Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 641/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti:

a) sul conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 13

settembre 1972 con la quale il Ministro per le finanze dichiarava che

le tasse di concessione relative alle licenze di caccia sono di

esclusiva competenza statale, promosso con ricorso del Presidente della

Regione Toscana, notificato il 9 novembre 1972, depositato in

cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 24 del registro

conflitti 1972;

b) sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni

governative), in relazione al n. 26 della tariffa, e delle norme ad

esso collegate e dipendenti, promosso con ricorso del Presidente della

Regione Toscana, notificato il 7 dicembre 1972, depositato in

cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi

1972.

Visti gli atti di costituzione del Ministro per le finanze e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Alberto Predieri, per la Regione Toscana, ed i

sostituti avvocati generali dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri e Umberto Coronas, per il

Ministro per le finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Regione Toscana, in persona del suo Presidente,

rappresentato dagli avvocati prof. Alberto Predieri e Vitaliano

Lorenzoni, premesso che con nota del 13 settembre 1972 il Ministro per

le finanze, in risposta ad una sua richiesta, aveva dichiarato che

dovesse essere di esclusiva competenza statale la tassa di concessione

prevista dall'art. 37 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che aveva

sostituito l'art. 90 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, con ricorso del

9 novembre 1972 sollevava conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, chiedendo che fossero dichiarate di esclusiva spettanza di essa

ricorrente le attribuzioni previste dall'art. 3 della legge 16 maggio

1970, n. 281, relativamente alle tasse e sopratasse per licenze di

caccia previste dagli artt. 90 e 91 del r.d. n. 1016 del 1939,

modificato dalla legge n. 799 del 1967 e che fosse annullato per

incompetenza assoluta il detto provvedimento del Ministro per le

finanze.

Codesto atto, secondo la Regione, sarebbe invasivo della sua sfera

di competenza (risultante dagli artt. 119 e 117 della Costituzione, in

relazione agli artt. 3 della legge n. 281 del 1970, e 1, lettera o, e

19 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11) in quanto volto ad attribuire

allo Stato un provento tributario (la tassa di concessione sulle

licenze di caccia) che non sarebbe dello Stato.

La Regione dichiarava di non condividere l'affermazione del

Ministro per le finanze che la tassa sulle dette concessioni non

potesse essere versata ad essa Regione, perché non esisterebbe una

licenza di caccia ma solo una licenza di porto d'armi o licenza di

fucile anche per uso di caccia che, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n.

11 del 1972, sarebbe restata di competenza dello Stato. La licenza di

caccia, infatti, secondo la Regione, sarebbe concettualmente diversa

dalla licenza di porto d'armi prevista dall'art. 42 del r.d. 18 giugno

1931, n. 773, e troverebbe la sua autonoma disciplina nel r.d. n. 1016

del 1939 e successive modifiche e da ultimo nella legge n. 799 del

1967. La licenza di porto d'armi, per il cui rilascio sarebbe rimasta

ferma la competenza amministrativa statale, costituirebbe il

presupposto necessario della licenza di caccia nei soli casi in cui per

l'esercizio dello sport venatorio è richiesto il porto d'armi.

Le due licenze o autorizzazioni risultano così distinte sul

terreno amministrativo o sostanziale: sarebbero due provvedimenti che,

pur potendo coesistere nell'unico documento amministrativo, sottostanno

a vicende autonome; ed al limite possono essere concesse o revocate per

motivi diversi. Il porto d'armi, infine, ha valore per sei anni, mentre

la licenza di caccia è annuale.

La Regione deduceva poi che dal punto di vista tributario (l'unico

rilevante in ordine al sollevato conflitto d'attribuzione),

"l'attività amministrativa per la quale è prevista la tassa di

concessione, è la licenza di caccia".

Per la licenza di porto d'armi l'art. 42 del r.d. n. 773 del 1931

non determina alcuna tassa, non fa rinvio ad altra legge che per essa

configuri una tassa, né collega in alcun modo la licenza alla tassa, e

solo l'art. 62 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, stabilisce che la

domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere corredata

da un vaglia per l'importo della relativa tassa di concessione.

Senonché la legge sulle concessioni governative determina tale tassa

per il rilascio della licenza di porto d'armi per pistola o rivoltella,

pistola automatica e bastone animato. È invece l'art. 90 del r.d. n.

