Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto

legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, contenente

sanzioni contro il fascismo, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio

1962 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra

Grendene Pietro e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta

al n, 152 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione

delle finanze;

udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione

delle finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza del 10 settembre 1945 la Corte straordinaria di assise

di Padova condannò Peroni Antonio, imputato del reato di cui all'art.

58 del Codice penale militare di guerra in relazione all'art. 5 del

decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, alla pena

di anni undici di reclusione e alla confisca dei beni in applicazione

dell'art. 9 del citato decreto. In esecuzione di tale sentenza

l'Intendente di finanza di Padova, con provvedimento 22-24 marzo 1956,

ha intimato a Grendene Pietro il rilascio di un immobile che a

quest'ultimo era pervenuto dal Peroni attraverso altri acquirenti. Il

Grendene è insorto contro tale provvedimento convenendo in giudizio,

dinanzi al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione finanziaria e i

coniugi Bonaldi Mario e Gnudi Adalgisa, che quell'immobile avevano

acquistato dal Peroni e poi rivenduto al Grendene stesso. A seguito di

dichiarazione di incompetenza per territorio il giudizio fu riassunto

dinanzi al Tribunale di Padova, il quale ha sollevato d'ufficio la

questione di legittimità dell'art. 9 del citato decreto 27 luglio

1944, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione ritenendola

influente ai fini del giudizio, ed ha rimesso gli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti private,

all'Amministrazione finanziaria e al Presidente del Consiglio dei

Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 201

del 27 luglio 1963. Si sono costituiti l'Amministrazione delle finanze

in persona del Ministro pro tempore e il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,

la quale ha depositato due distinte ma identiche memorie entrambe in

data 9 ottobre 1963. Il Grendene Pietro ha depositato una memoria di

costituzione il 2 novembre 1963, e pertanto fuori termine.

Secondo il Tribunale di Padova, l'art. 9 avrebbe configurato

un'autonoma figura di reato punita con la confisca, da intendersi come

pena patrimoniale. Nella ipotesi dell'art. 9, la confisca non avrebbe

carattere di sanzione civile, difettando l'estremo del danno da

risarcire; né di misura di sicurezza, non rispondendo essa ad alcuna

funzione di prevenzione; né, infine, di sanzione amministrativa, non

ricorrendo alcun illecito amministrativo.

Ma, così fissata, secondo l'ordinanza, la natura di sanzione

penale della confisca prevista dalla norma impugnata, quest'ultima si

rivelerebbe in contrasto con gli artt. 25 e 27 della Costituzione, in

quanto violerebbe il principio della irretroattività della legge

penale.

Il Tribunale osserva infine che la questione di legittimità così

sollevata sarebbe rilevante nei confronti della controversia portata al

suo esame in quanto la eventuale illegittimità della norma impugnata

comporterebbe la nullità della confisca e determinerebbe quindi il

rigetto delle pretese avanzate dall'Amministrazione finanziaria.

L'Avvocatura generale dello Stato contesta in primo luogo la

rilevanza della questione. Il rapporto concernente la confisca

dell'immobile, per il quale è insorta la controversia di merito, si

sarebbe esaurito con la sentenza 10 settembre 1945 della Corte

straordinaria di assise di Padova, essendosi su di essa formato il

giudicato, a seguito di sentenza della Cassazione del 5 aprile 1946,

prima dell'entrata in vigore della Costituzione, con la conseguente

assoluta preclusione di ogni ulteriore questione in ordine alla

confisca.

Nel merito, l'Avvocatura osserva poi che la questione è stata

sollevata dal Tribunale di Padova sul presupposto che la confisca di

cui alla norma impugnata sia una sanzione penale, presupposto

infondato, in quanto la Corte costituzionale con sentenza n. 29 del 25

maggio 1961 ha ravvisato nella confisca preveduta dalle leggi sulle

sanzioni contro il fascismo (e cioè dal D.L.L. 27 luglio 1944, n.

159, e successivi provvedimenti) la natura di una sanzione

amministrativo-finanziaria a carattere restitutorio e riparatorio.

Nella memoria depositata fuori termine la difesa del Grendene ha

invece particolarmente insistito sulla tesi secondo cui la questione

attualmente in esame verterebbe su di una figura di confisca del tutto

diversa da quella che fu oggetto di tale sentenza; ed in questo senso

ha sostenuto che non potrebbero avere qui ingresso le argomentazioni

alle quali la Corte si rifece allora per negare carattere di sanzione

penale alla confisca di cui all'art. 1 del D.L.L. 26 marzo 1946, n.

134.

L'Avvocatura dello Stato ha replicato con altra memoria depositata

il 6 febbraio 1964. Dopo aver fatto presente che la costituzione in

giudizio del Grendene è avvenuta fuori termine e dopo aver insistito

sulla eccezione di irrilevanza della questione, osserva che, se in

dottrina e in giurisprudenza vi è stato in passato qualche dubbio in

ordine alla natura della confisca di cui all'art. 1, dubbi poi superati

con la citata sentenza della Corte costituzionale, che ha escluso

trattarsi di sanzione penale, a maggior ragione dovrebbe pervenirsi ad

analoga conclusione relativamente alla confisca prevista dalla norma

impugnata, concordemente sempre qualificata come sanzione civile

speciale.

