Corte costituzionale

Sentenza n. 459/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/10/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei

criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza

emessa il 28 marzo 1995 dal Pretore di Potenza sul ricorso proposto

da Tofalo Francesco contro il Sindaco del Comune di Balvano, iscritta

al n. 439 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio proposto avverso un decreto sindacale di

decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale

pubblica, il Pretore di Potenza, con ordinanza del 28 marzo 1995, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della

legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei

criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel prevedere che

contro il provvedimento del Sindaco l'interessato può proporre

ricorso al Pretore - così riproducendo la disposizione statale di

cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.

1035 - si porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione,

perché disciplinerebbe una materia oggetto di riserva di legge

statale in quanto attinente alla giurisdizione. Considerato in diritto

1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987,

n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la

fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica), nella parte in cui prevede che contro il provvedimento di

decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale

pubblica "l'interessato può proporre ricorso al Pretore del luogo

nel cui mandamento è situato l'alloggio". Si assume nell'ordinanza

di rimessione che la norma regionale, che riproduce il disposto di

cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.

1035, violi l'art. 108 della Costituzione e quindi il principio di

riserva di legge statale in materia di giurisdizione.

2. - Va premesso che la censura deve essere riferita al solo

undicesimo comma dell'art. 13 della legge regionale in esame, che è

quello nel quale è contenuta la disposizione esplicitamente

sottoposta al giudizio di costituzionalità.

3. - La questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle

regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi

giurisdizionali, in quanto la materia processuale e quella della

giurisdizione è riservata dall'art. 108 della Costituzione alla

esclusiva competenza del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze

nn. 457 e 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del

1990, 727 del 1988, 81 del 1976).

La violazione del suddetto parametro costituzionale non può

nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale

impugnata si è limitata a riprodurre la disposizione statale

contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1035, perché le regioni in nessun caso possono emanare

leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando

ciò un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze

che ne derivano (sentenze nn. 457 del 1994, 210 del 1993, 615 e 203

del 1987, 128 del 1963).

Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale

della norma denunciata.

4. - Inoltre, poiché l'art. 13 cit. riproduce, al dodicesimo e al

tredicesimo comma, le omologhe disposizioni contenute nel

quattordicesimo e nel quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n.

1035 del 1972 cit. - e cioè che "il pretore adito ha facoltà di

sospendere l'esecuzione del decreto" e che "il provvedimento di

sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al

ricorso" - e poiché dette norme, una volta dichiarata illegittima

quella contenuta nell'undicesimo comma del medesimo art. 13,

resterebbero prive di autonomo significato, essendo strettamente

conseguenziali a quella annullata ed attenendo anch'esse a materia

processuale di riserva statale, deve, ai sensi dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiararsi la illegittimità

costituzionale anche dei citati dodicesimo e tredicesimo comma

dell'art. 13 della legge regionale in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'undicesimo comma

dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987 n.

2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione

dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n.

87, l'illegittimità costituzionale del dodicesimo e del tredicesimo

comma dell'art. 13 della stessa legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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