1016 del 1939 a determinare la tassa per il rilascio della licenza di

caccia, sia tale attività esercitata o meno con armi per le quali sia

necessario anche la licenza prevista dall'art. 42 del r.d. n. 773 del

1931. Il citato art. 90 nel suo testo originario prevedeva due tasse,

una per la licenza di detenzione di fucile e una per la licenza di

caccia con fucile o altra arma; tale duplicità è scomparsa con il n.

48 della tabella allegata al d.P.R. 10 marzo 1961, n. 121, che

prevedeva una sola tassa globale di concessione governativa sia pure

avente un duplice fondamento, come autorizzazione di pubblica sicurezza

e come autorizzazione all'esercizio venatorio; ed infine, l'articolo 37

della legge n. 779 del 1967 prescrive una tassa unica con esclusivo

riferimento alla esplicazione dello sport venatorio, implicitamente

abrogando il citato n. 48 del d.P.R n. 161 del 1961.

Secondo la Regione, in conclusione, la tassa di concessione

governativa è prevista solo per la licenza di caccia e non anche per

il porto d'armi. La tassa in atto riscossa quindi, per ciò che non si

riferisce al rilascio della licenza di porto d'armi, è percepita dagli

organi statali senza un titolo proprio; ed essendo invece prevista per

l'altra attività amministrativa e cioè per il rilascio della licenza

di caccia, di competenza della Regione, rientra tra le entrate di

spettanza della Regione in forza dell'art. 3, ultimo comma, della legge

n. 281 del 1970.

2. - Davanti a questa Corte si costituiva a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, il Ministro per le finanze, delegato dal

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale con deduzioni del 29

novembre 1972 chiedeva il rigetto del ricorso e la dichiarazione che le

tasse di concessione governativa sulle licenze di caccia sono di

esclusiva competenza dello Stato, con ogni conseguenza di legge.

L'Avvocatura generale rilevava che per il rilascio della cosiddetta

licenza di caccia, rientrante teoricamente nella categoria delle

autorizzazioni amministrative, le ragioni generali di pubblica

sicurezza sono prevalenti sulle altre (protettive del patrimonio

faunistico, e fiscali), di modo che la licenza di cui si tratta, fa

parte delle autorizzazioni di polizia.

Come tale, la licenza di caccia costituisce un provvedimento

amministrativo unico che non si presta ad essere sdoppiato, come a

torto sostiene la Regione Toscana, in concessione di porto d'armi e in

concessione del diritto di caccia.

In modo unitario, agli effetti delle tasse annuali a favore

dell'Erario, sono contemplati dall'art. 37 della legge n. 799 del 1967

i due profili della licenza di caccia che la Regione tende a disunire e

a staccare; e nello stesso senso è il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,

emanato, in forza di delega, per la disciplina delle tasse sulle

concessioni governative, che nella tariffa allegata (titolo V, n. 26)

enuncia, richiamando e l'articolo 42 r.d. n. 773 del 1931 e la legge n.

799 del 1967, i vari tipi di licenze di caccia, corredandoli di note

che riguardano la licenza di caccia in generale.

Si spiega, quindi, del tutto, perché l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del

1972 abbia espressamente stabilito alla lettera o che "rimane ferma la

competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto

d'armi per uso di caccia"; e risultano in armonia con tale norma le

disposizioni tributarie sulle concessioni governative del d.P.R. n.

641 del 1972 e della precedente legge n. 799 del 1967.

D'altra parte per l'art. 5 del d.P.R. n. 11 del 1972 restano ferme,

tra le altre, le attribuzioni degli organi statali che, pur essendo

esercitate in relazione alle attività di cui al detto decreto,

riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Le tasse di cui trattasi, sono, quindi, al di fuori dell'ambito

degli artt. 1, lett. b), 3 e 14 della legge n. 281 del 1970 e

dell'art. 10 della legge regionale toscana 30 dicembre 1971, n. 2,

istitutiva dei tributi propri della Regione.

3. - Con la memoria la Regione Toscana, premesso che la

legittimità costituzionale di un atto che dà origine ad un conflitto,

va determinata con riferimento al momento in cui l'atto viene emanato,

contro gli argomenti portati avanti dall'Avvocatura generale deduceva

che non sarebbe utile dire che la licenza di caccia è un

autorizzazione di polizia, perché esisterebbero settori della

attività di polizia non di competenza dello Stato (polizia relativa

alla edilizia), ed altresì che sarebbe controproducente richiamare

l'art. 5 del d.P.R. n. 11 del 1972. Insisteva nella tesi della

dissociazione tra esercizio della caccia e porto d'armi, trovando

conferma di ciò in testi normativi; mentre la licenza di caccia,

infatti, è regolata dalle norme della legge n. 799 del 1967, la

licenza di porto d'armi è regolata dall'art. 42 del r.d. n. 1018 del

1936 e dall'art. 61 del r.d. n. 635 del 1940; i procedimenti di

autorizzazione alla caccia (con o senza armi) sono stati trasferiti

alle Regioni, quelli di autorizzazione al porto d'armi sono rimasti

allo Stato; ed il d.P.R. n. 11 del 1972, infine, ha mantenuto distinte

le norme circa la licenza di caccia e quelle circa il porto d'armi.

