Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1960 · relatore Tomaso Perassi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del

C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, concernente il termine di

notificazione dell'avviso di accertamento di valore nei trasferimenti

di ricchezza, promossi con due ordinanze emesse il 3 e 10 luglio 1958

dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli

affari di Ragusa sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Monaco

Lorenzo contro l'Ufficio del registro di Ragusa e da Piccione Ignazio

Luigi contro l'Ufficio del registro di Scicli, iscritte ai nn. 74 e 75

del Registro ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del

Giudice Tomaso Perassi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per

l'Amministrazione delle finanze dello Stato e per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La questione che forma oggetto dei due giudizi, congiuntamente

discussi, riguarda la legittimità costituzionale del D. L. C. P. S. 21

gennaio 1947, n. 25, col quale venne fissato in un anno, ai fini

dell'applicazione della legge sul registro, il termine per la

notificazione, da parte degli uffici finanziari, dell'avviso di

accertamento di maggior valore dei beni trasferiti; termine che l'art.

21 del R. D. 7 agosto 1936, n. 1639, aveva fissato in 180 giorni.

La questione è stata rimessa alla Corte con due ordinanze della

Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari

di Ragusa, emesse, rispettivamente, il 3 e 10 luglio 1958.

Chiamata a pronunciarsi su due ricorsi contro accertamenti di

valore agli effetti dell'imposta sul registro, notificati oltre il 180

giorno dalla data dei rispettivi atti di trasferimento di immobili, la

Commissione ha ritenuto necessario l'esame della Corte costituzionale,

"diretto a stabilire se, per effetto dell'entrata in vigore della

Costituzione della Repubblica, e particolarmente degli artt. 76 e 77,

la mancata presentazione al Parlamento abbia comportato o meno

l'inefficacia del D. L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, ed abbia

quindi, automaticamente, ripreso vigore il R. D. 7 agosto 1936, n.

1639, che limita a 180 giorni il termine per la notifica

dell'accertamento di valore da parte dell'Ufficio del registro".

Le due ordinanze, debitamente notificate alle parti e al Presidente

del Consiglio dei Ministri, e comunicate ai Presidenti delle due

Camere, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 164 dell'11

luglio 1959.

In entrambi i giudizi così proposti dinanzi a questa Corte si è

costituita l'Amministrazione delle finanze dello Stato ed ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nell'interesse di entrambi questi organi, l'Avvocatura dello Stato

chiede che la Corte dichiari infondata la questione di legittimità

costituzionale rimessa al suo esame, per i seguenti motivi.

Il D. L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, rientra fra i

provvedimenti legislativi emanati in base all'art. 4 del decreto-legge

luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con il quale fu disposto che

fino a quando non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento i

provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei

Ministri, e in base all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale

16 marzo 1946, n. 98, con il quale tali poteri del Governo furono

confermati per tutta la durata dell'Assemblea costituente e fino alla

convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, salvo per

le materie costituzionali e per le leggi elettorali e quelle di

approvazione dei trattati, le quali sarebbero state deliberate

dall'Assemblea costituente. Con la XV disposizione transitoria della

Costituzione il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,

fu convertito in legge e la XVII disposizione transitoria richiamò

espressamente il decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Perciò

tutti i provvedimenti legislativi emanati in base a questi due decreti

restano fuori dell'ambito di applicazione degli artt. 76 e 77 della

Costituzione, coi quali non possono venire in contrasto.

Con l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946,

n. 98, fu stabilito che i provvedimenti legislativi deliberati dal

Governo in base all'art. 3 dello stesso decreto dovevano essere

sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua

entrata in funzione. Fra i provvedimenti da sottoporre a ratifica

rientrava, quindi, anche il D. L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25.

Senonché, contrariamente a quanto si afferma nelle due ordinanze della

Commissione delle imposte di Ragusa, che parlano di "mancata

presentazione", il decreto impugnato fu presentato per la ratifica al

Parlamento entro l'anno dalla prima riunione, e precisamente nella data

del 4 maggio 1949. Il decreto impugnato non fu, peraltro, ratificato

del Parlamento nella prima legislatura. Fu quindi ripresentato alla

Camera nella seconda legislatura, il 19 novembre 1953, e fu ratificato

con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

Senonché il termine fissato nell'art. 6 del decreto

luogotenenziale del 1946, rileva l'Avvocatura dello Stato, non

riguardava - né poteva riguardare - l'attività del Parlamento.

Riguardava soltanto una attività del Governo (presentazione di atti

legislativi alle Camere) e, benché non fosse un termine perentorio, fu

tuttavia rispettato. Il ritardo delle Camere nel procedere alla

ratifica non ha rilevanza e, quindi, l'invalidità o l'inefficacia

dell'atto impugnato non può essere sostenuta sotto nessun profilo.

A prova di quanto dedotto circa le date di presentazione e

ripresentazione al Parlamento, per la ratifica, del provvedimento

legislativo impugnato, l'Avvocatura dello Stato esibisce una

comunicazione del Segretario generale della Camera, dr. Piermani, in

data 29 aprile 1959.

