Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/04/1967 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966

recante "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di

servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania

istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo D.P. 1

dicembre 1959, n. 10 (regolamento per l'esecuzione della legge

regionale 4 aprile 1955, n. 33)", promosso con ricorso del Commissario

dello Stato per la Regione siciliana notificato il 14 luglio 1966,

depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 16 del

Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Pietro Bartoli, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 14 luglio 1966 e depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio successivo, il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per

illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, ultimo comma,

della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 avente ad oggetto "Norme

relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della

scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania istituita con legge

regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo regolamento di esecuzione

emanato con decreto presidenziale 1 dicembre 1959, n. 10".

Nel suo ricorso il Commissario, dopo aver rilevato che la legge

impugnata tende alla sistemazione in ruolo mediante concorso interno

del personale della scuola, osserva che tale sistemazione, in

considerazione anche dei benefici previsti dall'art. 2 della legge (che

assicura un trattamento giuridico ed economico corrispondente al

personale statale delle università) comporta, evidentemente, un

maggior onere finanziario del quale la legge stessa non indica né

l'entità, né i mezzi di copertura. Da ciò la palese violazione

dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso

dall'avv. Camillo Ausiello Orlando, si è costituito in giudizio, con

deposito di deduzioni in cancelleria in data 8 agosto 1966, ed ha

chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Afferma la difesa che la legge in esame, contrariamente a quanto

sostenuto, non comporta né una nuova spesa, perché nel bilancio di

previsione del 1966 esiste il capitolo n. 431 di lire 40.000.000

concernente la somma da erogare per il funzionamento della scuola in

questione; né una maggiore spesa per tale esercizio, dato che nessun

aumento numerico è stato apportato alla pianta organica del personale

della scuola previsto in quattro unità (direttore - segretario economo

- applicato di segreteria - applicato di servizio) dalla legge

istitutiva, art. 5, e relativo regolamento di esecuzione, artt. 17 e

23. Anche il riferimento al trattamento giuridico ed economico del

corrispondente personale delle università era già stabilito per il

segretario economo, per l'applicato di segreteria e per il personale di

servizio nei citati articoli del regolamento. Un aumento dell'onere

finanziario, prosegue la difesa, potrà derivare soltanto in seguito

all'avvenuta assunzione in ruolo delle predette quattro unità,

soprattutto in relazione alla determinazione di anzianità di carriera

prevista dall'art. 4 della legge, ma è ovvio che trattasi di aumento

eventuale e praticamente imprevedibile per l'esercizio in corso essendo

l'assunzione subordinata all'espletamento del concorso interno.

Passando a considerare l'aspetto del problema di copertura riguardo

agli esercizi futuri nei quali, prevedibilmente, l'assunzione in ruolo

sarà avvenuta, la difesa ricorda anzitutto che con una recente

sentenza la Corte ha affermato che l'osservanza dell'art. 81, ultimo

comma, della Costituzione non è richiesta, per le maggiori spese

afferenti tali esercizi, con puntualità altrettanto rigorosa di quella

dovuta per le maggiori spese che incidano sopra l'esercizio in corso.

Aggiunge, infine, la difesa che le particolari modalità di

determinazione delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola

di Catania, non consentono di stabilire con esatta previsione gli oneri

per i futuri esercizi.

In una memoria depositata nella cancelleria l'11 gennaio 1967,

l'Avvocatura ribadisce che la legge impugnata è illegittima perché

comporta indubbiamente una maggior spesa per la quale non è prevista

alcuna copertura né per l'esercizio in corso né per i successivi.

Anche a voler ammettere che il trattamento economico del segretario

economo e dei due applicati corrisponda esattamente a quello indicato

nel regolamento del 1 dicembre 1959, resta sempre la maggior spesa per

il trattamento economico del direttore che, secondo l'Avvocatura, non

risulterebbe né dalla legge istitutiva, né dal regolamento.

Vi è poi la maggior spesa, ammessa dalla stessa difesa regionale,

dipendente dalla valutazione per intero agli effetti tanto della

carriera, quanto del trattamento di quiescenza, del servizio prestato

negli uffici statali e nella scuola e in reparti riconosciuti

combattenti. Questa disposizione contenuta nell'art. 4 della legge

comporta una notevole maggiore spesa attuale e futura (scatti di

anzianità e fondo pensioni).

