/67 e 136/66 si

applicherebbe esclusivamente nella fase della produzione e del

commercio all'ingrosso. Quest'affermazione di principio sarebbe stata

ulteriormente precisata, specialmente ad opera della sentenza 26

febbraio 1976 in causa 65/75, nel senso che:

a) agli effetti della compatibilità con il diritto comunitario,

non è determinante una rigida distinzione fra prezzi al consumo e

prezzi afferenti alle precedenti fasi del commercio;

b) la fissazione dei prezzi massimi, indipendentemente dalla fase

commerciale considerata, non è necessariamente incompatibile con la

disciplina comunitaria, ma può divenirlo quando è messa in pericolo

l'organizzazione in comune del mercato. Così accadrebbe dove lo Stato

membro stabilisse i prezzi al minuto o al consumo ad un livello così

basso, che la vendita dal produttore non sia possibile senza

costringere grossisti e dettaglianti allo scambio sottocosto. Analoga

ipotesi ricorre, si soggiunge, se lo Stato membro fissa il prezzo

massimo, in relazione ad un prodotto importato, ad un livello, anche

qui, talmente ridotto, che gli operatori potrebbero importare il

prodotto medesimo solo in perdita. Competerebbe poi al giudice

nazionale di verificare la sussistenza di queste circostanze ed, in

definitiva, di appurare la compatibilità fra il regime nazionale dei

prezzi ed il parametro comunitario; il quale ultimo avrebbe peraltro

valore indicativo, in quanto inteso ad assicurare un prezzo minimo ai

produttori e taluni aiuti a determinati prodotti, nonché a regolare

gli scambi con i paesi terzi. Il regime nazionale dei prezzi massimi

bloccati non sarebbe, allora, necessariamente incompatibile con il

diritto comunitario. Non lo sarebbe, comunque, l'impugnato decreto

legge, che - afferma l'Avvocatura - non fissa prezzi massimi, tutela il

consumatore senza offendere le prescrizioni sopra richiamate, opera

solo per il breve ciclo temporale ivi determinato, e subordina ad

autorizzazione l'aumento dei prezzi bloccati. L'aver previsto detta

autorizzazione non implicherebbe, d'altra parte, alcuna offesa al

diritto comunitario. L'eventuale diniego della autorizzazione, che

risulti violare la normativa CEE, nel senso già precisato, sarebbe

illegittimo, ed il provvedimento andrebbe necessariamente concesso. Del

resto, le disposizioni in esame trarrebbero giustificazione anche ai

sensi dell'art 224 del Trattato di Roma, dall'esigenza di perseguire

scopi antinflanzionistici e di tutelare consumatori e ordine pubblico

nei confronti di fenomeni speculativi e di accaparramento.

La difesa della Società Carli ha in una memoria prodotta in

prossimità dell'udienza ripreso e sviluppato le tesi difensive sopra

esposte. In queste ultime deduzioni la difesa della Società si ferma a

rilevare che il caso presente differisce da altra specie, in relazione

alla quale questa Corte avrebbe (confronta ordinanza n. 206/76)

ritenuto di non potersi pronunziare sulla questione di legittimità del

medesimo d.l.n. 427/73 (artt. 1 e 2), promossa per presunta violazione

di un diverso regolamento comunitario (regolamento CEE n. 805/68,

relativo alle carni bovine). La disciplina dettata dal regolamento n.

136/66 per l'olio d'oliva, è infatti dedotto, ha caratteristiche

diverse dalla normativa comunitaria che concerne il mercato delle

carni. Precisamente, essa avrebbe instaurato un meccanismo dinamico del

prezzo comunitario, in relazione alla maggior frequenza del relativo

aumento, che ha cadenza mensile. La norma nazionale non si sarebbe

però adeguata al peculiare assetto che la materia in considerazione ha

ricevuto in sede comunitaria. Il blocco dei prezzi, ancorché limitato

nel tempo, ed il regime delle autorizzazioni, previsto per l'eventuale

aumento dei prezzi, restringono il mercato, con il risultato di

compromettere le possibilità di vendere ed importare ai prezzi

determinati secondo le regole dell'ordinamento comunitario. La norma

istitutiva del blocco risulterebbe dunque incompatibile con l'art. 2,

punto 3.1 del regolamento n. 136 e con gli artt. 30 e 189 del Trattato

di Roma (dove si vietano le restrizioni quantitative all'importazione e

le misure di effetto equivalente) e non potrebbe trarre alcuna

giustificazione dalle previsioni dell'art. 223 del Trattato di Roma,

avente ad oggetto particolari disposizioni a tutela della sovranità

dei singoli Stati membri (fra l'altro, in materia di ordine pubblico e

di commercio di armi) e dell'art. 103 dello stesso Trattato,

concernente l'adozione di misure di politica congiunturale.

4. - Nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il giudice La

Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e

precisato le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

Come questa Corte ha con sentenza n. 170 del 1984 già statuito, il

giudice nazionale, una volta accertato che la specie cade sotto il

disposto del regolamento comunitario, è tenuto ad applicare le norme

ivi contenute. Non importa, al riguardo, se la disciplina prodotta

dalla CEE sia seguita o preceduta nel tempo da incompatibili

statuizioni della legge interna; il regolamento da applicare è infatti

preso in considerazione dal nostro ordinamento in quanto e perché atto

comunitario, con il risultato che la sfera da esso occupata è preclusa

alla legge statale. Dal canto suo, quest'ultima fonte rimane collocata

in un ordinamento, che non vuole interferire nella produzione giuridica

del distinto e autonomo sistema della Comunità, sebbene di essa

garantisca - grazie al disposto dell'art. 11 Cost. - piena e

ininterrotta osservanza entro l'ambito territoriale dello Stato.

Compete, allora, al giudice ordinario accertare se le disposizioni del

diritto interno, le quali verrebbero altrimenti in rilievo nella

specie, confliggano con alcuna previsione del diritto comunitario, che

- secondo il Trattato di Roma e in conformità della garanzia

assicurata alla relativa osservanza dall'art. 11 Cost. - riceve nel

territorio italiano necessaria e immediata applicazione Questo

principio vale anche per il caso da cui trae origine il presente

giudizio. La questione è quindi inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 24 luglio 1973, n. 427,

come convertito e modificato dalla legge 4 agosto 1973, n. 496,

sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 11 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta. il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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