Corte costituzionale

Sentenza n. 465/1999

Altra decisione · depositata il 30/12/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6,

della legge della Regione Siciliana approvata il 23 dicembre 1997,

recante "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di

proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma

dei carabinieri operanti in Sicilia", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 31

dicembre 1997, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998 ed iscritto

al n. 2 del registro ricorsi 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n. 2

del 1998) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale

della disposizione di cui all'art. 11, comma 6, della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni

in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di

finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei

carabinieri operante in Sicilia), per violazione degli artt. 14 e 17

dello statuto speciale, nonché dell'art. 114 della Costituzione.

In particolare, il ricorrente, ha impugnato l'art. 11, comma 6,

della predetta legge, nella parte in cui proroga, ulteriormente, al

31 dicembre 1998, il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2,

lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prorogato alla

data del 31 dicembre 1997.

Tale previsione, secondo il ricorrente, limitandosi ad un episodico

ed irragionevole intervento sui termini senza alcun carattere di

organicità nella materia, opera una estemporanea modifica nel corpo

della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia

delle fonti, con evidente violazione delle norme dinanzi riportate.

2. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza

l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente

della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 23

gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998) omettendo la previsione dell'art.

11, comma 6, con conseguente cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in

via principale, con riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto

speciale ed all'art. 114 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997

(Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga di

finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei

carabinieri operante in Sicilia).

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di

promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione

Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge

regionale 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita

necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo

deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la

possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di

promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,

privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v.,

da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del

contendere del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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