Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1961 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge

riapprovato dal Consiglio provinciale di Bolzano, in sede di rinvio,

nella seduta del 6 ottobre 1960 recante "norme sulla parità dei gruppi

linguistici nelle radiotrasmissioni", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 27 ottobre 1960,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 novembre

1960 ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1960.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 7 giugno 1961 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per il

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 27 ottobre 1960 al Presidente della

Regione Trentino - Alto Adige e al Presidente della Giunta provinciale

di Bolzano il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che

questa Corte disponga l'annullamento, previa dichiarazione di

illegittimità costituzionale, del disegno di legge (riapprovato dal

Consiglio provinciale di Bolzano, in sede di rinvio, nella seduta del 6

ottobre 1960) recante "norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle

radiotrasmissioni" e rivolto, secondo si legge nel suo primo articolo,

a salvaguardare, ai sensi dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946

tra l'Italia e l'Austria, il carattere etnico e lo sviluppo culturale

del gruppo di lingua tedesca ed a garantire la effettiva parità tra i

gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nel campo delle

comunicazioni radio e televisive, effettuate nel territorio della

Provincia di Bolzano, in considerazione della situazione di monopolio

della R. A. I. Siffatto scopo il disegno di legge vuole conseguire

disponendo, anzitutto, che spetta alla Giunta provinciale, con

l'ausilio di appositi organi tecnici, approvare l'orario ed i programmi

delle comunicazioni radio e televisive delle stazioni locali e vigilare

sulla loro attuazione (art. 2), che, inoltre, alla direzione ed

esecuzione di tali programmi in lingua tedesca, italiana e ladina debba

essere assunto o incaricato un congruo numero di personale

appartenente al rispettivo gruppo linguistico (art. 3), con l'obbligo

per la R.A.I. di prendere accordi con i predetti organi tecnici (artt.

3 e 4); stabilendo, infine, sanzioni amministrative a carico della

R.A.I.in caso di inosservanza delle suddette norme ed altresì di

quelle del regolamento che sarà emanato in base ad esse (art. 5), e

richiamando per ogni altra disciplina il D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n.

428 (art. 6).

A motivo del ricorso si deduce: 1) che il disegno di legge

impugnato, in quanto pretende di dare esecuzione all'accordo 5

settembre 1946, viola gli artt. 95 e 4 Statuto Trentino-Alto Adige, in

relazione ai principi fondamentali della Costituzione, che riservano

allo Stato la stipulazione, la ratifica e l'esecuzione dei trattati e

degli accordi internazionali, escludendo ogni competenza della

Provincia in ordine all'esecuzione stessa; 2) che, mancando del pari la

competenza della Provincia nella materia dell'uso delle lingue tedesca

e latina nella vita pubblica e nei pubblici servizi, la disciplina che

si vuole effettuare dell'uso medesimo nelle radiotrasmissioni viola le

norme di cui al titolo X dello Statuto speciale, in relazione anche

alle norme del titolo XIV del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, dei DD.LL.

22 dicembre 1945, n. 825, e 27 ottobre 1945, n. 775, nonché del

DD.LL.C.P.S. 8 novembre 1946, n. 528, e 16 marzo 1947, n. 555; 3) che

la Provincia è, altresì, priva di competenza per ciò che riguarda le

teleradiocomunicazioni, è non può in nessun modo interferire nei

pubblici servizi, la cui gestione è affidata al Ministero delle poste

e delle telecomunicazioni. Dal che si argomenta che il disegno di legge

incorre nella violazione degli artt. 4, n. 14, e 5, n. 6, Statuto

Trentino - Alto Adige, in relazione agli artt. 30 e 31 D.P.R. 30 giugno

1951, n. 574; violazione tanto più grave in quanto, in contrasto con

il chiaro disposto dell'art. 31 cit., si viene ad interferire nella

concessione in atto alla R.A.I.-T.V. per l'esercizio, in regime di

monopolio, dei servizi radiotelevisivi; 4) che la materia disciplinata

dalla Provincia non potrebbe rientrare in quelle ad essa attribuite dai

nn. 4 e 5 dell'art. 11, non avendo la radiodiffusione nulla in comune

con "gli usi e costumi locali", né con le "istituzioni culturali"

(peraltro espressamente limitate alle biblioteche, accademie, istituti

e musei), né con le "manifestazioni artistiche locali". Queste materie

non comprendono le radiotelecomunicazioni, che, come mezzo strumentale,

sono attribuite all'esclusiva competenza: degli organi centrali dello

Stato; 5) che, in ogni caso, il disegno esorbita dai limiti indicati

nell'art. 4 St. anche perché non rispetta gli interessi nazionali. Il

servizio delle radiodiffusioni, infatti, non può perdere il suo

carattere nazionale, specie in relazione alla limitatezza delle

frequenze ed agli impegni internazionali assunti nel campo delle

telecomunicazioni. L'approvazione, da parte della Giunta provinciale,

degli orari e dei programmi radiotelevisivi interferirebbe certamente

nell'attuazione dei programmi di carattere nazionale, privando i

radioascoltatori residenti in quel territorio della possibilità di

ascoltarli; 6) che, infine, pure se si volesse ammettere in ipotesi una

competenza provinciale, il disegno di legge sarebbe sempre illegittimo,

perché stabilisce competenze provinciali per funzioni che gli artt. 2

e 8 del D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, attribuiscono allo Stato,

senza che vi sia stato il previo trasferimento alla Provincia le

competenze stesse con apposite norme di attuazione.