Sul piano tributario, secondo la Regione, quindi, le tasse connesse

ad autorizzazioni alla caccia sono di spettanza delle Regioni. Ed al 13

settembre 1972 la tassa di concessione de qua, per ciò che riguardava

la licenza di caccia e di uccellagione (artt. 37 e 38 legge n. 799 del

1967) e non la licenza di porto d'armi per la quale non era prevista

alcuna tassa, competeva alla Regione ricorrente e non allo Stato.

4. - Con la memoria l'Avvocatura generale precisava che allo stato

della normativa e nella prassi amministrativa non esiste un atto

amministrativo autonomo e specifico, fornito di particolari

caratteristiche anche formali, che concretizzi il solo diritto

all'esercizio dell'attività venatoria. Non è stato, infatti, emanato

il decreto del Ministro per le finanze per la determinazione dei

modelli delle licenze di caccia, previsto da varie leggi e da ultimo da

quella del 1967. E anche per ciò non è ipotizzabile l'applicazione

del tributo che presuppone l'esistenza di un corrispondente specifico

provvedimento di autorizzazione.

Solo la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è

soggetta alla tassa di concessione, e ad essa provvisoriamente si è

inteso attribuire l'idoneità a consentire al titolare di essa

l'esercizio venatorio.

Considerato poi che in materia sono preponderanti le ragioni

relative alla pubblica sicurezza, la competenza in tema di licenza di

caccia è legittimamente riservata al prefetto ed al questore che sono

le sole autorità (dello Stato) legittimate (anche dopo il 1 aprile

1972) ad emanare il provvedimento autorizzativo (anche se

concettualmente corrispondente alla licenza di caccia).

Metteva in evidenza, infine, a sostegno (allo stato)

dell'infondatezza del ricorso, che nella tariffa allegata al d.P.R. n.

641 del 1972 non appaiono più le voci relative alle licenze di caccia

che non comportino l'uso di armi, perché il governo delegato non ha

ritenuto di conservare le rispettive tasse erariali.

5. - Con altro ricorso, del 3 dicembre 1972, la Regione Toscana,

come sopra rappresentata e difesa, sollevava in via principale

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 641

del 1972, in relazione al n. 26 della tariffa, e delle norme ad esso

collegate e dipendenti, per contrasto con gli artt. 119, 118 e 117

nonché con l'art. 76 della Costituzione.

Deduceva preliminarmente che nella detta tariffa al n. 26 è

contenuta la previsione di una tassa di concessione per licenze di

caccia, la quale sarebbe invasiva della competenza regionale (artt. 119

e 117 della Costituzione in relazione all'art. 3 della legge n. 281

del 1970, ed agli artt. 1, lett. o e 19 del d.P.R. n. 11 del 1972) in

quanto volta ad attribuire allo Stato un provento tributario (la tassa

di concessione sulle licenze di caccia) che non è dello Stato e non

può essere considerata inerente ad attività governativa o statale.

Considerato che, a sensi degli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione, della legge n. 281 del 1970 e del d.P.R. n. 11 del 1972,

la materia della caccia è di competenza regionale e anche il rilascio

delle relative licenze è attribuito alle Regioni (ferma restando la

competenza degli organi dello Stato in materia di licenza di porto

d'armi), e che l'art. 3 della detta legge n. 281 del 1970 attribuisce

alle Regioni il potere di determinare la tassa di concessione relativa

ad atti regionali, la ricorrente riteneva che, combinandosi il citato

art. 19 del d.P.R. n. 11 del 1972 con il detto art. 3, la tassa di

concessione su licenze di caccia fosse di competenza delle Regioni.

