Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1968

Altra decisione · depositata il 16/05/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con due ricorsi del Presidente della

Regione siciliana, rispettivamente, notificati il 24 - 28 luglio 1967

ed il 22 gennaio 1968, depositati in cancelleria il 4 agosto 1967 ed il

31 gennaio 1968 ed iscritti ai nn. 23 del Registro ricorsi 1967 e 3 del

Registro ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra la stessa

Regione e lo Stato, sorto per effetto del telegramma n. 300/11 del 9

giugno 1967, con il quale il Ministero della sanità attribuiva a se

stesso la competenza a nominare le commissioni giudicatrici del

concorsi per anestesisti ospedalieri che si svolgono in Sicilia, e

della nota n. 300/11/2334 del 13 novembre 1967, con la quale lo stesso

Ministero confermava la predetta competenza.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Eugenio Cannada - Bartoli, per la Regione siciliana,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'Assessorato per l'igiene e la sanità della Regione

siciliana, in una circolare del 23 maggio 1967 avente per oggetto i

concorsi da tempo banditi per anestesisti ospedalieri, affermava che,

in base all'art. 20 dello Statuto della Regione e alle norme di

attuazione contenute nel D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, rientrava nelle

attribuzioni della Regione, e in particolare dell'Assessorato, la

nomina delle commissioni giudicatrici del detti concorsi.

Il Ministero della sanità, con telegramma 9 giugno 1967, negava la

competenza della Regione, assumendo che la nomina delle indicate

commissioni spettasse al Ministero stesso. La Regione, rappresentata e

difesa dall'avv. prof. Eugenio Cannada - Bartoli, con ricorso 24

luglio 1967, regolarmente notificato, chiedeva che la Corte

costituzionale dichiarasse la competenza della Regione, annullando il

provvedimento ministeriale.

Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

di intervento 13 agosto 1967, col quale si chiedeva che fosse

dichiarata la competenza dello Stato.

2. - In pendenza del predetto giudizio, il Ministero della sanità,

con nota 13 novembre 1967 occasionata da una replica dell'Assessorato

regionale al predetto telegramma, confermava la propria competenza a

nominare le commissioni esaminatrici del concorsi per anestesisti,

sviluppando le ragioni già indicate nel telegramma.

Anche contro tale nota la Regione, rappresentata e difesa dal prof.

Cannada - Bartoli, proponeva ricorso per regolamento di competenza, con

atto 31 gennaio 1968.

Resisteva il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento 10

febbraio 1968.

Le difese di entrambe le parti presentavano memorie nei termini e

nell'udienza del 21 marzo 1968 sviluppavano oralmente i rispettivi

argomenti. La difesa della Regione insisteva, tra l'altro, nel rilevare

come in passato l'Assessore regionale per la sanità avesse proceduto

alla nomina delle predette commissioni, con decreti che non erano mai

stati impugnati dallo Stato. Considerato in diritto :

1. - Le cause possono essere riunite e decise con unica sentenza,

avendo il medesimo oggetto.

2. - Secondo l'assunto della Regione, sarebbe di sua competenza, e

in particolare dell'Assessore regionale per la sanità, e non dello

Stato, la nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi

ospedalieri per anestesisti, in base agli artt. 17, lett. b e c, e 20

dello Statuto speciale, e all'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111,

contenente le norme di attuazione dello statuto stesso in materia di

igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria.

È noto che l'art. 20 dello Statuto siciliano ha attribuito al

Presidente e agli Assessori regionali le funzioni ammin strative

concernenti le materie di cui negli artt. 14, 15 e 17, e fra le

materie enumerate nell'art. 17 sono comprese l'igiene e sanità

pubblica (lett. b) e l'assistenza sanitaria (lett. c). Con l'art. 1 del

D.P.R. n. 1111 del 1956 sono state quindi trasferite alla Regione le

attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

(in seguito sostituito dal Ministero della sanità), a norma e nei

limiti dei menzionati articoli dello Statuto. Sostiene la Regione che

per effetto di tali norme sarebbe passata ad essa la competenza di cui

trattasi, già attribuita all'Alto Commissario con la legge 9 agosto

1954, n. 653, riguardante la istituzione del servizio di anestesia

negli ospedali.

A questa tesi si oppone, da parte della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, che il predetto art. 20 dello Statuto va considerato

nella sua stretta connessione con l'art. 17, il quale attribuisce alla

Regione una competenza legislativa secondaria e con corrente con quella

dello Stato, che trova i suoi limiti nei principi e interessi generali

a cui si informa la legislazione statale, e nel fine di soddisfare alle

condizioni particolari e agli interessi propri della Regione. Gli

stessi limiti valgono per la competenza amministrativa, e ad essi si è

esplicitamente riferito l'art. 1 del decreto n. 1111 del 1956, il

quale, nel disporre il trasferimento alla Regione delle attribuzioni

dell'Alto Commissariato, ha fatto salvo, nel secondo comma, quelle

spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica

e per l'assistenza sanitaria.

La nomina delle commissioni del concorsi per anestesisti

ospedalieri, prosegue la difesa del Presidente del Consiglio,

corrisponderebbe a un interesse generale, che lo Stato intese tutelare

con la legge 9 agosto 1954, trattandosi di un servizio di nuova

istituzione a cui l'Amministrazione sanitaria era particolarmente

interessata; né tale nomina presenterebbe aspetti tali da integrare

condizioni particolari e interessi propri della Regione. Essa

rientrerebbe pertanto tra le funzioni riservate allo Stato nel

passaggio alla Regione delle attribuzioni dell'Alto Commissariato.

3. - Osserva la Corte che è esatto, come si è affermato in

precedenti sentenze, che la potestà amministrativa della Regione ha la

stessa estensione della potestà legislativa a cui corrisponde.

In materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria la

competenza amministrativa regionale incontra quindi gli stessi limiti

della competenza legislativa di cui all'art. 17 dello Statuto.

La questione da decidere consiste pertanto nello stabilire se la

nomina delle commissioni di cui trattasi appartenga allo Stato secondo

i principi e gli interessi generali a cui si informa la sua

legislazione, o non sia tra quelle che sono state trasferite alla

Regione, investita dei relativi poteri per soddisfare alle condizioni

particolari e agli interessi propri di essa (articolo 17 cit.).

Nell'esame della questione va premesso che la nomina delle dette

commissioni fu attribuita all'Alto Commissariato da una norma

particolare (quella dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 653), in

deroga alla norma generale secondo cui la nomina delle commissioni nei

concorsi per gli ospedali è di competenza delle amministrazioni

ospedaliere.

La tesi che tale particolare attribuzione corrispondesse a quegli

"interessi generali", che, per l'art. 17 dello Statuto siciliano,

costituiscono un limite della competenza della Regione, a giudizio

della Corte, non ha fondamento.

L'art. 17 si riferisce agli interessi "a cui si informa la

legislazione dello Stato": vale a dire, a quegli interessi al cui

perseguimento è diretto il complesso normativo regolante una

determinata materia. Come i "principi" richiamati dallo stesso

articolo, essi debbono essere desunti dall'insieme delle norme ispirate

a comuni esigenze o a un medesimo indirizzo legislativo, e non possono

identificarsi con le finalità, connesse a situazioni contingenti, che

hanno potuto dar luogo a una o ad alcune norme particolari, difformi

dal sistema generalmente vigente.

L'attribuzione all'Alto Commissariato della nomina delle

commissioni esaminatrici nei concorsi per anestesisti ospedalieri fu

dovuti al fatto che con la legge 9 agosto 1954 si regolava per la prima

volta il servizio di anestesia negli ospedali. In quel momento la

conoscenza e la diffusione delle tecniche anestetiche erano ancora in

un grado di sviluppo che richiedeva la deroga alla deroga generale

della competenza delle amministrazioni ospedaliere, pur lasciando a

queste l'istituzione del posti di anestesisti nelle piante organiche,

con l'osservanza degli obblighi di legge, e l'iniziativa di indire i

concorsi (artt. 2 e 3 legge cit.). La corrispondenza della legge a

questa particolare e temporanea situazione risulta anche dall'art. 5,

che, per un periodo di cinque anni, ammetteva ai concorsi i sanitari

sprovvisti del titolo di specialista.

Le ragioni, pertanto, che, in riferimento a tale situazione,

portarono all'attribuzione all'Alto Commissariato della competenza in

questione non possono essere assunte né come principi, né come

interessi generali informatori della legislazione statale, escludenti,

come tali, il passaggio della competenza alla Regione.

Al contrario, le ragioni per le quali la materia sanitaria,

compresa l'organizzazione del servizi (art. 17 cit.), è stata

attribuita alla competenza legislativa e amministrativa della Regione

valgono anche per la competenza in questione, il cui esercizio da parte

della Regione risponde al fine di assicurare che l'organizzazione e

l'attuazione del servizi di anestesia, con le esigenze proprie di essi,

corrisponda, come per gli altri servizi sanitari, alle condizioni

particolari e agli interessi propri della Regione, obbiettivamente

valutabili dai suoi organi.

Né è esatto che le nomine di cui trattasi non attengano alla fase

organizzativa ma a quella in cui viene ad esistenza il servizio di

anestesia. A parte la considerazione che la competenza di cui si

discute non riguarda necessariamente concorsi per posti di nuova

istituzione, è da tener presente che l'esercizio di essa si concreta

nella scelta dei componenti le commissioni, entro categorie determinate

dalla legge; in un atto, cioè, essenzialmente di ordinaria

amministrazione, la cui emanazione si inquadra e si coordina con le

altre funzioni della Regione in materia sanitaria: funzioni di

amministrazione attiva e di vigilanza e tutela sugli enti ospedalieri

(art. 3 decreto n. 1111 cit.), le quali, nell'ambito della Regione,

investono l'intero settore sanitario, e richiedono un unitario e

coordinato svolgimento da parte degli organi regionali, salve ile

comuni garanzie di legittimità del loro operato.

4. - Gli esposti motivi escludono inoltre che la nomina delle

commissioni in discorso rientri fra le attribuzioni riservate allo

Stato dal secondo comma dell'art. 1 del decreto n. 1111 del 1956.

In proposito è da osservare che tale decreto non poteva aggiungere

altri limiti alla competenza regionale, diversi da quelli posti dallo

Statuto e non desumibili dalle sue norme, di natura costituzionale,

alla cui attuazione il decreto era destinato. In particolare, non

poteva porre del limiti che non derivassero dai principi informatori

della legislazione dello Stato e che non fossero diretti ad assicurare

una tutela di interessi generali realizzabili esclusivamente dallo

Stato stesso.

Pertanto, l'art. 1 del detto decreto, dopo aver disposto nel primo

comma il trasferimento alla Regione delle attribuzioni dell'Alto

Commissariato, col far salve, nel secondo comma, le attribuzioni dello

Stato, non può essersi riferito che a quelle attribuzioni

corrispondenti a particolari esigenze di tutela della salute pubblica e

di assistenza sanitaria, che richiedano l'uniforme intervento dello

Stato su tutto il territorio nazionale o non siano suscettibili di

valutazioni locali, né di essere soddisfatte mediante l'azione degli

organi regionali. Se così non fosse, non si vede quali attribuzioni

sarebbero passate alla Regione.

Ma nel caso in esame si è fuori della predetta ipotesi. La

scelta, entro categorie prestabilite dalla legge, del componenti le

commissioni del concorsi per anestesisti non si concreta, infatti, in

un provvedimento che possa incidere sulla tutela della sanità pubblica

nell'intero territorio dello Stato, né implica una difformità di

attuazione dell'assistenza sanitaria nel territorio della Regione

rispetto al restante territorio nazionale. Non ha perciò fondamento la

preoccupazione, avanzata dalla difesa della Presidenza del Consiglio,

di eventuali disarmonie nell'azione amministrativa dello Stato e della

Regione nel settore dell'assistenza sanitaria, e dell'assistenza

anestetica in ispecie, a prescindere dalla notoria diffusione che i

sistemi di anestesia e le specializzazioni relative hanno avuto

successivamente alla legge 9 agosto 1954.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione siciliana la nomina delle

commissioni giudicatrici del concorsi banditi in Sicilia per medici

anestesisti ospedalieri, e annulla i provvedimenti del Ministero della

sanità indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCEELI

ANTONIO MANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHELLI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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