Corte costituzionale

Sentenza n. 459/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di

personale tecnico ed amministrativo delle Università), promosso con

ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dalla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana nei giudizi di

responsabilità promossi dal Procuratore regionale nei confronti di

Stagno d'Alcontres Guglielmo, iscritta al n. 235 del registro

ordinanze 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Stagno d'Alcontres Guglielmo;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Enzo Silvestri e Aldo Tigano per Stagno

d'Alcontres Guglielmo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 26 novembre 1993 (R.O. n. 235 del 1994) -

nel corso di otto giudizi riuniti di responsabilità promossi dal

Procuratore regionale nei confronti del Rettore dell'Università di

Messina, prof. Guglielmo Stagno d'Alcontres - la Corte dei conti,

Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato, in

riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio

1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico

ed amministrativo delle Università).

Il giudice remittente, rammentato il contenuto della norma

impugnata che attribuisce, in ogni caso, efficacia giuridica ed

economica ai provvedimenti di inquadramento del personale delle

università originariamente adottati ai sensi dell'art. 85 della

legge n. 312 del 1980 nonché ai provvedimenti successivi, adottati

in difformità da quelli originari, quando abbiano prodotto effetti

più favorevoli ai dipendenti, rileva, in sostanza, che,

dall'accoglimento della questione, dipende la definizione dei giudizi

nel senso propugnato dal Procuratore regionale. Questi agisce, nella

specie, per il ristoro del danno erariale conseguente alla avvenuta

modifica dei provvedimenti di originario inquadramento di alcuni

dipendenti dell'amministrazione universitaria ai sensi dell'art. 85

della legge n. 312 del 1980, con attribuzione di una più elevata

qualifica funzionale.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva

che la norma impugnata, nel "porre nel nulla" o, per il futuro,

eventualmente, nel "prevenire" le deliberazioni di annullamento

adottate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nei

confronti di molti atti di inquadramento disposti dai rettori delle

università, in una generalizzata tendenza ad attribuire qualifiche

più elevate rispetto a quelle che sarebbero spettate,

rappresenterebbe un caso di "palese eccesso di potere legislativo",

in contrasto con il principio di buon andamento nonché con il

criterio di ragionevolezza ricollegabile all'interesse protetto

dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.

2. - Si è costituita in giudizio la parte privata, rappresentata

e difesa dagli avvocati Enzo Silvestri ed Aldo Tigano, i quali hanno

depositato una memoria con cui si chiede il rigetto della questione

proposta, assumendo che la norma impugnata ha voluto salvaguardare le

posizioni acquisite, ispirandosi ad un principio ormai riconosciuto,

specie nel campo del pubblico impiego, e corrispondente ad un valore

avente la stessa dignità di quello che sarebbe stato infranto.

Con una ulteriore memoria depositata in prossimità dell'udienza

la difesa della parte privata, nell'insistere per il rigetto della

questione, osserva in particolare che:

1) non è necessariamente conseguenziale che norme in contrasto

con la legge n. 312 del 1980 - che si assuma rispondente a criteri di

buona organizzazione - siano anche in contrasto con il principio di

buon andamento, attesa l'ampia discrezionalità nella scelta delle

soluzioni organizzative riconosciuta al legislatore anche dalla

Corte;

2) la norma impugnata interviene, dopo nove anni dalla legge n.

312 del 1980, "a convalidare situazioni forse anche irregolari, ma

oramai consolidate". In base ad un principio generale dell'azione

amministrativa, ispirato al perseguimento del pubblico interesse, il

legislatore "ben potrebbe avere razionalmente ritenuto che una

massiccia rimozione di provvedimenti di inquadramento da lungo tempo

operanti avrebbe rischiato di compromettere gravemente l'assetto

organizzativo delle università";

3) lungi dal proporsi di porre nel nulla gli atti negativi di

controllo dell'organo contabile, la norma impugnata avrebbe riparato

alle difficoltà e divergenze interpretative della legge n. 312 del

1980, in particolare per quanto attiene all'individuazione delle

mansioni svolte "di fatto". Eventuali errori applicativi sarebbero

derivati dalla vaghezza dei criteri indicati dalla normativa, che

lascerebbe a chi emana i decreti di inquadramento la responsabilità

di una scelta difficile e, per certi versi, necessariamente

arbitraria. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989,

n. 63 recante disposizioni per alcune categorie di personale tecnico

e amministrativo delle Università.

La disposizione denunciata stabilisce che i provvedimenti di

inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili

professionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 24 settembre 1981, originariamente adottati ai sensi

dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni

caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli

stessi disposto. La stessa disposizione prevede, nel contempo, che

eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari

di inquadramento e in difformità degli stessi restano

conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i

provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai

dipendenti.

Il giudice remittente chiama la Corte a stabilire se la

disposizione in questione violi l'art. 97, primo comma, della

Costituzione, giacché la conservazione degli effetti di atti

amministrativi comportanti l'attribuzione ai dipendenti di livelli e

qualifiche funzionali in contrasto con le norme (art. 85 della legge

n. 312 del 1980) precedentemente poste, e specificamente destinate a

ristrutturare le carriere dei dipendenti delle università secondo

criteri di buon andamento, non risponderebbe ad alcun criterio di

ragionevolezza ricollegabile all'interesse costituzionalmente

protetto dall'invocato parametro.

2. - La questione non è fondata.

Come risulta anche dagli atti parlamentari, la disposizione di cui

trattasi si colloca all'esito di una complessa vicenda, quale quella

dell'attuazione, nell'ambito delle amministrazioni universitarie, del

sistema delle qualifiche funzionali, di cui alla legge n. 312 del

1980, che, proprio per i suoi caratteri profondamente innovativi, non

ha mancato di creare difficoltà e divergenze interpretative ed applicative, attesa anche l'enorme mole di provvedimenti che dovevano

essere adottati.

Tanto premesso, occorre considerare che il remittente denuncia

l'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, assumendone

l'irragionevolezza alla luce dell'art. 97 della Costituzione e

dell'interesse ivi protetto.

Orbene, come rammenta lo stesso remittente, questa Corte ha altre

volte avuto occasione di affermare che, in sede di giudizio sulla

legittimità costituzionale delle leggi la violazione dell'art. 97

della Costituzione, sotto il profilo del principio di buon andamento,

non può essere lamentata se non quando si assuma l'arbitrarietà o

la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al

fine indicato dal precetto costituzionale.

La norma denunciata si propone di attribuire stabilità agli

assetti organizzativi delle strutture amministrative delle

università, considerando ormai irreversibili, a distanza di anni,

gli effetti dei provvedimenti di inquadramento del personale adottati

in applicazione della legge n. 312 del 1980. Con ciò essa rivela

l'intento di evitare le conseguenze di caducazioni di provvedimenti

in base ai quali è stato, comunque, garantito lo svolgimento della

funzione.

A ben vedere, risulta che proprio l'osservanza dell'invocato

principio di buon andamento ha determinato il legislatore - secondo

un riconosciuto canone - a considerare prevalente, nella ponderazione

degli interessi in contrasto, quello del mantenimento di effetti

comunque consolidatisi nel tempo, con il sicuro vantaggio di un

servizio garantito, rispetto a quello dell'eventuale recupero della

pura regolarità formale di provvedimenti, con il rischio di un

probabile diffuso disservizio.

Tale valutazione di prevalenza da parte del legislatore - nei

limiti della peculiare situazione di specie e delle specifiche

connesse ragioni di opportunità - non appare palesemente

irragionevole; onde va escluso il lamentato contrasto con l'art. 97

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per

alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle

Università) sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma,

della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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