Corte costituzionale

Sentenza n. 469/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4d.P.R. 962/1973
  • art. 6d.P.R. 962/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione

dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia

e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), promossi con

ordinanze emesse il 26 marzo e il 20 giugno 1984 (n. 2 ordinanze) dal

Pretore di Venezia nei procedimenti penali a carico di De Conciliis

Generoso, di Lippi Manlio ed altro e di Lazzari Alberto ed altra,

rispettivamente iscritte ai nn. 495, 997 e 998 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280

dell'anno 1984 e n. 13- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di tre procedimenti penali per il reato di cui

all'art. 9, ultimo comma, della legge 16 agosto 1976, n. 319,

convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, il

Pretore di Venezia, con tre ordinanze dal contenuto sostanzialmente

identico, la prima emessa il 26 marzo 1984 e le altre due il 20

giugno 1984, ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, l'art. 4 della legge della Regione Veneto

24 agosto 1979, n. 64, nella parte in cui non prevede che il

Laboratorio provinciale di igiene e profilassi competente dia avviso

all'interessato dell'esecuzione dell'analisi né contempla la

possibilità di richiederne la revisione.

2. - Secondo il giudice a quo, allorché, come nella specie,

l'elemento fondamentale dell'accusa deriva dall'analisi effettuata

dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi sui reflui

prelevati - analisi "assimilabile alla perizia" e, in quanto tale,

idonea a fondare il convincimento del giudice - "il diritto di difesa

dell'imputato potrebbe dirsi adeguatamente tutelato soltanto qualora

la vigente normativa imponesse che fosse dato avviso alla parte

interessata dell'inizio di operazione di analisi onde la stessa

potesse presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente

tecnico di fiducia, ovvero qualora fosse prevista la possibilità,

per la parte medesima, di richiedere la revisione dell'analisi".

Nessuna di tali possibilità sarebbe, invece, consentita dalla norma

impugnata.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate, la prima nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 ottobre

1984 e le altre due nella Gazzetta Ufficiale n. 13- bis del 16

gennaio 1985.

Nessuna parte privata si è costituita né ha spiegato intervento

l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze di rimessione - emanate tutte nel corso di

procedimenti penali instaurati dal Pretore di Venezia a seguito di

controlli eseguiti, in base all'art.4 della legge della Regione

Veneto 24 agosto 1979, n.64, dal Laboratorio di igiene e profilassi

della Provincia di Venezia su effluenti scaricati da impianti di

depurazione nelle acque della Laguna - sollevano una stessa questione

di legittimità costituzionale, motivata in termini pressoché

identici. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi

con un'unica sentenza.

2. - Ad essere posto in discussione è, appunto, l'art. 4 della

legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n.64, nella parte in cui

"non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

dia avviso all'interessato dell'esecuzione dell'analisi né contempla

la possibilità di richiederne la revisione". Tale norma viene

denunciata con riferimento all'art.24, secondo comma, della

Costituzione, in quanto l'analisi così compiuta dal Laboratorio

"costituisce atto d'accertamento assimilabile alla perizia e come

tale idoneo a fondare il convincimento del giudice" nel processo

penale che ne può conseguire.

3. - Ad un primo esame, la questione si direbbe inammissibile per

incertezza del petitum, data l'apparente alternatività delle

soluzioni che il giudice a quo prospetta per superare il contrasto da

lui lamentato. In realtà, le due soluzioni esplicitate nella

motivazione delle ordinanze ("imporre di dare avviso alle parti

interessate dell'inizio delle operazioni d'analisi" oppure "prevedere

la possibilità, per le parti medesime, di richiedere la revisione

d'analisi") vengono, cronologicamente e contenutisticamente, a

collocarsi su piani ben distinti. Si è, cioè, in presenza di due

doglianze nettamente diverse, che, tenuto conto sia del logico

succedersi delle operazioni di controllo (prima l'analisi, poi la sua

revisione) sia della decrescente consistenza delle possibili forme di

tutela degli interessati (partecipare all'analisi o richiederne

soltanto la revisione), risultano proposte l'una in via principale,

l'altra in via subordinata.

Così puntualizzata, la situazione si presenta lineare. Le

ordinanze di rimessione si dolgono, anzitutto, che l'art. 4 della

legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n.64, non imponga al

competente Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di "dare

avviso all'interessato dell'esecuzione dell'analisi". Solo per

l'eventualità di un rigetto di tale prospettazione, il giudice a quo

chiede che sia, per lo meno, dichiarata l'illegittimità dell'art.4

nella parte in cui neppure "contempla la possibilità di richiedere

la revisione" dell'analisi.

4. - La questione principale è fondata.

