Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14d.P.R. 1414/1948
  • art. 22d.P.R. 1414/1948
  • art. 12d.P.R. 1414/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14,

secondo comma, e 22, primo comma, del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414

(norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il

29 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Provincia di Bolzano, con ricorso notificato il 19 febbraio

1972, chiese che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale

degli artt. 12, 14, secondo comma, 22, primo comma, d.P.R. 12 dicembre

1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige) per contrasto con gli artt. 46, secondo comma, 50,

secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Testo

originario dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige); con gli

artt. 6 (n. 1), 10 e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; in relazione anche all'art. 13

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, intervenne con atto 7 marzo 1972

chiedendo che il ricorso della Provincia di Bolzano fosse dichiarato

inammissibile o, subordinatamente, respinto.

All'udienza del 29 ottobre 1975 il difensore della Provincia di

Bolzano ha affermato che la materia del contendere è cessata perché

l'art. 53 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, ha abrogato il d.P.R. 12

dicembre 1948, n. 1414.

Alla stessa udienza l'avvocato dello Stato ha replicato che la

materia del contendere non è cessata per quanto concerne l'art. 12

d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, perché tale articolo non è stato

abrogato dall'art. 53 d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come è

testualmente detto in quest'ultimo articolo. Ha, quindi, dedotto che

vi è ulteriore motivo di inammissibilità perché il citato art. 53

d.P.R. n. 49 del 1973 non è stato impugnato. Considerato in diritto :

La Provincia di Bolzano ha denunciato gli artt. 12, 14 (secondo

comma), 22 (primo comma) d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per

contrasto con gli artt. 46 (secondo comma), 50 (secondo comma), legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Testo originario dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige); con gli artt. 6 (n. 1), 10 e 11,

5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge costituzionale 10 novembre

1971, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), in relazione anche all'art. 13 citata legge

costituzionale n. 5 del 1948.

Nel corso del presente giudizio è stato emanato il d.P.R. 1

febbraio 1973, n. 49, contenente norme di attuazione dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige relative agli organi della Regione

e delle Province di Trento e Bolzano

L'art. 53 di tale decreto prescrive che il d.P.R. 12 dicembre 1948,

n. 1414, escluso l'art. 12, e alcuni titoli del d.P.R. 30 giugno 1951,

n. 574, sono abrogati.

Pertanto, a seguito della espressa abrogazione degli articoli 14,

secondo comma, e 22, primo comma, del citato decreto n. 1414 del 1948

è cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di

legittimità costituzionale degli stessi articoli, e deve, quindi,

procedersi alla conseguente declaratoria, in parziale accoglimento

della richiesta avanzata dal difensore della Provincia all'udienza del

29 ottobre 1975, alla quale ha aderito l'avvocato dello Stato. A

diversa conclusione si perviene, invece, per la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del menzionato decreto n. 1414

del 1948, in quanto tale articolo è tuttora in vigore, essendo stato

espressamente escluso dalle norme abrogate.

Devesi, preliminarmente, rilevare che non è fondata l'eccezione di

inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato

all'udienza del 29 ottobre 1975 sotto il profilo che non e stato

impugnato l'art. 53 d.P.R. n. 49 del 1973. Con quest'ultimo articolo,

invero, il legislatore non ha introdotto una nuova norma dal contenuto

identico a quella dell'impugnato art. 12 decreto n. 1414 del 1948, dato

che si è limitato a prescrivere che tale articolo non è compreso tra

le norme dello stesso decreto n. 1414 del 1948, abrogate e

genericamente indicate.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 decreto n.

1414 del 1948 non è fondata.

L'art. 12 impugnato dispone che, qualora il Presidente della giunta

provinciale di Bolzano ometta di prendere i provvedimenti previsti dal

secondo comma dell'art. 46 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario

del Governo.

In caso di inadempienza del sindaco provvede il Presidente della

giunta provinciale.

E l'art. 46, secondo comma, attribuisce al Presidente della giunta

provinciale di Bolzano la competenza di adottare i provvedimenti

contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica

nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni. Tale

disposizione è stata recepita nell'art. 52, secondo comma, del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670, testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Non è fondata la censura, dedotta nel ricorso, secondo cui l'art.

12 impugnato lederebbe l'autonomia della Provincia perché la

competenza attribuita al Presidente della giunta provinciale sarebbe

esclusiva e, quindi, non consentirebbe il potere di sostituzione del

Commissario del Governo nel caso di inadempienza del Presidente della

Provincia.

Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e

condizioni particolari di autonomia secondo lo Statuto della Regione

(art. 3, terzo comma, tu. Statuto 31 agosto 1972, n. 670 cit.) e l'art.

87 dello stesso t.u. stabilisce, nel n. 1, che al Commissario del

Governo spetta di coordinare, in conformità alle direttive del

Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato e, nel n. 3, di

compiere atti già demandati al Prefetto in quanto non siano stati

affidati dallo statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle

Province o ad altri organi dello Stato.

Non è giustificato il riferimento, nel ricorso, all'art. 46,

secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (testo

originario dello Statuto) - che attribuisce al Presidente della giunta

provinciale il potere di adottare i provvedimenti contingibili e

urgenti - e all'art. 6, nn. 1 e 10, legge costituzionale n. 1 del 1971,

che conferisce alle Province il potere di emanare norme legislative in

materia di polizia locale e di igiene e sanità.

Invero i provvedimenti contingibili ed urgenti sono disciplinati

dall'art. 55 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge

comunale e provinciale, richiamato in vigore dall'art. 25 legge 9

giugno 1974, n. 530, per quanto concerne le attribuzioni dei Consigli e

delle giunte comunali. Il citato art. 55 attribuisce al sindaco il

potere di emanarli nelle materie di sicurezza pubblica e di igiene,

come è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, in considerazione

della esigenza dell'urgenza. Deve ritenersi - nel caso che la

situazione di pericolo riguardi due comuni della stessa provincia -

giustificata, nell'interesse preminente dello Stato, l'attribuzione

della competenza al Presidente della giunta provinciale, quale

ufficiale del Governo, senza escludere quella del sindaco in caso di

situazione di pericolo per un solo comune. E come il sindaco, in tale

qualità, non può essere considerato in senso tecnico-giuridico

funzionario del comune, come è pure pacifico in dottrina e in

giurisprudenza, così nemmeno può essere considerato tale il

Presidente della giunta provinciale quando adotta i provvedimenti

contingibili e urgenti a termine dell'art. 46, secondo comma, dello

Statuto del 1948 e del secondo comma dell'art. 52 t.u. citato del 1972.

E, poiché i provvedimenti del sindaco non hanno carattere definitivo,

in considerazione dei loro stessi presupposti, non li hanno nemmeno i

provvedimenti del Presidente della giunta provinciale.

Ciò posto, l'urgenza e la temporaneità connesse alla situazione

di pericolo escludono che possa essere vulnerata la potestà

legislativa di cui trattasi (art. 8 e 9 t.u. citato del 1972).

Consegue che l'art. 12 impugnato ha, conformemente alla sua

funzione di norma di attuazione, integrato la norma del secondo comma

dell'art. 46 e del secondo comma dell'art. 52 citati, nei limiti

consentiti dal loro contenuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, secondo comma,

e 22, primo comma, del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), proposte

dalla Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 19 febbraio 1972;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), proposta dalla

Provincia di Bolzano con ricorso notificato il 19 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE - TRIMARCHI NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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