Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1976 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 651 (fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni

e delle province), promosso con ricorso del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, notificato l'11 dicembre 1972, depositato in

cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi

1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice

relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Provincia di Bolzano, con ricorso notificato l'11 dicembre 1972,

chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei

bilanci dei comuni e delle province) per contrasto con gli artt. 3, 41,

39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; con l'art. 34

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5 e 6

della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, interveniva, con atto 7 gennaio

1973, chiedendo che il ricorso della Provincia di Bolzano fosse

dichiarato inammissibile o, subordinatamente, respinto.

All'udienza del 26 novembre 1975 il difensore della Provincia di

Bolzano ha chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del

contendere perché le doglianze della Provincia sono state recepite con

l'emanazione del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473 (artt. 1, 2 e 6),

contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione

Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale e pubblicato nel

supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre

1975.

Alla stessa udienza l'Avvocato dello Stato ha ammesso che è

cessata la materia del contendere, osservando, anche, che il ricorso

è, comunque, inammissibile. Considerato in diritto :

Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651, impugnato, ha istituito un fondo

speciale - da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei

bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico

- fondo amministrato da un comitato, che ha sede presso il Ministero

delle finanze, Direzione generale per la finanza locale (art. 1); è

presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato

da lui delegato ed è composto: da funzionari dei Ministeri delle

finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio; da quattro

amministratori provinciali e otto amministratori comunali (art. 8).

Lo stesso decreto prescrive, negli artt. 4, 5, 6 e 7, che i comuni

e le province predispongono un piano di risanamento e, con istanza

motivata, lo sottopongono all'esame del comitato; e che l'integrazione

del bilancio dei comuni e delle province, deliberata dal comitato, è

disposta con decreto del Ministro per le finanze.

Secondo la Provincia di Bolzano, ricorrente, le disposizioni del

decreto impugnato violerebbero le norme richiamate nel ricorso ed i

principi della autonomia costituzionale della stessa Provincia e non

rispetterebbero l'obbligo di adeguare i metodi della legislazione

nazionale alle esigenze dell'autonomia perché: a) non riservano, in

base a parametri oggettivi, una quota del fondo nazionale ai comuni

delle Regioni a statuto speciale; b) non affidano la distribuzione di

tale quota alle autorità regionali e provinciali competenti; c) non

prevedono il conferimento dei mezzi necessari alle Province autonome

attraverso l'accordo tra Governo e province per la determinazione annua

della quota variabile dei tributi, ai sensi dell'art. 68 ter legge

costituzionale n. 1 del 1971.

La Corte osserva che nel corso del presente giudizio è

sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, contenente norme di

attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia

di finanza locale. Questo decreto prescrive, nell'articolo 1, che "le

attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in ordine alle

autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche

ai fini del risanamento, dei bilanci dei comuni, esercitate sia

direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il

tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o

sopraprovinciale e quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto

Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo

territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza

delle norme del presente decreto".

Lo stesso decreto, poi, prescrive, nell'art. 2, che "nella

vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige) si intendono compresi tutti i provvedimenti

di controllo in materia di finanza locale"; e, nell'art. 6, che "al

fine del coordinamento, le province di Trento e di Bolzano comunicano

annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei

lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per

il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e

prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente

in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri

generali stabiliti per i propri interventi".

Per effetto della emanazione del d.P.R. n. 473 del 1975 - che

risponde positivamente alle esigenze fatte valere dalla Provincia di

Bolzano con il ricorso in epigrafe, come ha espressamente dichiarato il

difensore della stessa Provincia all'udienza del 26 novembre 1975 - è

venuto meno l'interesse a ricorrere e deve, quindi, procedersi alla

conseguente declaratoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla

Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651

(Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle

province).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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