Essa riecheggia i termini di un'analoga, più lontana, questione,

che ha avuto per oggetto l'art.15, settimo comma, della legge 10

maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18 della legge 24

dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui anch'esso si limitava "ad

attribuire ai laboratori provinciali di igiene e profilassi le

funzioni di controllo sugli scarichi", senza prevedere che lo stesso

ufficio dovesse "dare avviso al titolare dello scarico del giorno in

cui verranno effettuate le analisi sicché l'interessato possa essere

presente con la eventuale assistenza di un consulente tecnico".

Pur non contenendo cenno alcuno alla sentenza n. 248 del 1983, con

cui questa Corte ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art.

24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 15, settimo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art.18,

primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, "nella parte in

cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare,

eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,

all'esecuzione delle analisi", le ordinanze in esame fanno

significativamente uso di espressioni e concetti che riportano

direttamente a quel precedente: specie là dove era stata messa in

risalto la "particolare efficacia probatoria" delle analisi compiute

dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi "con un

procedimento che è un vero e proprio accertamento assimilabile,

nella sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del

giudice".

Ovviamente, la presente questione in tanto viene proposta in

quanto il giudice a quo non ritiene utilizzabile il suddetto art. 15,

settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nei casi che, come

quelli di specie, riguardano il bacino sfociante nella Laguna di

Venezia, e ciò perché, a suo avviso, il generale ambito di

applicazione di tale comma troverebbe un limite nelle particolarità

della regolamentazione dettata per la tutela della città di Venezia

e del suo territorio dall'inquinamento delle acque. Una

regolamentazione che, dopo la legge 5 marzo 1963, n. 366, ha i suoi

punti fermi nella legge 16 aprile 1973, n. 171, nel d.P.R. 20

settembre 1973, n. 962, e nella legge della Regione Veneto 24 agosto

1979, n. 64, emessa in attuazione dell'art.6, ultimo comma, d.P.R. n.

962 del 1973.

Proprio l'art. 4 della legge regionale, nel mentre mantiene

"ferma...la competenza degli organi dello Stato all'interno della

conterminazione lagunare", statuisce che "nel rimanente territorio,

di cui al terzo comma dell'art. 2" (ovverosia, nel territorio

"delimitato nella planimetria di cui all'allegato A" della medesima

legge) i controlli previsti dagli articoli precedenti "sono eseguiti

dal personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi",

così ripetendo sostanzialmente il dettato dell'art. 15, settimo

(allora - cioè, prima della sostituzione operata dall'art.18 della

legge 24 dicembre 1979, n. 650 - sesto) comma, della legge 10 maggio

1976, n. 319, circa l'affidamento delle funzioni tecniche di

controllo sugli scarichi ai laboratori provinciali di igiene e

profilassi.

L'interpretazione che dei rapporti tra le due norme dà il giudice

a quo non può certamente essere oggetto di sindacato in questa sede.

D'altra parte, la stessa ratio decidendi sottostante alla

declaratoria di parziale illegittimità dell'art.15, settimo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18,

primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, non può non

valere nei confronti di una previsione normativa che, per la

particolare delicatezza ed importanza degli interessi tutelati, deve

farsi tanto più carico delle esigenze inviolabili del diritto di

difesa.

5. - Anche in ordine all'art. 4 della legge della Regione Veneto

24 agosto 1979, n. 64, va, dunque, ribadito, in linea con la sentenza

n. 248 del 1983, che "se è logico che l'Autorità amministrativa,

cui compete il diritto di effettuare i campionamenti delle acque...,

non abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello scarico circa il

momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo per

evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi e di

conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non

altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi

delle acque campionate. Infatti queste debbono essere esaminate con

la massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto

le analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del

successivo procedimento penale". Pure qui è la "particolare

efficacia probatoria del risultato delle analisi" ad imporre "che sia

dato avviso" all'interessato "onde consentirne la presenza con

l'eventuale assistenza di un consulente tecnico". In altre parole, il

fatto che un'analisi non ripetibile in sede processuale a causa della

rapida deteriorabilità del suo oggetto sia idonea a diventare fonte

di convincimento del giudice non può non rendere necessaria una

pronta e, quindi, immediata tutela del diritto di difesa, a sua volta

realizzabile soltanto con l'avvisare dell'inizio delle operazioni

d'analisi chi dal loro esito sfavorevole potrebbe risultare

irrimediabilmente pregiudicato.

Con l'accoglimento della questione come prospettata in via

principale resta assorbita l'altra prospettazione subordinatamente

formulata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione

dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia

e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), nella parte in

cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile

dello scarico affinché questi possa presenziare, eventualmente con

l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle

operazioni stesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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