L'Avvocatura generale dello Stato, in una memoria per il Presidente

del Consiglio e per l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

depositata il 26 maggio 1960, ha svolto le precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, promosse dalla Commissione provinciale delle

imposte dirette e indirette sugli affari di Ragusa con le ordinanze

indicate in epigrafe e discusse congiuntamente, avendo per oggetto la

stessa questione di legittimità costituzionale del decreto del C. P.

S. 21 gennaio 1947, n. 25, vengono riunite per essere decise con unica

sentenza.

2. - Il termine per la notificazione dell'avviso di accertamento

d'ufficio dei valori venali di beni trasferiti agli effetti

dell'imposta di registro, che era stato fissato in 180 giorni dal

decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 (convertito in legge 7 giugno

1937, n. 1016), ed elevato temporaneamente ad un anno dalla legge 19

febbraio 1942, n. 133, venne stabilito dal decreto legislativo del C.

P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, in un anno dal pagamento dell'imposta e,

nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di

dilazione.

Il decreto del C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, è stato emanato in

virtù dei poteri legislativi attribuiti al Governo dall'art. 4 del

decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, e dall'art. 3 del decreto

legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Secondo l'art. 6 di

quest'ultimo decreto, i provvedimenti legislativi deliberati dal

Consiglio dei Ministri nel periodo della Costituente e fino alla

convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione dovevano

"essere sottoposti alla ratifica del nuovo Parlamento entro un anno

dalla sua entrata in funzione".

La Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette sugli

affari di Ragusa, con le due ordinanze 3 e 10 luglio 1958, ha proposto

alla Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto del

C. P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, prospettando il dubbio se "la mancata

presentazione al Parlamento per l'approvazione abbia comportato o meno

l'inefficacia" del detto decreto "ed abbia, quindi, automaticamente

ripreso vigore il decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, che limita a

180 giorni il termine per la notifica dell'accertamento di valore da

parte dell'Ufficio del registro".

La questione della legittimità costituzionale del decreto 21

gennaio 1947, n. 25, è stata sottoposta al giudizio di questa Corte

con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione adducendosi,

come unico motivo dell'impugnazione, l'allegata "mancata presentazione"

al Parlamento del detto decreto in relazione alla disposizione

dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, secondo la

quale quel decreto legislativo doveva essere sottoposto a ratifica del

nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Per decidere la questione di legittimità costituzionale così

proposta dalla Commissione provinciale di Ragusa è preliminarmente

necessario di accertare se si è verificata in fatto la circostanza

della mancata presentazione del decreto impugnato al Parlamento,

addotta come unico motivo di pretesa illegittimità costituzionale di

esso.

Ora il decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, come è

attestato da una comunicazione del Segretario generale della Camera dei

deputati in data 29 aprile 1959, esibita in giudizio dall'Avvocatura

generale dello Stato, e come risulta dagli atti parlamentari, venne

presentato insieme con molti altri decreti legislativi alla Camera dei

deputati per la ratifica il 4 maggio 1949 (stampato Camera n. 620), e

cioè entro l'anno dalla sua entrata in funzione, che ebbe luogo l'8

maggio 1948. Non essendo stato ratificato nel corso della prima

legislatura a causa del sopraggiunto scioglimento della Camera, quel

decreto venne ripresentato alla nuova Camera il 19 novembre 1953

(stampato Camera n. 377) e ratificato con la legge 17 aprile 1956, n.

561 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156), essendo compreso nella

tabella annessa a detta legge nella quale sono indicati i decreti

legislativi ratificati con la medesima a norma dell'art. 6 del decreto

legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Ma la circostanza che

la ratifica del decreto impugnato, presentato alla Camera dei deputati

il 4 maggio 1949, siasi perfezionata solo nel 1956 con la legge 17

aprile 1956, n. 561, non è rilevante agli effetti dell'art. 6 del

decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, in quanto questa norma si

è limitata a prescrivere l'obbligo per il Governo di presentare al

Parlamento per la ratifica i decreti legislativi, da esso emanati,

entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere.

In queste condizioni, - a prescindere dalla considerazione che la

questione di legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 21

gennaio 1947, n. 25, non può porsi in riferimento agli artt. 76 e 77

della sopravvenuta Costituzione, non essendo stato il detto decreto

esercizio di funzione legislativa delegata ai sensi dell'art. 76 della

Costituzione, ma dei poteri legislativi attribuiti al Governo dal

decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, e dal decreto legislativo 16

marzo 1946, n. 98 -, la Corte non può che dichiarare non fondata la

questione, proposta dalle ordinanze della Commissione provinciale delle

imposte di Ragusa, sulla legittimità costituzionale del decreto del

C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara non fondata la questione, proposta dalla Commissione

provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Ragusa

con le ordinanze 3 e 10 luglio 1958, sulla legittimità costituzionale

del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, concernente il termine

di notificazione dell'avviso di accertamento di valore nei

trasferimenti di ricchezza, in relazione all'art. 6 del decreto

legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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