Ora, poiché la detta tariffa, invece, istituisce una tassa di

concessione statale sulle licenze di caccia e determina addidittura

l'organo statale competente al rilascio delle licenze medesime, si

avrebbe, a quest'ultimo riguardo, una illegittima normazione che si

collegherebbe a quella non meno illegittima sulla tassa di concessione

"che in parte si presenta talvolta collegata in modo ambiguo al porto

d'arma, talaltra da esso separata in modo contraddittorio, in ogni caso

in modo illegittimo". Qualunque sia l'espressione adoperata (licenza di

caccia o licenza di porto di fucile anche per uso di caccia) - afferma

la Regione -, infatti, si tratta sempre di concessione per licenza di

caccia (come è detto esplicitamente nelle "note") e pertanto di

materia di competenza regionale.

Ad avviso della Regione ricorrente, la norma impugnata viola anche

la legge di delegazione, e si ha quindi un ulteriore (connesso e

concorrente) vizio di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione. Invero, la legge 9 ottobre 1971, n.

825, prevedeva l'emanazione di decreti per la revisione della

disciplina (tra l'altro) delle tasse sulle concessioni governative

(art. 1, IV) con l'osservanza dei principi costituzionali ricordati al

primo comma dell'art. 1 medesimo e con i criteri e principi direttivi

di cui allo stesso primo comma, specificati nell'art. 7 per quanto

riguarda la tassa sulle concessioni governative. Il d.P.R. n. 641 del

1972 viceversa ha esorbitato dai limiti, principi e criteri posti dalla

legge di delega perché ha introdotto una tassa diversa da quella

antecedentemente in vigore posta dall'art. 37 della legge n. 799 del

1967 che aveva abrogato l'art. 90 del r.d. n. 1016 del 1939, e la cui

istituzione non era prevista dalla legge di delega.

Concludendo la Regione Toscana rilevava che se la tassa istituita

con il n. 26 della tariffa ha lo stesso oggetto della precedente, la

norma è illegittima costituzionalmente per violazione degli artt. 117,

118 e 119 della Costituzione ed in relazione ad essi, dell'art. 3 della

legge n. 281 del 1970; se la tassa, invece, ha oggetto diverso, a detta

violazione si aggiunge quella dell'art. 76 per le ragioni da ultimo

ricordate.

6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedeva che il ricorso fosse

dichiarato inammissibile in parte e fosse respinto nel merito per il

resto.

Eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità della questione in

relazione al denunciato vizio di legittimità costituzionale per

violazione dell'art. 76 della Costituzione. Riportandosi alla

giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 192 del 1970 e 11 del

1969), osservava che l'impugnativa in via principale, da parte delle

Regioni, di leggi dello Stato, è ammessa solo se queste siano poste in

violazione di norme costituzionali attributive di specifica competenza

alle Regioni o quanto meno se la denuncia sia strumentale rispetto a

quella della lesione di detta competenza; e che, nella specie, quando

anche si volesse ammettere - seguendo la tesi della Regione -

l'intervenuta istituzione di una nuova tassa da parte dello Stato, alla

Regione non sarebbe dato di contestare ciò in riferimento all'art. 76

della Costituzione.

Metteva poi in evidenza che, se è vero che la tassa sulle

concessioni regionali è stata attribuita come tributo proprio alle

Regioni a statuto ordinario, la determinazione quantitativa di essa

passa necessariamente attraverso una legge dello Stato. Comunque, la

tassa di concessione sulla licenza di caccia è esclusa dall'area

regionale in quanto costituente contro-prestazione di un'autorizzazione

di pubblica sicurezza. Al riguardo esiste una riserva statale (art. 1,

lett. o, ultima parte, e 5 del d.P.R. n. 11 del 1972), non contestata

dalle Regioni e da essa discende la piena legittimità della nota

apposta al n. 26 della tariffa circa la competenza del Prefetto e del

Questore, e così pure quella dell'intero n. 26 che in tutte le ipotesi

si riferisce a licenze per armi da fuoco impiegate nella caccia. Allo

Stato, ad ogni modo, è stata mantenuta la competenza per le licenze di

porto d'armi per la caccia, e non quelle per le licenze di caccia senza

uso di armi da fuoco.

In definitiva, quella che comunemente viene chiamata licenza di

caccia è in sostanza "una licenza di porto d'arma da fuoco per uso di

caccia, legittimamente riservata alla competenza degli organi dello

Stato"; legittimamente a questo, quindi, spettano gli introiti per la

relativa tassa di concessione governativa.

