Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 777, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1965 dal

Pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di Varia Filippo,

iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Lucca, con sentenza 6 giugno 1964, assolveva Varia

Filippo dall'imputazione di non aver adempiuto all'obbligo di

accantonare presso un Istituto bancario o presso la Cassa edile gli

importi delle percentuali per ferie, gratifiche natalizie e festività,

dovute a 46 suoi dipendenti, ai termini dell'art. 34 del contratto

collettivo nazionale per addetti all'industria edilizia 24 luglio 1959,

reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.

Premesso che in fatto era emerso dalle prove che la detta percentuale

era stata corrisposta mensilmente in via diretta ai lavoratori, che si

erano opposti all'accantonamento, la sentenza osservava che la

dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 34,

contenuta nella sentenza 13 luglio 1963 della Corte costituzionale,

attiene soltanto all'istituzione delle Casse edili e che rimane

pertanto l'obbligo del versamento delle dette percentuali presso un

istituto bancario. La violazione di tale obbligo però, soggiungeva la

sentenza, non è suscettibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741, in quanto l'accantonamento previsto

dall'art. 34 del contratto collettivo citato non costituisce un obbligo

inteso a garantire i minimi economici, ma è meramente strumentale,

consistendo in una modalità di attuazione dell'obbligo di calcolare le

dette percentuali sulla retribuzione.

Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il quale

rilevava che il Pretore era erroneamente giunto alla conclusione di

escludere la sanzione penale di un obbligo di cui esattamente aveva

riconosciuto l'esistenza, giacché l'art. 34 in discussione contiene

disposizioni di carattere economico e normativo, che comprendono le

modalità di attuazione dell'obbligo stesso.

La Corte di cassazione, con sentenza 11 gennaio 1965, accoglieva il

ricorso, rilevando che la dichiarazione di incostituzionalità delle

norme di cui agli artt. 34 e 62 del contratto collettivo è

circoscritta alla parte in cui esse disciplinano l'istituzione di Casse

edili, con effetto vincolante per i non iscritti alle associazioni

stipulanti; è pertanto tuttora vigente l'obbligo dell'accantonamento

delle percentuali, che va adempiuto mediante il calcolo esatto e

specifico di tutte le singole festività, in rapporto all'orario

settimanale e alla paga oraria di ciascun lavoratore, giacché solo con

l'effettivo accantonamento può accertarsi se il datore di lavoro abbia

effettivamente corrisposto le dette percentuali, di cui non è

ammissibile il conglobamento nel trattamento complessivo della paga.

Annullata la sentenza del Pretore di Lucca, la Corte di cassazione

rinviava la causa al Pretore di Viareggio. Quest'ultimo, con ordinanza

11 maggio 1965, emessa su eccezione della difesa, ritenuto che, ferma

restando l'applicabilità delle norme del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, nei sensi e nei limiti indicati nella sentenza di rinvio della

Suprema Corte di cassazione, la decisione sui fatti addebitati al Varia

importa l'interpretazione e applicazione di norme anche del contratto

integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, rimetteva a

questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, che rese obbligatorio tale

contratto integrativo, per la parte che dispone sulle somme da

accantonare nell'interesse dei lavoratori edili.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e pertanto

il giudizio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16

marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rendeva obbligatorie erga

omnes le clausole del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959,

che prevedevano il versamento alle Casse edili delle percentuali dovute

per gratifica natalizia, ferie e festività (art. 34) e che

disciplinavano l'istituzione e il funzionamento di tali Casse (art.

62). Si rilevava nella sentenza che la istituzione e il funzionamento

delle dette Casse attiene a materia estranea alla diretta disciplina

dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo l'art. 1 della legge

delegante 14 luglio 1959, n. 741, e che pertanto era al di fuori dei

limiti della delega l'estensione erga omnes, compiuta dal decreto

presidenziale, dell'obbligo dei versamenti alle Casse medesime.

Per gli stessi motivi la Corte, con la medesima sentenza e con

altre successive (sentenze un. 31, 59, 78, 79 del 1964; n. 100 del

1965), ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle clausole di

contratti provinciali integrativi, corrispondenti alle clausole del

contratto collettivo nazionale, dichiarate illegittime.

Nel caso presente il Pretore di Viareggio, richiamandosi alla

necessità, già affermata dalla Corte, che gli accordi provinciali

integrativi vengano singolarmente sottoposti al giudizio di

legittimità costituzionale, stante la loro autonomia normativa, ha

chiesto che la Corte si pronunci sulla costituzionalità dell'art. 1

del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 777, che rese obbligatorio il contratto

integrativo 2 ottobre 1959 per gli operai delle industrie edilizie

della provincia di Lucca, per la parte che dispone sulle somme da

accantonare nell'interesse dei lavoratori edili.

Se non che, a differenza dei casi riguardanti i contratti

integrativi sui quali si sono avute le pronuncie innanzi ricordate, il

contratto integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca

(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 205

del 19 agosto 1961) non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa

edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali

dovute per gratifica natalizia, ferie e festività e il modo di

liquidazione di esse. Non sussistono, pertanto, nella specie, i motivi

che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale

delle ricordate clausole del contratto collettivo nazionale e delle

clausole corrispondenti dei contratti integrativi, né sono stati

dedotti particolari motivi di illegittimità costituzionale nei

riguardi delle clausole del contratto integrativo de quo, che

dall'ordinanza non risultano neanche siano state tenute presenti nel

loro obbiettivo contenuto. È manifesta pertanto l'infondatezza della

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del D.P.R 9 maggio 1961, n. 777, contenente norme

sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle

imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto,

Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al

Contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di

Lucca, proposta con l'ordinanza del Pretore di Viareggio indicata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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