Corte costituzionale

Sentenza n. 451/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

21 dicembre 1978, n. 861, recante: "Aumento dell'autorizzazione di

spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il

rifornimento idrico delle isole minori", promosso con ricorso del

Presidente della Giunta regionale della Sicilia, notificato l'8

febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 16 febbraio successivo ed

iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'avv. dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato l'8 febbraio 1979 la Regione Sicilia

proponeva questione principale di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1978, n. 861, recante

"Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della

legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole

minori", per contrasto con l'art. 43 dello Statuto siciliano e con le

norme di attuazione contenute nel d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La

detta legge 21 dicembre 1978, n. 861 prevede infatti, nell'art. 3,

che la gestione del rifornimento idrico delle isole minori, affidata

dalla precedente normativa al Ministro della sanità, passi, in

attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, alle regioni interessate, fermi restando i compiti di

provvista e di rifornimento di competenza del Ministero della difesa.

Ciò comporterebbe, secondo l'assunto della Regione ricorrente, una

modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale (art. 1,

cpv., d.P.R. n. 1111 del 1956, secondo cui "sono salve le

attribuzioni spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della

sanità pubblica"), senza l'osservanza del procedimento all'uopo

previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo ed, in particolare,

eludendo le competenze della Commissione paritetica.

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri contestando

l'interpretazione della norma impugnata prospettata da parte

ricorrente. L'art. 3 della legge n. 861 del 1978 intenderebbe

trasferire alle regioni interessate la gestione del rifornimento

idrico delle isole minori, di competenza, fino a quel momento, del

Ministro della sanità (legge 19 maggio 1967, n. 378), subentrato

all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (legge 9

maggio 1950, n. 307), ferme restando le competenze del Ministero

della difesa per i compiti di provvista; il richiamo esplicito del

d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 382 del 1975 escluderebbe,

peraltro, la possibilità di riferire questo trasferimento alle

regioni a Statuto speciale. Ciò sarebbe confermato dal successivo

art. 4 che confermerebbe, nell'ultima parte del secondo comma, il

limite delle competenze statali nella disciplina del settore con

riferimento alle regioni a Statuto speciale. Considerato in diritto

1. - La Regione Sicilia propone questione di legittimità

costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge statale 21

dicembre 1978, n. 861, recante "Aumento dell'autorizzazione di spesa

prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378 per il

rifornimento idrico delle isole minori", per violazione dell'art. 43

dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nel

d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La disposizione impugnata, prevedendo,

infatti, il trasferimento della "gestione" del rifornimento idrico

dal Ministero della sanità alle regioni, avrebbe modificato la

normativa di attuazione dello Statuto siciliano (art. 1 cpv. d.P.R.

n. 1111 del 1956), che faceva salve le competenze statali in materia

di igiene e sanità, senza osservare il procedimento all'uopo

previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi nel

giudizio, contesta le deduzioni di parte ricorrente, rilevando che il

trasferimento attuato con l'art. 3 della legge n. 861 del 1978

concerne le sole regioni a Statuto ordinario, come si desumerebbe

dall'esplicito richiamo, contenuto nella norma impugnata, al d.P.R.

n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975, oltreché dalla

separata disciplina che il successivo art. 4 contiene per quel che

concerne il rifornimento idrico delle isole delle regioni a Statuto

speciale.

2. - Il richiamo esplicito, contenuto nella disposizione

impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975

vale a delimitare il campo della sua applicabilità, escludendo da

esso le regioni a Statuto speciale; ciò anche a prescindere dalla

successiva disciplina contenuta nell'art. 4, che riguarda peraltro

non la "gestione" del rifornimento idrico, ma il rifornimento

medesimo in sé considerato.

La disposizione non è, dunque, idonea a modificare le norme di

attuazione dello Statuto siciliano e, pertanto, neppure a violare

l'art. 43 del medesimo. La questione relativa deve essere dunque

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dalla Regione Sicilia nei confronti dell'art. 3 della legge

dello Stato 21 dicembre 1978, n. 861 (Aumento dell'autorizzazione di

spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il

rifornimento idrico delle isole minori), per violazione dell'art. 43

dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 1 cpv. del d.P.R. 9

aprile 1956, n. 1111 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione

siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza

sanitaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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