Il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte

costituzionale è stato effettuato il 3 novembre 1960 e di esso si è

data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 19

novembre 1960, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino

- Alto Adige n. 51 del 15 novembre 1960.

La Provincia di Bolzano - in persona del suo Presidente, Alois

Pupp, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Guarino e presso di

lui elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia n. 4, come da mandato

speciale n. 34025 del 15 novembre 1960 per notar Francesco Longi - si

è costituita in giudizio, depositando le proprie deduzioni in

cancelleria il 21 novembre 1960.

Osserva la difesa della Provincia, in ordine al primo motivo del

ricorso, che gli accordi di Parigi sono stati menzionati solo allo

scopo di chiarire lo spirito informatore del disegno e la sua

conformità agli impegni internazionali, sicché la loro menzione non

può dar luogo ad illegittimità costituzionale, e che in ogni caso il

giudizio deve rivolgersi al contenuto obbiettivo del provvedimento non

già alla motivazione ad esso estranea.

Sul secondo motivo, se ne fa rilevare la inammissibilità, non

essendo state specificate le norme di cui si assume la violazione e non

essendo state indicate le ragioni per le quali questa sussisterebbe.

Peraltro, il richiamo al titolo X dello Statuto, come alle norme di

attuazione contenute nel titolo XIV del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,

non è pertinente perché la legge impugnata non si riferisce ai

rapporti tra i cittadini di lingua tedesca e la R.A.I. (che rimangono

assoggettati alle norme comuni) ma esclusivamente al contenuto delle

radiotrasmissioni. In ogni caso quel richiamo dimostrerebbe il

contrario di quanto pretende lo Stato. Infatti, dall'art. 71 del D.P.R.

n. 574 si desume una esplicita giustificazione della legge impugnata

per l'obbligo che impone all'uso della lingua tedesca nei rapporti

orali con i cittadini italiani di lingua tedesca, e che importa di

conseguenza anche l'altro obbligo dell'utilizzazione di questa lingua

nelle radiotrasmissioni dedicate ai cittadini medesimi, risolvendosi

queste precisamente in una relazione svolta oralmente. Nell'ipotesi,

poi, di una diversa interpretazione del titolo XIV del D.P.R. n. 574

del 1951, che conduca a ritenere la illegittimità costituzionale della

legge impugnata, la difesa della Provincia solleva, in via

pregiudiziale, la questione di legittimità costituzionale delle norme

contenute in detto titolo XIV, per violazione degli artt. 1, 2, 82, 84

Statuto T-A.A. e 6 della Costituzione.

Sul terzo motivo si deduce come sia da escludere la pretesa

interferenza nella materia delle comunicazioni, perché la legge

impugnata non riguarda la disciplina tecnica della radiotelevisione,

bensì il contenuto dei programmi e le modalità di accesso a detto

mezzo, ciò che appartiene non già alla materia delle comunicazioni,

bensì a quella della libera manifestazione del pensiero, come si

evincerebbe anche dalla sentenza di questa Corte n. 59 del 1960. Che se

poi si intendesse attribuire agli artt. 30 e 31 del decreto 30 giugno

1951, n. 574, il significato di riserva allo Stato anche della

disciplina della libertà di manifestazione del pensiero e di

formazione culturale attraverso la radiotelevisione, queste norme

sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dello Statuto

del Trentino - Alto Adige, e, pertanto, se ed in quanto da esse lo

Stato pretenda far derivare l'illegittimità della legge impugnata,

viene proposta in via incidentale la questione della loro

illegittimità costituzionale.

Con riferimento al quarto motivo si fa, poi, osservare come la

legge in esame trova fondamento nelle competenze legislative attribuite

alla Provincia dai nn. 2, 4 e 5 dell'art. 11 dello Statuto. Dovendosi

muovere dal principio che l'interpretazione delle norme statutarie sia

da effettuare con riferimento alle esigenze cui esse sono rivolte, in

aderenza al criterio dello sviluppo delle autonomie locali consacrato

nell'art. 5 Cost., e vien meglio riaffermato, per le Regioni a Statuto

speciale, dal disposto dell'art. 116 Cost., e tenuto conto che, per

quanto concerne la Provincia di Bolzano, l'esigenza fondamentale voluta

tutelare dallo Statuto, in applicazione degli accordi di Parigi, è

costituita dalla salvaguardia del carattere etnico e dello sviluppo

culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca, si deve giungere

alla conclusione che le tre competenze in materia di usi e costumi

locali, di istituzioni culturali di carattere provinciale, di

istruzione e di manifestazioni artistiche locali, considerate dal

predetto articolo, e da ritenere fra loro strettamente connesse,

indirizzate come sono a tutelare nel loro complesso le esigenze dei

gruppi etnici locali, risultano validamente esplicate dalla legge

impugnata in un campo come quello delle trasmissioni radiotelevisive,

le quali più efficacemente interferiscono sul carattere e sulla

cultura, in senso lato, di un gruppo etnico.