Irrilevanti sono poi, secondo l'Avvocatura, le osservazioni

relative al non automatismo della maggiore spesa. È vero che

l'inquadramento in ruolo è condizionato all'espletamento del concorso

interno, che potrebbe essere bandito nei futuri esercizi, e che

l'erogazione delle somme da parte della Regione è subordinata alla

approvazione del bilancio della scuola; ma ciò non esclude che la

maggiore spesa sia conseguenza diretta e necessaria dell'applicazione

della legge impugnata. Sarebbe, d'altronde, troppo facile evitare

l'osservanza dell'art. 81 della Costituzione, rinviando la maggiore

spesa agli esercizi successivi e subordinandola allo stanziamento in

bilancio delle somme occorrenti ed ai relativi necessari atti

contabili. L'art. 81 della Costituzione pone l'obbligo di provvedere,

con norma sostanziale, alla copertura delle maggiori spese afferenti

non solo all'esercizio in corso ma anche a quelli futuri e la

previsione della copertura è necessaria anche quando la maggiore spesa

sia solo eventuale, ipotesi, peraltro, che deve recisamente escludersi

per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della legge regionale

in esame.

L'Avvocatura conclude chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale della legge regionale impugnata. Considerato in diritto :

La Corte ritiene pienamente fondata la censura di violazione

dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione formulata nel ricorso

nei riguardi della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

nella seduta del 7 luglio 1966, concernente la sistemazione in ruolo,

mediante concorso interno, del personale direttivo, di segreteria e di

servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania.

È fuor di dubbio che tale sistemazione comporti un maggior onere

finanziario sia perché l'art. 2 della legge dispone per il direttore

un trattamento giuridico ed economico più elevato di quello stabilito

con l'art. 11 del regolamento approvato con D.P. Reg. 1 dicembre 1959,

n. 10, sia perché l'art. 4, agli effetti della carriera e del

trattamento di quiescenza, prevede la valutazione per intero del

servizio precedentemente prestato dal personale in uffici statali e

nella stessa scuola e del servizio eventualmente prestato in reparti

riconosciuti combattenti. Di tale maggior onere si trova puntuale

conferma nei lavori preparatori del disegno di legge in cui si rileva

che esso "può essere coperto con lo stanziamento del fondo di riserva

del bilancio della stessa scuola, non creando, quindi, la necessità di

aumentare la spesa a carico della Regione". E, del resto, la stessa

difesa della Regione, nelle deduzioni costitutive, riconosce che

l'applicazione della legge determinerà un aumento dell'onere

finanziario, osservando tuttavia che lo stesso non potrà interessare

l'esercizio in corso, ma i futuri, trattandosi di una maggiore spesa

subordinata al compimento e al perfezionamento di alcuni atti ed

adempimenti amministrativi e cioè all'espletamento del concorso e alla

conseguente formale assunzione in ruolo di tutti o parte degli

impiegati.

La legge impugnata, però, nulla dispone in ordine al modo di

fronteggiare il riconosciuto aumento di spesa. Per dimostrare che ciò

non fosse necessario la difesa della Regione ha svolto alcune

considerazioni circa l'insussistenza della necessità di aumentare lo

stanziamento del capitolo del bilancio in corso relativo alle spese di

funzionamento della scuola e in merito al carattere eventuale e non

automatico del maggior onere che andrebbe a gravare sui futuri

esercizi. Ma tali considerazioni - come esattamente ha osservato la

difesa del Commissario dello Stato - non valgono ad escludere che la

maggiore spesa che si verificherà in seguito alla sistemazione in

ruolo del personale costituisca una conseguenza necessaria e diretta

dell'applicazione della legge impugnata.

Che l'obbligo di provvedere alla copertura sussista non solo per le

nuove o maggiori spese relative all'esercizio in corso, ma anche per

quelle afferenti agli esercizi futuri è stato già affermato dalla

Corte, la quale ha avuto altresì occasione di precisare che tale

obbligo non comporta la necessità di introdurre in ogni caso nuove o

maggiori entrate, ben potendo il legislatore ricorrere a fondi già

esistenti o entrate già previste. Quello che però necessariamente

occorre è che sia sempre la legge sostanziale a indicare i mezzi per

far fronte alle nuove o maggiori spese e poiché ciò nella specie non

è avvenuto l'incostituzionalità della legge regionale è di tutta

evidenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966

contenente "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di

servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania

istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo

D.P.Reg. 1 dicembre 1959, n. 10".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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