Corte costituzionale

Sentenza n. 466/1994

Altra decisione · depositata il 30/12/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8

del disegno di legge n. 549 della Regione Siciliana approvato il 6

agosto 1994 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada

Siracusa-Gela), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per

la Regione Siciliana, notificato il 16 agosto 1994, depositato in

cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 55 del registro

ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il

ricorrente e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per

la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 8 del disegno di legge n. 549

(Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela),

approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, per

violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

L'art. 1 del provvedimento impugnato prevede la possibilità di

trasferimento del personale di ruolo del sopprimendo Consorzio

autostradale Siracusa-Gela nei posti corrispondenti, per qualifica e

livello, dell'organico del Consorzio autostradale Messina-Catania-Siracusa. Il legislatore regionale assume a proprio carico l'onere

finanziario di 2.800 milioni di lire, per far fronte alle spese

derivanti dalla corresponsione degli emolumenti al personale

trasferito (art. 8).

Ma, osserva il Commissario dello Stato, tale previsione di spesa

è limitata al solo 1994, realizzando una violazione dell'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'assenza di

copertura finanziaria per quanto attiene agli anni successivi. In

particolare la copertura finanziaria mancherebbe per la

corresponsione di emolumenti del personale da collocare in

soprannumero nel Consorzio autostradale Messina-Catania-Siracusa,

che, stando ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale,

ammonterebbe a 19 unità.

2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che

sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame

della Corte.

La Regione ritiene che, poiché i consorzi autostradali non

rientrano nella nozione di finanza pubblica allargata, come definita

dall'art. 25 della legge n. 468 del 1978, dovrebbe escludersi

l'obbligo per il legislatore regionale di indicare puntualmente i

mezzi con cui il Consorzio deve fare fronte alle nuove spese

derivanti dalla legge. La Regione rileva, inoltre, che nella pianta

organica del Consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa

risultano vacanti 33 posti ed osserva che, poiché il personale del

Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela è composto di sole 21

unità, anche nell'ipotesi in cui tutti i dipendenti chiedessero il

trasferimento, essi sarebbero in numero inferiore rispetto a quello

dei posti vacanti, di modo che la spesa relativa agli emolumenti loro

spettanti potrebbe essere coperta dal bilancio dell'ente.

La Regione contesta che l'obbligo di copertura finanziaria di cui

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione imponga al legislatore

regionale, in caso di spese continuative, di indicare i mezzi di

copertura anche per tutti gli anni a venire (richiamando a questo

proposito le pronunce della Corte costituzionale n. 369 del 1992 e n.

26 del 1991), specie quando, come nel caso in esame, l'onere

finanziario non è certo, dato che il trasferimento del personale

deve avvenire a domanda e che non è escluso che alcuni dipendenti

preferiscano rinunciare alla domanda di trasferimento.

3. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha

presentato una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione

della materia del contendere, dal momento che la delibera legislativa

della Regione Siciliana 6 agosto 1994, n. 549 è stata espressamente

abrogata dall'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44, che ha

interamente ridisciplinato la materia. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal

Commissario dello Stato sono gli artt. 1, 2, 3 e 8 della delibera

legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 6 agosto 1994, n. 549

(Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela). Ad

avviso del ricorrente tali disposizioni violerebbero l'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, avendo previsto, per le spese di

carattere continuativo e ricorrente, derivanti dalla corresponsione

degli emolumenti al personale trasferito al Consorzio per

l'autostrada Messina-Catania-Siracusa e collocato in soprannumero, la

copertura finanziaria solo per l'anno in corso e mancando, invece, la

copertura finanziaria per gli anni successivi al 1994.

Successivamente alla presentazione del ricorso, la Regione

Siciliana ha revocato la delibera legislativa impugnata con l'art. 8

della legge 3 novembre 1994, n. 44 (Provvedimenti per il Consorzio

per l'autostrada Siracusa-Gela. Abrogazione di norme). Quest'ultima

legge, infatti, ha interamente disciplinato la materia oggetto della

delibera legislativa impugnata, provvedendo altresì, all'art. 9, ad

individuare la copertura finanziaria per le spese derivanti

dall'applicazione della legge stessa, anche in riferimento agli anni

successivi al 1994.

Di conseguenza va accolta, in conformità alla giurisprudenza

costante di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 309 del 1994,

206 del 1993, 145 e 137 del 1992, 94 del 1991), la richiesta della

parte ricorrente, condivisa in udienza dalla difesa della Regione,

che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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