Si fa, inoltre, osservare come le dette tre competenze sono tali da

giustificare la legge, anche ove si voglia considerare ognuna di esse

separatamente dalle altre. Infatti, è pacifico che gli spettacoli

radiotelevisivi costituiscono "manifestazioni artistiche", e poiché la

legge si riferisce solo a quelle fra esse localizzate nel territorio

della Provincia (come risulta in modo certo dal fatto che essa riguarda

le sole stazioni locali) non appare dubbia la sua conformità alle

norme statutarie. Ugualmente non è contestabile che la

radiotelevisione dia luogo ad una istituzione culturale, ai sensi

dell'art. 11, n. 4. Ed infine non può disconoscersi alla medesima il

carattere di mezzo di istruzione.

Si aggiunge, poi, che la legge impugnata è giustificata anche in

base all'art. 21 della Costituzione. La tutela che essa vuole

effettuare, in condizione di parità, delle esigenze culturali ed

etniche dei vari gruppi linguistici coesistenti nella Provincia è,

infatti, espressione del diritto alla libera manifestazione del

pensiero con ogni mezzo di diffusione, e, quindi, pure attraverso la

radio e la televisione.

Infine, quanto al rilievo dello Stato che, anche ammessa la

competenza della Provincia, essa non potrebbe essere esercitata finché

non siano state emanate le norme di attuazione necessarie per il

trasferimento agli organi provinciali delle funzioni in materia

esercitate attualmente da organi statali secondo dispone il D.L.C.P.S.

3 aprile 1947, n. 428, la difesa della Provincia, dopo avere osservato

che le norme di attuazione vincolano l'esercizio dei poteri

amministrativi e non anche di quelli legislativi, solleva in via

incidentale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

8 di quel decreto, nonché degli artt. 1 e 168 del Codice postale, per

il caso che si volesse far derivare da queste norme la illegittimità

della legge in esame. In proposito, essa afferma che per la radio non

sussistono le ragioni che hanno indotto questa Corte a dichiarare

costituzionale il monopolio della televisione; e ciò perché per la

medesima si deve tener conto, oltre che del costo relativamente basso

dei programmi, della possibilità di assegnazione di un maggior numero

di frequenze, e, nell'ambito della stessa frequenza, della compresenza

di numerose stazioni locali di media e piccola potenza, senza pericoli

di interferenze fra loro, o con altre stazioni. Sicché,

nell'impossibilità di invocare l'art. 43 Cost. a sostegno del

monopolio, quest'ultimo risulta in contrasto con l'art. 21.

L'incostituzionalità del decreto legislativo del 1947 è poi

sostenuta con riguardo e al citato art. 21 Cost. e agli artt. 1, 2, 82,

84 Statuto Trentino - Alto Adige, perché esso non disciplina l'uguale

accesso ai mezzi radiotelevisivi di tutti i cittadini e in particolare

degli esponenti, nella Provincia di Bolzano, dei vari gruppi etnici.

Con memoria depositata il 17 maggio, l'Avvocatura dello Stato

prende preliminarmente in considerazione le questioni sollevate in via

incidentale dalla difesa regionale perché siano dichiarate illegittime

sia le norme contenute nel tit. XIV e negli artt. 30 e 31 D.P.R. 30

giugno 1951, n. 574 (per contrasto con gli artt. 1, 2, 82, 84 St. e 6

Cost.); e sia ancora degli artt. 1 e 168 Codice postale, nonché del

D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428 (per violazione degli artt. 6 e 21

Cost., 1, 2, 82, 84 dello Statuto).

In ordine a tali eccezioni l'Avvocatura osserva come esse siano

inammissibili sotto molteplici profili. E ciò, anzitutto, in

considerazione del difetto di ogni interesse da parte della Provincia a

far valere le eccezioni stesse. Infatti, la legge impugnata lungi dal

contrastare, presuppone il mantenimento del monopolio radiotelevisivo e

tende solo a sostituire la Provincia allo Stato nell'esercizio del

medesimo, sicché l'eliminazione del monopolio in parola, quando ne

fosse dichiarata l'incostituzionalità, farebbe cadere la legge stessa.

Si aggiunge che, per quanto riguarda il monopolio televisivo, la

Corte con la sentenza n. 59 del 1960 ne ha ammesso la

costituzionalità, e su questo punto nessun rilievo muove la difesa

della Provincia. E poiché il disegno di legge impugnato pretende di

disciplinare anche l'esercizio di tale mezzo di diffusione, l'eventuale

dichiarazione di incostituzionalità del monopolio radiofonico non

varrebbe ad evitare a carico del disegno medesimo la censura di

invadenza nella sfera di competenza riservata allo Stato.