7. - Con la memoria la Regione Toscana, rispondendo alla eccezione

di parziale inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa dello

Stato, osservava che, ammesso che il legislatore delegato abbia creato

una nuova fattispecie tributaria, sarebbe violato anche l'art. 76

della Costituzione e che questa violazione ben poteva essere

denunciata. Se un atto è ritenuto lesivo della sfera di competenza

della Regione, questa può invocare anche i vizi di illegittimità

costituzionale dell'atto. Nella specie, la denuncia per violazione

dell'art. 76 sarebbe ammissibile perché tale violazione sarebbe il

presupposto della violazione degli artt. 117, 118 e 119 e

rappresenterebbe il modo di attuazione della lesione della sfera

regionale. Il legislatore delegato avrebbe introdotto nel sistema la

licenza di porto d'armi anche ad uso di caccia per violare o comunque

violando le dette disposizioni della Costituzione, e quindi la

violazione dell'art. 76 sarebbe stata lo strumento per l'invasione

della sfera di competenza regionale.

Insisteva nell'assunto che il d.P.R. n. 641 del 1972 con un'unica

normativa ed usando termini talvolta precisi e talaltra ambigui,

avrebbe invaso una materia riservata alle Regioni dagli artt. 117 e 118

Cost. sia sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni amministrative

e sia sotto quello tributario, dato il collegamento posto dall'art. 119

della Costituzione e dalla legge n. 281 del 1970 tra poteri

amministrativi e poteri tributari.

Assumeva, infine, che l'invasione della sfera delle materie

riservate alle Regioni si sarebbe verificata anche sotto un altro

profilo, e ciò perché la normativa delle note mantiene a favore dello

Stato la sopratassa prevista dall'art. 38 della legge n. 799 del 1967 e

il legislatore delegato non ha tenuto presente che, sottraendo alle

Regioni tale sopratassa configurata come tassa con destinazione

determinata, si rende impossibile lo svolgimento di determinate

funzioni in materia di caccia sicuramente trasferite alle Regioni e che

dallo Stato venivano svolte proprio circa e con il gettito della

sopratassa.

8. - All'udienza del 21 febbraio 1973, aveva luogo la discussione

congiunta delle due cause. Le difese delle parti (l'avv. prof. Predieri

per la Regione Toscana e gli avvocati Michele Savarese e Umberto

Coronas per lo Stato) insistevano nelle rispettive richieste, svolgendo

le relative ragioni. L'avv. Savarese, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, in particolare, eccepiva l'inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale relativa alla sopratassa,

perché costituente oggetto di un nuovo motivo del ricorso dedotto

dalla Regione solo con la memoria. Considerato in diritto :

1. - Con i due ricorsi indicati in epigrafe la Regione Toscana

assume che la sfera di competenza ad essa attribuita dagli artt. 117,

118 e 119 della Costituzione in relazione agli artt. 3 della legge 16

maggio 1970, n. 281, e 1, lett. o, e 19 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n.

11, sia stata invasa dallo Stato con la nota del 13 settembre 1972,

prot. 13/1989/72, del Ministro per le finanze e con il d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 641. E rispettivamente, chiede che siano dichiarate di

sua esclusiva spettanza le attribuzioni previste dall'art. 3 della

legge n. 281 del 1970 relativamente alle tasse e sopratasse per licenze

di caccia di cui agli artt. 90 e 91 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,

sostituiti dagli artt. 37 e 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e sia

annullato il detto provvedimento ministeriale; e che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 641 del 1972

in riferimento al n. 26 della tariffa allegata, e delle norme ad esso

collegate o dipendenti, per aver il legislatore delegato previsto in

favore dello Stato una tassa di concessione governativa per licenze di

caccia in violazione, oltre che delle disposizioni sopracitate,

dell'art. 76 della Costituzione.

È così sottoposto all'esame della Corte un complesso di

questioni, profili e argomenti che si riferiscono alla stessa materia e

che presentano punti di identità o di stretta connessione.

Ricorrono, pertanto, le condizioni perché i due procedimenti siano

riuniti e le relative cause vengano decise con un'unica sentenza.

2. - Nel secondo procedimento la difesa del Presidente del

Consiglio dei ministri ha proposto due eccezioni di inammissibilità

del ricorso che debbono essere esaminate preliminarmente anche per

l'incidenza che la loro valutazione può avere sull'individuazione

dell'oggetto del giudizio.

a) In ordine alla denuncia di illegittimità costituzionale del

d.P.R. n. 641 del 1972 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione,

viene eccepito che essa ha ad oggetto una pretesa violazione della

legge di delega che non comporta ex se violazione della competenza

regionale e non appare neppure strumentale rispetto a quella della

lesione di detta competenza.

Per la Regione, invece, ricorrerebbe tale nesso di strumentalità,

atteso che la violazione dell'art. 76 sarebbe il presupposto o il modo

di quella degli artt. 117, 118 e 119, ed addirittura la normativa

denunciata sarebbe stata posta in essere per violare o violando queste

disposizioni.

