Corte costituzionale

Sentenza n. 454/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/10/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo

comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610

(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e

dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli

ordinamenti degli Istituti stessi), promosso con ordinanza emessa l'8

novembre 1989 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Vollono

Giuseppe contro la Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti

degli enti locali, iscritta al n. 318 del registro ordinanze del 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Vollono Giuseppe, ex dipendente del Comune di Castellammare

di Stabia, con istanza del 26 febbraio 1976, chiedeva alla Cassa di

Previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) il riscatto del

servizio militare ai fini pensionistici, nel minimo influente, con

facoltà di pagamento del relativo contributo mediante trattenuta

vitalizia sulla pensione anziché con trattenuta totale dei primi

ratei. Avendo la C.P.D.E.L. disatteso la domanda, adiva la Corte dei

conti, la quale, con ordinanza dell'8 novembre 1989 (R.O. n. 318 del

1989), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610,

nella parte in cui non prevede il pagamento del contributo di

riscatto con ritenuta sulla pensione di una quota vitalizia anche nel

caso di domanda presentata dall'iscritto dopo la cessazione dal

servizio.

La Corte ha osservato che è irrazionale la norma denunciata in

quanto l'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680,

prevede la invocata forma di pagamento del contributo di riscatto nel

caso in cui la domanda sia stata pretestata dall'iscritto in costanza

del rapporto di servizio ed i relativi pagamenti non siano stati

ultimati alla sua cessazione; ha aggiunto che nelle due fattispecie,

quella dell'art. 27 denunciato e quella del suddetto art. 73,

rilevano gli stessi elementi, cioè l'età dell'iscritto al momento

della presentazione della domanda sulla cui base, in applicazione del

calcolo attuariale, si determina l'ammontare del contributo. Ha

rilevato, poi, che risulterebbe violato l'art. 36 della Costituzione

perché il richiedente è posto nella necessità di scegliere tra la

privazione dei mezzi di sussistenza per il periodo necessario ad

assolvere il pagamento del contributo di riscatto e la rinuncia al

riscatto con la conseguenza o di liquidare una pensione di minore

importo o addirittura di non conseguirla affatto per insufficienza

del periodo utile.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1 - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la

quale ha concluso per la infondatezza della questione.

Ha osservato che, in base alla vigente disciplina (art. 9, legge

26 luglio 1965, n. 965) il contributo da pagarsi in un'unica

soluzione viene determinato sulla scorta delle tabelle attuariali che

tengono conto della retribuzione annua contributiva, del periodo da

riscattare, dell'età dell'iscritto alla data della presentazione

della domanda e del servizio utile a detta data, con o senza la

inclusione del periodo da riscattare.

Il contributo da pagarsi ratealmente viene rideterminato sulla

base di un'altra tabella (all. C della legge 11 aprile 1955, n. 379)

che tiene ulteriormente conto dell'età dell'iscritto e del numero

degli anni in cui il versamento rateale deve essere effettuato.

Nell'ipotesi di cessazione del servizio senza che sia avvenuto

l'intero pagamento rateale, l'iscritto, il quale non vuole versare il

residuo debito rateizzato o l'intero contributo in un'unica

soluzione, può optare per il pagamento sotto forma di debito

vitalizio da trattenersi sulle mensilità di pensione.

Infine, nel caso di presentazione della domanda di riscatto dopo

la cessazione dal servizio, la norma denunciata stabilisce che

l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani paghino il premio di

riscatto con recupero sulle intere prime rate della pensione.

Le ipotesi esaminate sono nettamente distinte e la norma sospetta

di illegittimità costituzionale è evidentemente di favore in quanto

consente all'iscritto, che durante l'attività di servizio non si sia

avvalso del beneficio del riscatto, di conseguirlo egualmente,

mentre, nel medesimo tempo, prevede a favore della cassa un sistema

garantistico. La sua ratio si identifica in evidenti ragioni tecniche

nonché nella salvaguardia dell'equilibrio tecnico-finanziario della

Cassa dai rischi insiti nel sistema di determinazione del contributo

di riscatto: il che non contrasta con i principi costituzionali in

materia di previdenza. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio

1952, n. 610, nella parte in cui non consente all'iscritto alla Cassa

di previdenza che abbia domandato il riscatto dopo la cessazione dal

servizio attivo, di pagare il relativo contributo in forma

dilazionata, a mezzo di ritenuta sulla pensione di una quota

vitalizia, diversamente da quanto stabilisce l'art. 73 del regio

decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, per il caso in cui la domanda di