Le eccezioni si palesano, poi, irrilevanti quando si tenga presente

che presupposto per l'incidente di costituzionalità di una norma di

legge, nel corso di un giudizio avanti alla Corte relativo alla

legittimità costituzionale di altra norma di legge ordinaria, è che

la prima concorra (insieme ad una norma costituzionale) a formare la

premessa maggiore del sillogismo in cui si concreta il giudizio di

costituzionalità: il che può avvenire quando essa ne completi il

dettato, o ponga in essere uno dei principi dell'ordinamento nazionale

limitativi della potestà legislativa regionale o provinciale. Tale

ipotesi non si verifica né nei confronti delle norme del Codice

postale e del D.L. 428 del 1947, né in quelli delle norme di

attuazione di cui al D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, perché il

giudizio sulla competenza della Provincia è da effettuare

esclusivamente sulla base degli artt. 11 e 12 dello Statuto, i quali

elencano in modo tassativo i casi di competenza legislativa della

Provincia.

Subordinatamente, l'Avvocatura dello Stato fa valere l'infondatezza

nel merito della questione di costituzionalità. Infatti, gli artt. 30

e 31 delle norme di attuazione non contengono alcuna discriminazione in

relazione al gruppo linguistico di appartenenza, né per quanto attiene

alle trasmissioni, né per ciò che riguarda il personale della

R.A.I.-TV, e neppure riguardano l'uso della lingua tedesca e ladina

nella vita pubblica, sicché non possono dar vita ad alcun contrasto

con l'art. 2 St., rivolto a garantire la parità di diritto dei

cittadini dei vari gruppi linguistici, e neppure con gli artt. 82 e 84

St. relativi all'uso della lingua da parte delle minoranze etniche

nella vita pubblica e nei rapporti con organi ed uffici della

Provincia.

D'altra parte, la statualità del servizio televisivo esige che

ogni settore della sua organizzazione, ivi compreso il contenuto dei

programmi, competa di diritto e di fatto allo Stato. Lo Stato ha

validamente dato il servizio in concessione, e la Provincia non ha

potere d'interferirvi, ancorché avesse competenza in materia.

Passando nel merito del ricorso l'Avvocatura richiama la sentenza

di questa Corte n. 1 del 1961, che ha riaffermato il principio,

risultante dal titolo X dello Statuto, della esclusività della

competenza statale in ordine all'uso della lingua, quale che sia la

materia con riferimento alla quale l'uso stesso debba essere regolato.

Dalla stessa sentenza, poi, trae argomento per respingere la tesi

dell'ente secondo cui l'indicazione delle materie contenuta nelle norme

statutarie dovrebbe essere interpretata secondo un criterio

strumentale, così da comprendere ogni competenza finalisticamente

indirizzata all'esercizio delle medesime, e sostiene che, invece,

l'indicazione risultante dai nn. 2, 4 e 5 dell'art. 11, è così netta

e ben delineata da precludere ogni estensione ai programmi

radiotelevisivi, e soprattutto alla lingua da usare nella loro

emissione. In particolare, osserva che l'istruzione, di cui al n. 2, è

quella che si impartisce nelle scuole; che i programmi televisivi non

s'identificano con le manifestazioni artistiche, tanto meno locali,

come sono quelle alle quali ha riguardo il n. 5; e, infine, che la

R.A.I. - TV non può definirsi un istituto culturale a carattere

locale, del tipo considerato al n. 4.

Dopo aver riaffermato quanto già dedotto in ordine alla mancanza

delle norme di attuazione e alla lesione dell'interesse nazionale,

conclude chiedendo l'annullamento del disegno di legge impugnato.

Anche la difesa della Provincia ha in data 25 maggio depositato una

memoria illustrativa. Essa fa precedere all'esame dei singoli motivi di

ricorso delle considerazioni di carattere generale. Dopo aver premesso

che la Costituzione, lungi dal contrapporre l'unità all'autonomia, ha

considerato quest'ultima come una forma di estrinsecazione della prima,

mette in rilievo come nei confronti del Trentino - Alto Adige

l'autonomia debba avvalersi di una doppia tutela, corrispondente alle

due specie della medesima, quali sono considerate dalla Costituzione;

quella propria degli enti locali e l'altra riguardante le formazioni

sociali, rappresentate nella specie dai gruppi etnici che ivi

coesistono, ed aggiunge che tale tutela deve estrinsecarsi nel creare

le condizioni obiettive le quali consentano ad enti e formazioni il

godimento effettivo dell'autonomia medesima.

Passando alla confutazione dei motivi di impugnativa la difesa

della Provincia contesta che la legge che ne è oggetto abbia

disciplinato l'uso della lingua, essendosi, invece, proposto solo di

realizzare una connessione fra il servizio radiotelevisivo ed i gruppi

di lingua tedesca e ladina, allo scopo di assicurare la parità

effettiva del suo godimento da parte di quanti entrano a comporli.