Escluso che nel comportamento del legislatore delegato si possa

vedere l'attuazione di tale intento, la Corte ritiene che il preteso

superamento dei limiti della delega rappresenti solo il modo in cui si

sarebbe avuta la violazione delle dette disposizioni costituzionali

attributive di competenza.

E pertanto, non ricorrendo le condizioni necessarie per

l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale in via

principale (sentenze nn. 11 del 1969 e 39 del 1971), la questione deve

dichiararsi inammissibile.

b) All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ha proposto

una seconda eccezione di inammissibilità del ricorso: la Regione

Toscana, sostenendo per la prima volta nella memoria che con il detto

decreto il legislatore delegato aveva sottratto ad essa Regione le

sopratasse di cui all'art. 91, in relazione all'art. 92, del r.d. n.

1016 del 1939, come sostituiti con gli artt. 38 e 39 della legge n. 799

del 1967, avrebbe solo con quello scritto difensivo indicato

specificamente il detto motivo, che pertanto sarebbe nuovo.

Va al riguardo tenuto presente che il ricorso per l'impugnativa in

via principale di una legge, a sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e in relazione all'art. 6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907,

n. 642, deve contenere le indicazioni prescritte dal primo comma

dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con la specificazione dei

motivi di denuncia. E che per ciò non è consentita, nel corso del

procedimento, la indicazione di nuovi motivi.

Ma va altresì considerato che nel procedimento costituzionale

quando nelle dette norme si parla del motivo, ci si intende riferire

alla questione, e che c'è novità qualora sia denunciata una norma di

legge (già oggetto o meno di altra e rituale denuncia) per contrasto

con una disposizione costituzionale distinta o diversa da quella già

invocata a raffronto.

Nel caso in esame, la Regione Toscana, con il ricorso, ha dedotto

la violazione delle disposizioni costituzionali relative alle

attribuzioni regionali in materia tributaria e per il collegamento

intercorrente tra la potestà amministrativa e quella tributaria; e

nella memoria, per ciò che la normativa denunciata "mantiene a favore

dello Stato la sopratassa" di cui al citato art. 38 della legge n. 799

del 1967, ha rilevato l'invasione della "sfera delle materie riservate

alle Regioni anche sotto un altro profilo, relativo all'esercizio dei

poteri amministrativi, in quanto connessi a quelli tributari". Così

facendo, non ha dedotto nella memoria un motivo nuovo e cioè sollevato

una questione nuova, ma svolto solo argomenti nuovi a sostegno della

denuncia di illegittimità costituzionale già specificamente avanzata

con il ricorso.

Pertanto, l'eccezione di inammissibilità in esame non è fondata.

3. - La Regione Toscana assume, a fondamento delle richieste

avanzate con i due ricorsi, che, anteriormente al trasferimento alle

Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in

materia di caccia, le licenze di caccia costituivano atti

amministrativi distinti dalle licenze di porto d'armi (anche nei casi

in cui, esercitandosi la caccia con le armi, le licenze di portarle

erano necessarie) e che ad esse si riferivano le tasse sulle

concessioni governative in materia di porto d'armi e di caccia; e che

le attribuzioni relative a dette licenze di caccia ed alle connesse

tasse sulle concessioni erano state ad esse Regioni trasferite. E da

qui fa discendere la denunciata invasione della sua sfera di

competenza.

Le premesse su cui si basa la Regione, almeno entro i limiti in cui

esse rilevano nelle cause in decisione, non possono essere condivise.

a) Considerando le ipotesi di esercizio della caccia con armi

lunghe da fuoco, e quindi escludendo dall'esame la materia relativa al

porto di armi non da caccia (per le quali è pacifico che le licenze

erano e sono di competenza dello Stato) e all'esercizio della caccia

senza armi (senza per altro comprendervi l'attività venatoria

esercitata con cani levrieri, con furetti o con falchi, ipotesi questa

assimilata all'altra di esercizio della caccia con armi), deve

riconoscersi che nella normativa e nella prassi amministrativa, prima

del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni in

materia di caccia, anche se concettualmente erano individuabili sia le

licenze di porto d'armi che quelle di caccia, gli unici atti

effettivamente esistenti erano le licenze di porto d'armi per uso di

caccia. Non esistevano, invece, nella materia sopra indicata, licenze

di caccia come atti a sé stanti, perché, nonostante che ne parlassero

varie leggi e, tra le altre, il r.d. n. 1016 del 1939, e la legge n.

