Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 luglio 1974,

recante "Provvedimenti per la pesca", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27

luglio 1974, depositato in cancelleria il 3 agosto successivo ed

iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Commissario dello Stato, e l'avv. Silvio De Fina, per il

Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente della Regione il 27 luglio

1974, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato

davanti a questa Corte la legge approvata da quell'Assemblea regionale

nella seduta del 19 luglio 1974, recante "Provvedimenti per la pesca"

chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale per

violazione dell'articolo 81 della Costituzione e dell'art. 17 dello

Statuto speciale, per i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto nel

secondo comma dell'art. 30 la legge impugnata dispone: "Agli oneri

ricadenti negli esercizi finanziari 1975 e successivi si provvede

utilizzando parte dell'incremento delle entrate tributarie della

Regione", il che non soddisfa il precetto costituzionale, dato che tale

incremento è incerto sia nell'an sia nel quantum;

b) violazione dell'art.17 dello Statuto speciale, in quanto la

materia delle radiocomunicazioni ai sensi degli artt. 1, 2 e 195 del

t.u. 29 marzo 1973, n. 156, spetta esclusivamente allo Stato ed, in

particolare, ai sensi dell'art. 317 dello stesso testo unico la

organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla

sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina

mercantile che è tenuto ad avvalersi del sistema di stazioni radio

costiere gestite dall'Amministrazione delle poste e telocomunicazioni,

mentre con l'art. 21 della legge impugnata si attribuiscono, al

riguardo, potestà all'Assessore regionale per l'industria e commercio.

Si è costituito resistente il Presidente della Giunta regionale

siciliana, il di cui patrocinio, con memoria depositata l'8 agosto

1974, chiede che il ricorso venga respinto, confutandone la fondatezza.

Con successiva memoria l'Avvocatura generale dello Stato,

chiaritine i motivi, insiste per l'accoglimento del ricorso.

Anche il patrocinio della Regione, con successiva memoria, insiste,

alla sua volta, per il rigetto del ricorso ed, in particolare, per

quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell'art. 81 della

Costituzione, ha prodotto una documentazione in base alla quale la

previsione di maggiori entrate atte a coprire la spesa preventivata

sarebbe risultata fondata.

Nell'udienza odierna, poi, il patrocinio della Regione, con il

consenso dell'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato copia

della legge approvata dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 1974 ed

in corso di pubblicazione, con la quale vengono soppressi gli articoli

21 e 22 della impugnata legge 19 luglio 1974 ed, in conseguenza, ha

chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del

contendere. Considerato in diritto :

1. - Come si è riferito in narrativa, il Commissario dello Stato

per la Regione siciliana ha impugnato la legge regionale approvata il

19 luglio 1974, recante "Provvedimenti per la pesca" per i seguenti

motivi:

a) violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto con l'art.

30, per la copertura finanziaria si fa richiamo "all'incremento delle

entrate della Regione", ossia a un dato incerto nell'an e nel quantum;

b) violazione dell'art. 17 dello Statuto speciale, in quanto con

l'art. 21 della legge impugnata si dettano norme attinenti alla materia

delle radiocomunicazioni, che non rientra sicuramente nei poteri di

legislazione sia esclusiva, sia integrativa spettanti alla Regione.

2. - Per quanto riguarda questo secondo motivo si può senz'altro

dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto, con legge

approvata dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 1974 ed in corso di

pubblicazione, si è statuito che le disposizioni di cui agli artt. 21

e 22 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 19 luglio 1974

(legge impugnata) "sono soppresse" e che, conseguentemente, è

"soppressa" l'autorizzazione di spesa prevista nella predetta legge,

per la parte riguardante le indicate disposizioni.

Infatti, alla relativa richiesta del patrocinio della Regione,

l'Avvocatura generale dello Stato, sostanzialmente non si è opposta,

rimettendosi alle decisioni della Corte.

3. - Resta, peraltro, da esaminare il primo motivo del ricorso, che

investe tutta la legge impugnata.

Ma questo motivo, a parte il rilievo che, per effetto della

abrogazione degli artt. 21 e 22 e della modificazione dell'articolo 28

della legge impugnata, l'onere finanziario che da tale legge deriva è

stato in gran parte ridotto, risulta infondato, in quanto il patrocinio

della Regione ha dimostrato, con elementi non contestati

dall'Avvocatura generale dello Stato, che la previsione dell'art. 30 di

far fronte alle spese con l'aumento del gettito tributario, per l'anno

1974 si è dimostrata pienamente ragionevole, cosicché può ritenersi

soddisfatta l'esigenza di cui all'art. 81 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda

l'art. 21 della legge approvata il 19 luglio 1974 dall'Assemblea

regionale siciliana, recante "Provvedimenti per la pesca";

b) dichiara non fondata la questione di legittimita costituzionale

della legge predetta, sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, in

riferimento all'art. 81 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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