Quanto, poi, alla censura di invasione della competenza statale, fa

osservare come si renda necessario distinguere il monopolio del mezzo

radiotelevisivo, considerato sotto l'aspetto tecnico, da quello della

sua utilizzazione: il primo ha la sua ragion d'essere proprio in quanto

assicuri a tutti la concreta utilizzabilità dello strumento diffusivo,

secondo è stato affermato da una recente pronuncia della Corte

costituzionale della Repubblica federale tedesca. Si mette, poi, in

rilievo come la sentenza di questa Corte n. 59 del 1960 ha statuito

l'obbligo per lo Stato di assicurare a tutti la possibilità di usare

del servizio radio per la manifestazione del pensiero e la conseguente

esigenza di leggi dirette a disciplinare tale uso: leggi che si

dovrebbero ritenere possibili sia allo Stato che alle Regioni o

Provincie.

Dalla stessa sentenza n. 59 la difesa trae, poi, argomento di

conferma della tesi da essa sostenuta, secondo cui la radiotelevisione

è un'istituzione culturale, manifestandosi pel suo tramite la cultura

di un corpo sociale nella sua unità. Tale principio non può non farsi

valere anche nei confronti di qualsiasi collettività minore, com'è

per esempio il gruppo etnico. Se il gruppo di lingua tedesca ha diritto

alla salvaguardia del proprio sviluppo culturale secondo le

caratteristiche etniche, e se la televisione è strumento idoneo a tale

sviluppo, deve concludersi che la disciplina del suo uso rientra nella

fattispecie prevista nel n. 4 dell'art. 11 dello Statuto, che, appunto,

ha riguardo alle istituzioni culturali aventi carattere provinciale:

senza che a ciò possa fare ostacolo l'enumerazione delle istituzioni

culturali contenuta nel citato art. 11, n. 4, perché la medesima non

riveste carattere tassativo. Inoltre, la competenza della Provincia

può dedursi anche dal n. 5 dello stesso articolo, dato che le

trasmissioni radio sono adoperate, almeno in parte, ma in larga misura,

per divulgare manifestazioni artistiche. Né potrebbe sostenersi che le

riproduzioni sono diverse dalle manifestazioni cui si riferisce l'art.

11 poiché il termine "manifestare" è adoperato da questo nel senso di

rendere pubblico, indipendentemente dal modo in cui ciò avvenga.

Non varrebbe, poi, obiettare che il servizio di radiodiffusione ha

sempre carattere nazionale, poiché lo stesso ente radiofonico

distingue le sue trasmissioni secondo che abbiano carattere nazionale o

locale: e quelle cui si riferisce la legge impugnata assumono

quest'ultimo carattere, essendo limitate alla popolazione della

Provincia e diffuse da stazioni colà poste, senza alcuna interferenza

sui programmi nazionali.

Passando, infine, ad illustrare alcune delle questioni di

legittimità costituzionale sollevate in via incidentale (omettendo di

considerare quelle che nelle deduzioni erano state rivolte contro le

norme di attuazione approvate con il decreto n. 574 del 1951), la

difesa contesta, anzitutto, l'obiezione avversaria circa il difetto di

interesse a sollevarle da parte della Provincia, desunta dal fatto che

la legge impugnata dà per ammesso il monopolio statale, ed a tal'uopo

fa considerare che l'interesse della Provincia sta nel negare

l'allegato carattere di servizio pubblico nazionale dell'attività

radiotelevisiva, mentre le è indifferente la questione della

proprietà degli impianti o la natura del monopolio esercitato dalla R.

A. I, monopolio che, poi, non verrebbe meno di fatto anche nel caso di

accoglimento dell'eccezione.

Quanto alla prima eccezione, rivolta contro l'art. 1 D.L.C.P.S. n.

428 del 1947, osserva come, ove si ammetta che esso sancisca

l'esistenza di un solo concessionario per quanto riguarda la parte

culturale delle trasmissioni, non potrebbe desumere la sua

giustificazione dall'art. 43, ed, invece, verrebbe a porsi in contrasto

con l'art. 21 della Costituzione.

La seconda questione, riferentesi all'art. 8 del predetto decreto,

è subordinata alla precedente, poiché, quando fosse ritenuta regolare

l'unicità della concessione, verrebbe in rilievo la

incostituzionalità della sottoposizione dei programmi

all'autorizzazione di un organo centrale, com'è il Ministro delle

poste, per la lesione che da ciò deriva alle autonomie locali.

Infine, l'eccezione rivolta contro gli artt. 1 e 168 del Codice

postale poggia sulla considerazione che la pronuncia della Corte circa

la costituzionalità del monopolio televisivo non tocca la questione

che qui si solleva relativa a quello della radio, data la diversità

del mezzo tecnico. Dal che deriva che la legge impugnata potrebbe

essere riconosciuta parzialmente legittima, per lo meno per la parte

riferentesi alla radio.