799 del 1967, esse non si erano concretizzate in autonome attività

amministrative: previsto, infatti, che, per la loro stessa esistenza e

validità, fosse necessario che risultassero da documenti con date

caratteristiche (art. 8 ultimo comma, del r.d. n. 1016 del 1939, come

sostituito dall'art. 1 della legge n. 799 del 1967), non è

intervenuto il decreto che avrebbe dovuto determinare "i modelli delle

licenze di caccia e le loro caratteristiche" e quindi sono mancate le

forme che avrebbero dovuto rivestire e documentare quegli atti.

Le licenze di porto d'armi per uso di caccia venivano così a

svolgere una duplice funzione: autorizzavano al porto d'armi e nel

contempo all'esercizio dell'attività venatoria, siccome risultava da

tutta la normativa in materia e significativamente dall'art. 32 del

r.d. 24 settembre 1923, n. 2448, secondo cui il permesso di porto di

arma lunga da fuoco "serve anche per uso di caccia".

Ma, come si è detto, gli unici atti amministrativi effettivamente

esistenti erano le licenze di porto d'armi. Per il loro rilascio erano

indicate le autorità competenti, e le condizioni e le modalità,

nonché le caratteristiche dei documenti che le dovevano rivestire e ne

dovevano attestare l'esistenza, ed il tutto a mezzo di apposite norme

(e tra le altre, degli artt. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, 42

e seguenti del r.d. 18 giugno 1931, n. 733, 61 e seguenti del r.d. 6

maggio 1940, n. 635, n. 48 della tabella allegata al d.P.R. 10 marzo

1961, n. 121, e art. 1 della legge n. 799 del 1967).

b) Strettamente legato al problema relativo all'esistenza e

validità degli atti amministrativi attinenti alla materia in esame, è

l'altro concernente il trattamento tributario.

Fermo essendo che, fossero o meno i permessi di porto d'armi e le

licenze di caccia atti distinti e diversi, i tributi previsti per il

loro rilascio o rinnovo e quelli annuali erano le tasse e sopratasse

sulle concessioni governative in materia di porto d'armi e di caccia,

la Corte non ritiene accettabile la tesi della Regione Toscana secondo

cui tali tasse e sopratasse si riferivano alle licenze di caccia e non

(anche) ai permessi di porto d'armi. E ciò, anzitutto perché codesti

tributi concernevano atti per cui erano richieste forme particolari

(permessi di porto d'armi) e che erano tassativamente indicati con

leggi (e nella specie, con quelle tenute presenti nel testo unico delle

disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative,

approvato con il d.P.R. n. 121 del 1961), ed in secondo luogo, perché

il n. 48 della citata tabella allegata al d.P.R. ora detto, non può

considerarsi implicitamente abrogato, siccome invece assume la Regione,

dagli artt. 37 e 38 della legge n. 799 del 1967 atteso che questi

articoli, dal punto di vista tributario, hanno su tutto, tranne che su

una sola voce della tabella (licenza di caccia con uso di fucile a un

colpo) di rilievo limitatissimo e non qualificante, confermato la

normativa del 1961.

4. - Le norme relative al trasferimento alle Regioni, a statuto

ordinario di funzioni statali in materia di caccia, non hanno

attribuito alla Regione Toscana le tasse e sopratasse sulle concessioni

governative per le licenze di porto d'armi per uso di caccia.

Va, a tal riguardo, anzitutto, tenuto presente che la competenza al

rilascio delle autorizzazioni di cui si tratta è oggetto di specifica

riserva in favore dello Stato, avendo l'art. 1, lett. o, ultima parte,

del d.P.R. n. 11 del 1972 espressamente detto che "rimane ferma la

competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto

d'armi per uso di caccia", e che comunque tali autorizzazioni rientrano

tra quelle attinenti alla pubblica sicurezza e sono sempre dello Stato

le attribuzioni in quest'ultima materia nonché quelle altre che, pur

essendo esercitate in relazione alle attività di cui al detto decreto

n. 11 del 1972, riguardano materie (e quindi, la pubblica sicurezza)

non comprese nell'art. 117 della Costituzione (art. 5 del ripetuto

decreto).

Sul piano tributario, poi, essendo oggetto di contesa tasse e

sopratasse su concessioni, ed alla luce del disposto degli artt. 1, 2,

3 e 14 della legge n. 281 del 1970, si deve escludere la possibilità

che siano stati attribuiti alle Regioni, in tutto o in parte tali

tributi nonostante che gli stessi fossero dovuti e riscossi per

concessioni governative; così come non dovrebbero ammettersi quali

tributi propri delle Regioni, tasse sulle concessioni regionali

applicate ad atti e provvedimenti regionali non corrispondenti a quelli

già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle

concessioni governative.

