Corte costituzionale

Sentenza n. 469/1999

Altra decisione · depositata il 30/12/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della prosecuzione del procedimento penale nei

confronti del senatore Salvatore Frasca per le opinioni espresse nei

confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Castrovillari, nonostante la delibera del Senato della Repubblica del

29 gennaio 1997 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal parlamentare, promosso con ricorso del Senato della

Repubblica, notificato il 23 gennaio 1999, depositato in Cancelleria

il 27 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1999.

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con il ricorso in epigrafe, il Senato della Repubblica, in

persona del suo Presidente ha promosso, a norma dell'art. 134 della

Costituzione e dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del

Tribunale di Messina, Sezione penale.

1.1. - Quanto alla vicenda da cui trae origine il sollevato

conflitto, il ricorrente rammenta che, a seguito di talune

dichiarazioni rese, nel corso di un'intervista televisiva, veniva

formulata richiesta di rinvio a giudizio del senatore Salvatore

Frasca per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (artt.

99 e 595, terzo comma, del codice penale e 30 della legge 6 agosto

1990, n. 223).

A seguito di ciò, il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Messina disponeva, ai sensi dell'art. 2 del d.-l. 6

settembre 1996, n. 466, la trasmissione degli atti del procedimento

penale al Senato della Repubblica, sospendendo il processo sino alla

deliberazione in materia di insindacabilità e, comunque, non oltre

il termine di 90 giorni.

L'Assemblea del Senato, in data 29 gennaio 1997, deliberava,

conformemente alla proposta formulata dalla Giunta delle elezioni e

delle immunità parlamentari, l'insindacabilità, ai sensi dell'art.

68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Frasca

nel corso della predetta intervista, dandone comunicazione ufficiale,

tramite il proprio Presidente, al predetto giudice per le indagini

preliminari con lettera del 31 gennaio 1997.

Malgrado ciò, con decreto del 7 marzo 1997, veniva disposto il

giudizio nei confronti del menzionato parlamentare e fissata, per il

5 febbraio 1998, l'udienza davanti al Tribunale di Messina, Sezione

penale; udienza rinviata, una prima volta, al 1 giugno 1998 e,

successivamente, al 19 gennaio 1999.

Di qui la proposta della Giunta di sollevare conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione ai predetti

provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Messina e dalla Sezione penale dello stesso Tribunale;

proposta approvata all'unanimità dall'Assemblea, in data 8 luglio

1998.

1.2. - Con il presente ricorso il Senato della Repubblica ha

chiesto, quindi, a questa Corte di:

"a) dichiarare che spetta al Senato della Repubblica dichiarare

l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle dichiarazioni formulate dal senatore Frasca ed

oggetto di procedimento penale davanti al Tribunale di Messina;

b) dichiarare che non spetta al giudice per le indagini

preliminari ed alla Sezione penale dello stesso Tribunale di Messina

proseguire il procedimento penale, senza dichiarare il

proscioglimento dell'imputato;

c) annullare conseguentemente i provvedimenti di rinvio a

giudizio, di fissazione dell'udienza per il dibattimento ed ogni

altro atto diretto a consentire la prosecuzione del medesimo

procedimento penale a carico del senatore Frasca".

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, in sede di

delibazione preliminare ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, con ordinanza n. 471 del 1998.

Il ricorso e la menzionata ordinanza sono stati notificati, nel

termine assegnato, al giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Messina ed al Tribunale di Messina, Sezione penale; le

medesime autorità giudiziarie non si sono costituite in giudizio.

3. - Nell'imminenza dell'udienza la parte ricorrente ha depositato

memoria illustrativa con la quale evidenzia che, nelle more del

presente giudizio per conflitto di attribuzione, il Tribunale di

Messina ha pronunciato, in data 5 luglio 1999, la sentenza n. 227,

depositata il successivo 20 luglio e passata in giudicato, la quale,

nell'assolvere il senatore Salvatore Frasca dal reato ascrittogli

"perché non punibile ai sensi dell'art. 68 della Costituzione",

rileva che "il potere di giudicare circa la sussistenza dei

presupposti per l'applicazione dell'immunità di cui all'art. 68

della Costituzione, spetta alla Camera di appartenenza del

parlamentare", sicché ove quest'ultima "eserciti tale potere il

giudice ha l'obbligo di prendere atto della decisione e pronunciare

sentenza di assoluzione".

Ad avviso del ricorrente, "ne deriva la cessazione della materia

del contendere nel conflitto", in quanto "il Tribunale ha

riconosciuto e confermato la spettanza al Senato della competenza a

dichiarare l'insindacabilità ed a vincolare a tale valutazione

l'autorità giudiziaria (fatta salva la possibilità di quest'ultima

di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione)".

Peraltro, sostiene ancora il ricorrente che, ove la Corte non

ritenesse "assorbite" dalla predetta sentenza le richieste avanzate

con il ricorso, dovrebbe addivenirsi all'annullamento degli impugnati

atti del procedimento penale, in quanto lesivi delle attribuzioni

riconosciute al Senato dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Conclude, quindi, la memoria chiedendo che la Corte "accerti che

spetta al Senato dichiarare la sussistenza dei presupposti di

insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, nel caso di specie"

e, "su questo presupposto", valuti "la sussistenza della cessazione

della materia del contendere, con particolare riferimento alla

decisione del Tribunale di Messina di non contestare in questa sede,

mediante proposizione di conflitto di attribuzione, la deliberazione

dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997". Considerato in diritto

1. - Con il sollevato conflitto di attribuzione il Senato della

Repubblica si duole che il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Messina e il medesimo Tribunale di Messina, Sezione

penale, abbiano proceduto nei confronti del senatore Salvatore Frasca

per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, a seguito di

talune dichiarazioni rese nel corso di un'intervista televisiva,

nonostante che il fatto oggetto dell'imputazione avesse, già prima

del rinvio a giudizio, formato oggetto della deliberazione di

insindacabilità adottata dallo stesso Senato il 29 gennaio 1997, ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte,

osserva che la deliberazione assunta dalla Camera di appartenenza del

parlamentare, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, ha l'effetto

di inibire l'instaurazione o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di

responsabilità per i fatti che sono stati ritenuti, a mente della

surrichiamata norma costituzionale, insindacabili, salva,

naturalmente, la facoltà del giudice procedente di provocare esso

stesso il controllo della Corte costituzionale sulla "correttezza"

della deliberazione di insindacabilità.

2. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il Senato

della Repubblica ha fatto presente che, nel frattempo, è

intervenuta, da parte del Tribunale sopra menzionato, sentenza di

assoluzione del senatore Frasca, la quale, nel dichiararlo "non

punibile ai sensi dell'art. 68 della Costituzione", rileva che "il

potere di giudicare circa la sussistenza dei presupposti per

l'applicazione dell'immunità di cui all'art. 68 della Costituzione,

spetta alla Camera di appartenenza del parlamentare", sicché ove

quest'ultima "eserciti tale potere il giudice ha l'obbligo di

prendere atto della decisione e pronunciare sentenza di assoluzione".

Ad avviso del ricorrente tale pronunzia, con la quale il Tribunale

"ha riconosciuto e confermato la spettanza al Senato della competenza

a dichiarare l'insindacabilità ed a vincolare a tale valutazione

l'autorità giudiziaria (fatta salva la possibilità di quest'ultima

di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione)", potrebbe

costituire il "presupposto" per valutare "la sussistenza della

cessazione della materia del contendere", fermo restando che, ove la

Corte non ritenesse "assorbite" dalla sentenza medesima le richieste

avanzate con il ricorso, dovrebbe addivenirsi all'annullamento degli

atti del procedimento penale.

3. - Tanto premesso in ordine ai termini del conflitto qui in

esame, la Corte ritiene, anzitutto, di confermare l'ammissibilità

del medesimo, già dichiarata, in sede di delibazione sommaria e

senza contraddittorio, con l'ordinanza n. 471 del 1998.

Quanto al profilo soggettivo, la legittimazione del Senato della

Repubblica deriva dall'essere organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in ordine

alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione

(vedi, tra le altre, sentenze n. 329 del 1999, n. 289 del 1998 e nn.

375 e 265 del 1997).

Va, altresì, riconosciuta la legittimazione passiva del giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del medesimo

Tribunale, Sezione penale, in quanto organi giurisdizionali, in

posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competenti,

anch'essi, a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartengono (vedi le sentenze innanzi richiamate), nell'ambito delle

funzioni giurisdizionali esercitate nel procedimento penale a carico

del senatore Salvatore Frasca.

In ordine, poi, al profilo oggettivo, l'ammissibilità del

conflitto va apprezzata in ragione dell'attribuzione,

costituzionalmente garantita, che il Senato intende difendere e cioè

la potestà di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un

proprio membro, sì da inibire, o rendere improseguibile,

l'accertamento della responsabilità (nel caso di specie, penale) per

i fatti coperti dalla intervenuta deliberazione di insindacabilità

(vedi, oltre a quelle sopra indicate, le sentenze nn. 379 e 129 del

1996).

4. - Ciò posto, non è dato dubitare che, ai fini della decisione,

assuma assorbente rilievo la circostanza che, nella pendenza del

presente giudizio, il Tribunale di Messina, con la decisione

richiamata dal ricorrente (sentenza in data 5 luglio 1999, depositata

il successivo 20 luglio e divenuta, nel frattempo, irrevocabile), ha

assolto il senatore Salvatore Frasca dall'imputazione che era stata

elevata nei suoi confronti.

In particolare, l'intervenuta assoluzione dell'interessato, con la

formula "perché non punibile ai sensi dell'art. 68 della

Costituzione" e per le ragioni innanzi ricordate, induce a constatare

la convergente valutazione, fra i soggetti del conflitto, in ordine

all'operatività della menzionata norma costituzionale relativamente

alle opinioni espresse dal senatore Frasca, consentendo, perciò, di

dichiarare cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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