Conclude facendo presente la possibilità che la decisione del

ricorso possa effettuarsi anche senza addentrarsi nell'esame delle

questioni sollevate, dato che nessuna norma esiste né nel Codice

postale, né nel decreto del 1947, e neppure in quello del 1952 di

approvazione della convenzione con la R.A.I., che imponga a questa di

elaborare programmi solo in modo unitario ed in sede nazionale, ed

esclude l'assoggettamento della programmazione ad una disciplina

locale; e che d'altra parte gli interventi degli organi centrali sono

previsti limitatamente all'approvazione del piano e delle direttive di

massima, lasciando al concessionario una larga discrezionalità. Ed è

nella sfera di tale discrezionalità che intende operare la legge

provinciale, disponendo l'intervento della Giunta nell'approvazione

degli orari e dei programmi delle stazioni locali e ponendo così

rimedio allo stato di cose attuale, caratterizzato dall'affidare a

dirigenti del gruppo etnico italiano la programmazione e la redazione

delle trasmissioni in lingua tedesca.

Conclude chiedendo la reiezione del ricorso prodotto dallo Stato.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti hanno

ribadito, illustrandole, le rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. - La pretesa fatta valere dalla Provincia di Bolzano con la

legge impugnata, di provvedere alla predisposizione dei programmi per

le trasmissioni radio e televisive delle stazioni locali, nonché alla

loro approvazione ed alla vigilanza sull'esecuzione, viene

sostanzialmente fondata sull'art. 11, nn. 2, 4 e 5, dello Statuto

regionale, nella considerazione che la radiotelevisione, in quanto

utilizzabile, secondo il diverso contenuto delle trasmissioni, quale

mezzo di istruzione, oppure di manifestazioni artistiche o o culturali,

deve essere considerata vera e propria "istituzione di cultura", e,

pertanto, la disciplina del suo uso, se localizzata nel territorio

provinciale, è da ritenere compresa in quella delle materie che

l'articolo predetto affida alla potestà normativa della Provincia.

Tale tesi non può essere accolta essendo chiaro che la competenza

provinciale in dette materie (analoghe a quelle previste da altri

Statuti speciali, secondo risulta dall'art. 14, lett. z, Statuto

siciliano, dagli artt. 3, lett. q, e 4, lett. m, Statuto sardo, art. 2,

lett. r e s, Statuto Valle d'Aosta), sia che si consideri con

riferimento a ciascuna di esse o al loro insieme, debba rimanere limi

tata alla creazione o al potenziamento di istituti scolastici o

culturali o artistici i quali appartengano alla disponibilità

dell'ente che intende disciplinarli, senza potersi mai esercitare nei

confronti di mezzi che sono propri di un soggetto diverso.

Così essendo, non interessa accertare se l'elencazione delle

istituzioni culturali di cui al n. 4 del cit. art. 11 rivesta

carattere tassativo o sia suscettibile di estensione. Poiché, anche

ad ammettere quest'ultima ipotesi, l'ampliamento delle fattispecie ivi

considerate si renderebbe possibile solo con riferimento ad altre ad

esse analoghe, mentre analogia non può esservi con istituti sottratti

del tutto al potere della Provincia.

2. - La difesa dell'Ente sostiene che le norme statutarie

richiamate sono da interpretare teleologicamente, con riferimento cioè

alla funzione propria delle competenze in materia, che, secondo risulta

dall'art. 1 della legge impugnata, dovrebbe essere quella della

salvaguardia del carattere etnico e dello sviluppo culturale del gruppo

di lingua tedesca, nonché della garanzia dell'effettiva parità dei

tre nuclei linguistici risiedenti nella zona.

In contrario, è da osservare in primo luogo che, come la Corte ha

avuto occasione di affermare più volte, le competenze normative

attribuite alle Regioni o Provincie autonome sono da contenere entro i

limiti risultanti dalla specificazione delle singole materie elencate

negli Statuti, secondo il contenuto delle medesime da determinare in

base a criteri obiettivi, e non se ne può consentire l'estensione a

rapporti non rientranti nelle medesime, in base alla mera

considerazione dei fini che ne hanno inspirato il conferimento.

Ancor più rilevante, per escludere la fondatezza della tesi della

difesa, è il rilievo dell'esclusività della competenza statale

nell'adozione delle misure, dirette ad assicurare le esigenze collegate

alla varietà dei gruppi etnici in quella parte del territorio statale,

che non possano ricondursi a quelle espressamente attribuite alla

Provincia (e tali non sono, come risulta dall'esame compiuto dell'art.

11, le funzioni che la legge in esame ha voluto esercitare).

Che il Costituente abbia inteso affidare solo allo Stato la

disciplina dell'uso della lingua tedesca, e ciò allo scopo di meglio

effettuare il coordinamento fra l'esigenza della protezione delle

caratteristiche etniche e dello sviluppo culturale di quel gruppo

alloglotta e l'altra della parità del trattamento con gli altri

gruppi, si desume chiaramente dall'art. 84, che ha fatto rinvio alle

disposizioni dello Statuto ed a quelle delle leggi speciali della

Repubblica per la regolamentazione del detto uso "nella vita pubblica".

Formula questa comprensiva di tutte le manifestazioni le quali

implichino contatti con uffici pubblici o con enti dipendenti o

collegati con lo Stato, come sono quelli relativi alla R.A.I., ente

concessionario di un servizio statale.