5. - Non si può, d'altra parte, ritenere con la Regione Toscana

che, mantenendo a favore dello Stato le sopratasse previste dall'art.

38 della legge n. 799 del 1967, il d.P.R. n. 641 del 1972 abbia invaso

la sfera delle materie riservate alle Regioni sotto il profilo relativo

all'esercizio dei poteri amministrativi, in quanto connessi a quelli

tributari. E ciò, in particolare, perché il provento di quelle

sopratasse, costituenti un prelievo a destinazione determinata, è in

parte ripartito, sia pure nell'ambito di percentuali prefissate,

secondo determinazioni discrezionali (art. 39, lettere b e d della

ripetuta legge n. 799 del 1967); e la mancata disponibilità di esso

provento da parte delle Regioni, alle quali sarebbero state trasferite

le attribuzioni relative alla valutazione dell'importanza faunistica di

cui alla detta lettera b e all'approvazione di attività tecniche

specifiche delle Associazioni venatorie, di cui alla lettera d,

ostacolerebbe l'esercizio di tali attribuzioni.

Infatti, dato che le tasse sulle concessioni governative per le

licenze di porto d'armi per uso di caccia sono di spettanza dello

Stato, non è ammissibile che le sopratasse in quanto tali abbiano una

sorte differente o che la loro specifica destinazione sia tale da

determinare l'attrazione nella vicenda (trasferimento) che attiene alle

funzioni che con esse dovrebbero essere svolte.

Le sopratasse - siccome ammette la stessa Regione Toscana -

costituiscono un tutt'uno con le tasse e sono quindi anche esse di

spettanza dello Stato, ma questo è tenuto, giusta quanto dispone il

secondo comma dell'art. 39, a stanziare il provento complessivo di

dette sopratasse in apposito capitolo dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed a provvedere

all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in

bilancio. Il che significa che agli Enti interessati (Amministrazioni

provinciali, Laboratori di zoologia applicata alla caccia e

Associazioni venatorie di cui all'art. 86 del citato testo unico sulla

caccia) è garantito il proporzionale provento delle sopratasse, e nel

contempo è assicurata la condizione necessaria perché le attività

amministrative sopra ricordate siano svolte secondo la previsione

normativa.

Delle relative attribuzioni, pertanto, non può dirsi che venga

operata compressione o la negazione.

6. - Dalle considerazioni che precedono discende che tanto la nota

ministeriale del 13 settembre 1972 quanto il d.P.R. n. 641 del 1972 non

hanno invaso la sfera di competenza della Regione Toscana, perché le

licenze di porto d'armi per uso di caccia erano e sono rimaste di

competenza dello Stato e le tasse e sopratasse, dovute e riscosse per

tali licenze, erano e sono di spettanza dello Stato; ed il d.P.R.

citato, in particolare, perché il legislatore delegato, in relazione

alla specifica materia delle armi, non ha innovato nei confronti della

precedente normativa né ha comunque ostacolato o reso impossibile alle

Regioni lo svolgimento di funzioni ad esse trasferite in materia di

caccia.

Il ricorso della Regione Toscana del 9 novembre 1972 deve essere

pertanto respinto e si deve dichiarare che all'atto in cui è

intervenuta la nota ministeriale dei 13-18 settembre 1972 spettavano

allo Stato e non alla Regione Toscana le tasse e le sopratasse dovute e

riscosse sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia.

E del pari vanno dichiarate non fondate le questioni di

legittimità costituzionale sollevate, con l'altro ricorso dalla stessa

Regione, in ordine all'art. 1 del d.P.R. n. 641 del 1972, in relazione

al n. 26 della tariffa allegata, e alle norme ad esso collegate e

dipendenti, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata con il ricorso del 7 dicembre 1972 dalla

Regione Toscana nei confronti dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), in

relazione al n. 26 dell'annessa tariffa, e delle norme ad esso

collegate e dipendenti, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dalla Regione Toscana con lo stesso ricorso, nei confronti

delle dette norme, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione;

3) dichiara che spettano allo Stato le tasse e sopratasse sulle

licenze di porto d'armi per uso di caccia di cui alla nota del Ministro

per le finanze dei 13-18 settembre 1972, prot. n. 13/1989/72.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari