Corte costituzionale

Sentenza n. 450/1988

Altra decisione · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di

Bolzano, notificato il 17 aprile 1986, depositato in Cancelleria il

24 aprile successivo ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1986,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del

Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui alle note del

Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 137 del 26

febbraio 1986 e n. 119 del 15 marzo 1986 (Nulla osta di agibilità a

complessi dilettantistici teatrali);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia

di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato in data 17 aprile 1986, la Provincia

autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, relativamente ad atti (nota n. 137 del 26

febbraio 1986, nota del 15 marzo 1986) con cui il Commissario del

Governo per la Provincia di Bolzano aveva sollecitato le compagnie

dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare

adempimenti per ottenere il nulla osta iniziale di agibilità e

l'autorizzazione per eventuali successive modifiche nella

composizione. Secondo la Provincia ricorrente gli atti impugnati

costituirebbero illegittima invasione della sua esclusiva competenza

amministrativa in tema di manifestazioni ed attività artistiche

locali, riconosciuta dall'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale (nel

testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e trasferita senza

residui con il d.P.R., di attuazione, 1° novembre 1973, n. 691 (art.

2).

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

deducendo l'infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente

nei confronti degli atti del Ministro del Turismo e Spettacolo.

Secondo il resistente il potere esercitato trarrebbe fondamento in

precise norme dettate a garanzia della solidità economica della

ditta (decreto Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153) e del

rispetto degli obblighi previdenziali (artt. 10 d. l.vo 16 luglio

1947, n. 708, 15 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420); il potere stesso

si esprimerebbe, inoltre, attraverso atti aventi efficacia

sull'intero territorio nazionale e, dunque, non tali da interferire

con le competenze della Provincia di Bolzano. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto.

La Provincia autonoma di Bolzano è titolare di una competenza

legislativa esclusiva in materia di "manifestazioni ed attività"

artistiche a carattere locale secondo l'art. 8, n. 4, dello Statuto

speciale, cui corrisponde, ai sensi dell'art. 16 del medesimo

Statuto, una esclusiva competenza amministrativa nella stessa

materia, trasferita senza restrizioni con d.P.R. 1° novembre 1973, n.

691, di attuazione dello Statuto. Tale competenza amministrativa

concerne, come si desume dalla normativa statutaria, non solo le

manifestazioni pubbliche, ma anche le attività, attività fra le

quali devono ritenersi comprese quelle dei complessi artistici che si

producono nel corso delle manifestazioni. Orbene - con il sollecitare

le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad

effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta di agibilità e

l'autorizzazione ad eventuali successive modifiche della composizione

- il Commissario del Governo ha preteso esercitare analoga competenza

nella stessa materia. Di qui la manifesta invasione della competenza

provinciale da parte dello Stato, giacché ad esso e particolarmente

al Ministro del turismo e spettacolo (cui dovrebbero essere dirette

le domande sollecitate) è riferibile l'attività denunciata (e cioè

la sollecitazione) posta in essere dal Commissario del Governo.

Né vale opporre, come fa il resistente, che il rilascio del nulla

osta sarebbe manifestazione di competenza diversa, e cioè attinente

all'accertamento della solidità economica dei complessi e alla

verifica dell'osservanza da parte dei medesimi degli obblighi

previdenziali. Anzitutto, da un lato, si tratta di complessi

dilettantistici non operanti a scopo di lucro (cfr. lo schema di

istanza predisposto dal Ministero del Turismo e Spettacolo),

complessi per i quali, dunque, non sussistono le ragioni che

giustificano l'accertamento di solidità economica; dall'altro lato

la verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali è

demandata, (come si desume proprio dagli artt. 9 e 10 del d.l. 16

luglio 1947, n. 708, e 15 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)

direttamente all'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza e assistenza

per i lavoratori dello spettacolo). In ogni caso, se l'accertamento e

la verifica in parola dovessero ritenersi prescritti quale condizione

per il rilascio del nulla osta, essi potrebbero ben essere posti in

essere, a tal fine, dalla stessa Provincia di Bolzano nell'esercizio

della competenza come sopra ad essa attribuita.

Per quanto concerne, infine, l'efficacia territoriale del nulla

osta, è ovvio che la Provincia ha il potere di rilasciare nulla osta

limitatamente al proprio territorio - vale a dire a enti operanti

nella Provincia di Bolzano (cfr. del resto nota del Commissario del

Governo 26 febbraio 1986) - ma è altrettanto ovvio che per il

rilascio di nulla osta efficace per il suo territorio essa sola è

competente (cfr. ora, espressamente, il n. 5 del comma aggiunto

all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, con d.P.R. 19 novembre 1987,

n. 526).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato rilasciare nulla-osta di

agibilità a complessi dilettantistici teatrali operanti nella

Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di

questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo

per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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