Nessun dubbio può, poi, sorgere circa il tipo delle "leggi

speciali" richiamate dal detto articolo, poiché, come la Corte ha già

avuto occasione di affermare nella sentenza n. 32 del 1960, la parola

"Repubblica" è adoperata negli Statuti regionali in un significato

diverso da quello che di solito ricorre nel testo della Costituzione, e

cioè per indicare l'organizzazione centrale dello Stato.

Deduzioni in contrario non possono trarsi dall'art. 85 St. o

dall'art. 71 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, poiché questi, nello

svolgere, per determinati effetti, il principio sancito nell'art. 84,

stabiliscono, fra l'altro, che gli organi ed uffici della pubblica

Amministrazione usano nei rapporti orali con cittadini del gruppo

tedesco la lingua parlata da costoro. E chiaro, infatti, come del resto

la stessa difesa della Provincia riconosce, che le trasmissioni

radiotelevisive, anche se si svolgono oralmente, non rientrano

nell'ipotesi prevista dagli articoli citati in quanto non realizzano

rapporti con singoli rivolgendosi, invece, unilateralmente, senza dar

luogo ad alcuno scambio di comunicazione, ad una collettività

indeterminata, qual'è quella formata da tutti coloro che ne effettuano

l'ascolto. In ogni caso, anche ad interpretare diversamente le

disposizioni richiamate, mai potrebbe dedursi dalle medesime che

rapporti del genere siano regolabili dalla legge regionale. Né può

ritenersi influente l'affermazione della difesa della Provincia secondo

cui la legge impugnata non ha inteso disciplinare l'uso della lingua,

bensì solo "effettuare una connessione della radio con i gruppi etnici

onde assicurarne la parità" poiché, a parte la considerazione che

l'allegata connessione si risolve proprio nella disciplina di un

particolare modo di uso della lingua, la garanzia della parità sfugge,

come si è detto, alla competenza dell'ente.

3. - Non diversa è la conclusione alla quale si deve giungere

quando si risalga (come fa la difesa) ai principi costituzionali

dell'autonomia (art. 5) e della protezione delle minoranze (art. 6)

poiché tali principi sono da assumere quali criteri direttivi per il

legislatore, ma non possono giustificare alcuno spostamento dell'ordine

delle competenze.

Tanto meno, poi, un effetto di tal genere potrebbe farsi discendere

dall'accordo di Parigi, essendo incontrovertibile il principio che

affida allo Stato, e solo ad esso, l'esecuzione all'interno degli

obblighi assunti in rapporti internazionali con altri Stati. Principio

in nessun modo derogato dallo Statuto, poiché il rispetto degli

obblighi internazionali sancito nell'art. 4 è posto a limite solo

dell'autonomia della Regione e della Provincia e, quindi, può essere

fatto valere per invalidare le norme emesse da queste in violazione del

medesimo, ma non può mai invocarsi per legittimare l'assunzione, da

parte dei predetti enti, di competenze non previste dalla legge

costituzionale. La Corte ha avuto altre volte occasione (sent. n. 32

del 1960 e n. 1 del 1961) di affermare che all'accordo di Parigi possa

esser fatto riferimento solo, quando occorra, quale sussidio

interpretativo delle norme statutarie dettate, appunto, allo scopo di

dargli esecuzione, mentre è da queste ultime solamente, oltre che da

quelle della Costituzione, che sono da trarre i criteri per la

risoluzione delle questioni relative all'ordine delle competenze.

4. - La difesa della Provincia, ha invocato anche, a sostegno della

legge in esame, il principio della libertà di manifestazione del

pensiero con ogni mezzo, qual'è garantito a tutti dall'art. 21,

sostenendo che la legge predetta deve considerarsi esplicazione del

diritto della Provincia alla divulgazione del proprio pensiero, per la

tutela delle specifiche esigenze locali.

Riguardo alla questione così sollevata, occorre ricordare che la

Corte, con sentenza n. 59 del 1960, ha ritenuto che l'art. 21 non

risulta violato per effetto della riserva a favore dello Stato,

stabilita per i servizi radiotelevisivi dalle leggi vigenti e dalla

conseguente possibilità di farne oggetto di concessione in esclusiva,

e ciò nella considerazione che il diritto di cui all'art. 21, non

implica sempre e necessariamente la pretesa alla disponibilità del

mezzo di diffusione del pensiero, e che anzi, allorché (come si

verifica per gli impianti relativi ai detti servizi) la naturale

limitatezza del mezzo stesso consenta solo a pochi tale disponibilità,

l'accordare allo Stato la esclusività del medesimo, lungi dal

contrastare alle esigenze che l'art. 21 ha voluto tutelare, ne rende

più agevole la soddisfazione, dato che lo Stato, per la posizione in

cui istituzionalmente si trova, può meglio che ogni altro soggetto

assicurare l'accesso di tutti gli interessati, in condizione di

obiettività e di imparzialità, al detto mezzo di comunicazione. Alla

stregua di tale pronuncia la sola pretesa da riconoscere alla Provincia

è quella di richiedere al concessionario delle trasmissioni

radiotelevisive di essere ammessa ad avvalersi della stazione locale, o

anche, eventualmente, delle altre, per trasmissioni da essa proposte,

pur se in lingua tedesca, naturalmente nei limiti e modi già messi in

rilievo dalla citata sentenza, quali sono richiesti dalle esigenze

tecniche e di funzionalità, nonché da quelle del coordinamento dei

programmi.