Non sarebbe, ad ogni modo, esatta la tesi della difesa del Grendene

secondo cui non potrebbero essere validi in questa sede gli argomenti

che portarono la Corte a quella pronuncia, perché anzi quei caratteri

di indipendenza ed autonomia rispetto all'azione penale verrebbero

ancor più in evidenza per la confisca di cui all'art. 9. Questa è

infatti applicabile anche dopo la estinzione del reato, e quindi nei

confronti degli eredi e degli aventi causa del colpevole, secondo

l'espresso disposto, oltre che della stessa norma impugnata, dell'art.

1 del D.L.L. n. 134, modificato dall'art. 1 del D.L. C. P. S. 19

novembre 1946, n. 392. Considerato in diritto :

Sulla eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello

Stato, secondo la quale sarebbe preclusa ogni possibilità di rimettere

in discussione il provvedimento di confisca, in quanto il relativo

rapporto si sarebbe esaurito per effetto di un giudicato validamente

formatosi sotto il precedente ordinamento costituzionale, la Corte

osserva che la eccezione riguarda evidentemente la rilevanza della

questione, come del resto esplicitamente si riconosce nella memoria

della stessa Avvocatura in data 27 marzo 1964. Pertanto, la Corte non

può che prendere atto che la rilevanza è stata riconosciuta e

motivata nell'ordinanza di rimessione.

Nel merito la questione non è fondata.

Con sentenza n. 29 del 1961 questa Corte ha ritenuto, conformemente

alla varia disciplina giuridico-positiva dell'istituto, che la confisca

non si presenta sempre di eguale natura e in unica configurazione, ma

assume, in dipendenza delle diverse finalità che la legge le

attribuisce, diverso carattere, che può essere di pena come anche di

misura non penale.

Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo esprime l'avviso che

alla confisca di cui all'art. 9 del D.L.L. 27 luglio 1944 sia stato

attribuito carattere di vera e propria pena, in corrispondenza di una

autonoma figura di reato che la norma avrebbe creato. E poiché i

comportamenti costitutivi di tale reato sono anteriori alla norma

stessa, ciò importerebbe violazione del principio della

irretroattività della legge penale, riaffermato dall'art. 25, secondo

comma, della Costituzione.

È da premettere che la interpretazione del giudice a quo, secondo

la quale alla confisca sarebbe stato attribuito dall'art. 9 carattere

di pena, si pone in contrasto con l'orientamento in definitiva

affermatosi nella giurisprudenza, specialmente con la sentenza della

Cassazione a Sezioni unite del 14 febbraio 1948 (ribadita da numerosi

successivi pronunciati), con cui il carattere di pena fu nettamente

escluso, in conformità, del resto, con la prevalente dottrina. A parte

però questi significativi orientamenti, è il testo medesimo dell'art.

9 che presenta, ad avviso della Corte, elementi sufficienti per

confermare la predetta interpretazione. L'ordinanza di rimessione

ritiene di poter fare addebito alla norma impugnata di una formulazione

poco felice. Anche a voler ritenere fondato un siffatto apprezzamento,

è tuttavia innegabile che dal testo della norma risulta ben certo: che

la confisca dei beni è disposta "senza pregiudizio dell'azione

penale"; che "nel caso di azione penale" la confisca è pronunciata

dall'autorità giudiziaria che emette la condanna; e, "in caso

diverso", dal Tribunale competente per territorio, su richiesta

dell'Alto Commissariato. Da ciò risulta evidente, a parte la

discutibile esattezza dei termini, che la confisca può essere disposta

anche indipendentemente dall'azione penale, anche quando questa non

possa essere promossa o proseguita per l'avvenuta morte del reo, e per

conseguenza anche contro gli eredi ed aventi causa (nel caso esaminato

dalla citata sentenza della Cassazione a Sezioni unite la confisca era

stata disposta contro gli eredi di persona già deceduta all'entrata in

vigore della norma). Ciò è più che sufficiente per escludere che con

la norma impugnata la confisca abbia assunto natura di pena, avendo la

pena carattere strettamente personale, e non potendo pertanto incidere

su soggetti diversi dal reo. A tal proposito la Corte non può che

riportarsi alle considerazioni già svolte nella già citata sentenza

n. 29 del 1961; vale a dire che le disposizioni relative alle sanzioni

contro il fascismo non contengono, né nel testo né nella eccezionale

ragione e finalità loro, nulla che comunque significhi una brusca

interruzione del principio della personalità della pena, nettamente

poi riaffermato dall'art. 27 della Costituzione. Pertanto, giacché la

confisca disposta con l'art. 9 del D.L.L. 27 luglio 1944, sebbene

riferibile ai comportamenti di un dato soggetto, è tale da potersi

disporre anche contro soggetti diversi e anche al di fuori dell'azione

penale, è una misura cui non può essere riconosciuto carattere di

pena. Per conseguenza essa non dà luogo a violazione del principio

della irretroattività della legge penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del

Tribunale di Padova del 14 luglio 1962, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27

luglio 1944, n. 159, in riferimento agli artt. 25 e 27 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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