riscatto sia stata proposta in costanza del rapporto di servizio ed i

relativi pagamenti non si siano esauriti alla sua cessazione. Secondo

la Corte remittente risulterebbe violato l'art. 36 della Costituzione

in quanto il pagamento immediato da effettuarsi a mezzo ritenute

sulle prime intere rate di pensione pone al richiedente la scelta tra

la privazione dei mezzi di sussistenza durante il periodo

corrispondente a siffatte integrali ritenute e la rinuncia al

riscatto con conseguente possibilità di non liquidare alcuna

pensione o di liquidarne una di importo minore.

2. - La questione è fondata.

L'art. 27 della legge n. 610 del 1952, modificando l'art. 14 del

decreto legge n. 143 del 1946, secondo cui, gli iscritti alla Cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

dovevano presentare le domande di riscatto, a pena di decadenza,

prima della cessazione definitiva dal servizio, statuisce che le

dette domande possono essere presentate anche posteriormente a tale

data; che, ai fini della determinazione del relativo contributo, si

considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione ed infine che

il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere

prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sulla

indennità. Ne consegue che il titolare della pensione viene privato

dell'intero importo dei rispettivi ratei per tanti mesi fino allo

scomputo del contributo. Invece, in base all'art. 73 del regio

decreto legge n. 680 del 1938, l'impiegato che ha chiesto il riscatto

prima della cessazione dal servizio e con pagamento rateale del

contributo, nel caso di cessazione dal rapporto di impiego senza aver

scontato il contributo per intero, o, in caso di morte, la sua vedova

o i suoi orfani devono versare, o in un unica soluzione o con

ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del

contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento

rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla

presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle

rate effettivamente versate ed aumentato di quello degli interessi di

mora. Per le ulteriori rate, l'impiegato che ha acquistato il diritto

alla pensione ha la facoltà di versare in una sola volta il valore

capitale determinato secondo la tabella C allegata alla legge oppure

di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota

vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B allegata alla stessa.

2.1 - Si osserva che le fattispecie disciplinate dalle suddette

disposizioni sono sostanzialmente analoghe in quanto nell'uno e

nell'altro caso il contributo si determina in base all'età

dell'iscritto. Il solo elemento differenziale è il momento della

presentazione della domanda di riscatto se prima o dopo la cessazione

dal servizio. Ma questo elemento non ha per se stesso decisiva

rilevanza e non può fondare una ragionevole discriminazione. Invero,

anche nelle ipotesi di domande presentate prima della cessazione dal

servizio può accadere che, a quel momento, la domanda non sia stata

nemmeno accolta o quanto meno che non abbia avuto ancora inizio il

pagamento del contributo o che ne residui una parte molto rilevante.

In tale situazione la disposizione impugnata non è affatto

razionale, non trovando adeguata giustificazione il potere della

Cassa di detrarre dall'ammontare della pensione tutto in una volta

l'intero contributo, con la eventualità che siano trattenuti interi

ratei del relativo trattamento per lungo tempo, mentre è più logico

che la pensione sia ridotta di una quota vitalizia da calcolarsi in

base alla tabella B allegata alla legge così come è disposto

dall'art. 73, terzo comma, regio decreto legge n. 680 del 1938.

Peraltro, il dipendente o la sua vedova o i suoi orfani non possono

essere privati del tutto della pensione che, secondo il disposto

dell'art. 36 della Costituzione, ha natura essenzialmente alimentare

ed è diretta a soddisfare le loro esigenze di vita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo

comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610

(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e

dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli

ordinamenti degli Istituti stessi), nella parte in cui prevede che il

contributo relativo a riscatti domandati dopo la cessazione del

servizio venga recuperato mediante ritenuta sulle intere prime rate

del complessivo assegno di quiescenza anziché, alla stregua

dell'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680

(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati

degli Enti locali), mediante riduzione della pensione di una quota

vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso

regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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