È vero che la Corte ha affermata l'esigenza di leggi destinate a

meglio disciplinare la possibilità potenzialmente riconosciuta a tutti

di essere ammessi all'utilizzazione del servizio, ma le leggi in tal

senso non possono derivare che dallo Stato, non mai dalle Regioni o da

enti minori, proprio per la ragione messa in rilievo che lo Stato è

l'ente meglio idoneo a disporre in materia con il necessario criterio

di imparzialità.

Ma comunque si pensi di ciò, in nessun caso la legge impugnata

sfuggirebbe alla censura di incostituzionalità dato che, come si è

visto, essa si propone non già di provvedere all'equa distribuzione

dell'uso della stazione locale tra i vari richiedenti, ma, invece, di

effettuare l'attribuzione in esclusiva della disponibilità della

stazione medesima alla Provincia, venendo così a porsi in netta

contraddizione con l'esigenza dedotta dalla Corte dal disposto

dell'art. 21.

Non è, poi, da indugiare sulle affermazioni della difesa circa la

diversità di trattamento che sarebbe da fare alle trasmissioni radio

rispetto a quelle televisive, per effetto della larga disponibilità di

lunghezze d'onda, di cui le prime (a differenza della limitatezza dei

canali possibili per le altre) potrebbero disporre, e della conseguente

possibilità di impianto di molteplici stazioni nella stessa località

senza pericolo che diano luogo ad interferenze fra loro o con altre

stazioni. Infatti, la pretesa di cui alla legge impugnata si rivolge

non già all'istituzione di nuove stazioni radiotrasmittenti, bensì

solo all'uso di quella locale appartenente allo Stato, senza

disconoscere, ed anzi ammettendo, la legittimità del monopolio degli

imianti tecnici da parte di questo, sicché diviene irrilevante ogni

distinzione circa il tipo di trasmissione.

5. - Le considerazioni che precedono sono sufficienti a fare

argomentare l'irrilevanza dell'altra eccezione di incostituzionalità

sollevata in via incidentale dalla difesa della Provincia avverso il

D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, nonché gli artt. 1 e 168 del Codice

postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645. Infatti, tali

eccezioni sarebbero ammissibili solo nell'ipotesi che l'eventuale

dichiarazione di incostituzionalità delle norme contro cui esse si

rivolgono valesse a legittimare il provvedimento impugnato. Ma è

chiaro che tale effetto non potrebbe mai discendere dall'accoglimento

della doglianza fatta valere avverso le leggi predette, poiché se,

come essa richiede, dovesse ritenersi illegittima l'attribuzione allo

Stato dell'uso in esclusiva delle trasmissioni radio, con più forte

ragione un analogo giudizio dovrebbe colpire la legge provinciale, la

quale si propone di sostituire a quello dello Stato un proprio regime

di gestione monopolistica.

Del tutto irrilevante è, poi, quanto la difesa della Provincia

afferma in ordine alla mancanza di ogni norma di legge che imponga alla

R.A.I. di elaborare i programmi in modo unitario e solo in sede

nazionale; circostanza questa dalla quale si dovrebbe, poi, dedurre la

legittimità dell'assunzione da parte della Giunta provinciale del

compito della approvazione dei programmi locali.

A parte l'inesattezza della premessa (poiché risulta in modo

tassativo dall'art. 1 D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, di approvazione

della convenzione con la R.A.I., l'esclusività della gestione del

servizio concesso a detto ente, al quale l'art. 10 impone di esaminare

richieste relative a manifestazioni teatrali solo nel caso che esse

provengano da Amministrazioni dello Stato), e pure ammesso che le

direttive di massima culturali per i programmi affidate alle

Commissioni di cui all'art. 8 del decreto del 1947, n. 428, lascino un

potere discrezionale alla R.A.I. di disporre in ordine allo svolgimento

delle direttive medesime, non potrebbe mai da ciò discendere la

facoltà della Provincia di statuire, come ha fatto, la totale

sostituzione di un proprio potere dispositivo in luogo di quello

assegnato all'ente concessionario, ma, se mai, solo quella già

ricordata di richiedere la presa in considerazione delle proposte di

programmi da essa predisposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del disegno di legge

della Provincia di Bolzano, riapprovato il 6 ottobre 1960, concernente

"norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni";

dichiara inammissibili le eccezioni di incostituzionalità

sollevate dalla Provincia avverso gli artt. 30 e 31, nonché il tit.

XIV del D.P.R. n. 574 del 1951, ed avverso il D.L.C.P.S. n. 428 del

1947 e gli artt. 1 e 168 R.D. n. 645 del 1936.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIVSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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