Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1966 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 55 e

56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti

all'industria edilizia e affini del 24 luglio 1959, reso obbligatorio

erga omnes con il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 aprile 1964 dalla Corte d'appello di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Monaco Mario e Fiengo

Pasquale, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 308 del 12 dicembre 1964;

2) ordinanze emesse il 15 aprile 1965 dal Pretore di Fermo nei

procedimenti civili vertenti tra Gismondi Giuseppe e Lattanzi Amerigo e

tra Pennacchietti Eugenio e Orofino Angelo, iscritte ai nn. 80 e 81 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965;

3) ordinanza emessa il 30 aprile 1965 dal Tribunale di Fermo nel

procedimento civile vertente tra Lamponi Renzo e Lattanzi Amerigo,

iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.

Visti l'atto di costituzione di Fiengo Pasquale e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1966 la relazione del

cancelliere Costantino Mortati:

uditi gli avvocati Francesco Santoro Passarelli e Bruno Mazzarelli,

per il Fiengo, ed il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio civile vertente innanzi alla Corte di

appello di Napoli, Sezione magistratura del lavoro, fra Monaco Mario e

l'impresa di Fiengo Pasquale, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale degli articoli 55 e 56 del contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria

edilizia e affini del 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes con

il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione, in quanto, disponendo la prima di dette disposizioni

l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, e la seconda la

decadenza dal diritto a produrre reclamo su qualunque richiesta

inerente al rapporto di lavoro, ove il reclamo stesso non sia proposto

entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto, sono incorse in

eccesso della delega conferita dagli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio

1959, n. 741. La Corte, avendo ritenuto la questione rilevante per la

decisione della causa e non manifestamente infondata ha disposto, con

ordinanza 28 aprile 1964, la sospensione del giudizio e l'invio degli

atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza è stata debitamente notificata e comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 1964.

Si è costituito avanti alla Corte l'impresa Fiengo, rappresentata

e difesa dall'avv. Bruno Mazzarelli con deduzioni del 15 ottobre 1964,

nelle quali, dopo la premessa di volere limitare la difesa solo alla

parte relativa alla decadenza sancita dall'art. 56, afferma che

erroneamente la Corte di appello ha interpretato la giurisprudenza

della Corte costituzionale in materia, nel senso che dovesse ritenersi

eccedente la delega l'estensione erga omnes delle clausole dei

contratti collettivi di ogni trattamento non valutabile

quantitativamente, mentre essa ha inteso che non debbano essere

recepite solo le clausole strumentali, aventi come destinatari le

associazioni sindacali stipulanti. Conclude chiedendo che la Corte

dichiari non fondata la questione di costituzionalità sollevata.

Si è costituito in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con deduzioni 30 dicembre 1964 si sostiene che la Corte di Napoli ha

malamente invocata la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963, perché

nella specie la immediatezza del nesso di strumentalità è

particolarmente evidente, sicché la disciplina dettata dalle clausole

denunciate deve ritenersi compresa nelle finalità fissate dalla legge

delegante. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata.

Con successiva memoria del 3 febbraio 1966 l'avv. Mazzarelli

ribadisce le considerazioni prima dedotte, facendo altresì osservare

che l'art. 1 della legge delegante ha voluto, come risulta dai lavori

preparatori, impegnare il Governo ad uniformarsi a "tutte" le clausole

dei contratti collettivi; quindi non già solo a quelle contenenti

minimi in favore dei lavoratori, bensì al loro complesso, con tutte le

limitazioni che si accompagnano al trattamento economico e normativo in

esse disposto. Ciò sarebbe confermato anche dall'art. 65 del

contratto collettivo, secondo cui le disposizioni in esse contenute

sono correlative ed inscindibili fra loro. Fra le numerose condizioni

cui pertanto rimangono subordinati i minimi normativi vi è anche

quello della decadenza per tardività nella produzione dei reclami dei

lavoratori, giustificata dalle particolarità dell'industria edile,

che, potendo essere costretta a smobilitare l'organizzazione dei

cantieri al termine dei lavori, deve poter procedere alla definizione

delle questioni relative ai rapporti di lavoro. Aggiunge che, se si

andasse in contrario avviso, si verrebbe a riconoscere ai lavoratori

non iscritti alle associazioni sindacali un trattamento più favorevole

di quello fatto agli iscritti, mentre invece fine della legge è stato

di evitare per essi ogni trattamento minimo meno favorevole rispetto

agli altri.

Si è costituito in udienza, nell'interesse dell'impresa Fiengo,

l'avv. prof. Francesco Santoro Passarelli, il quale ha oralmente svolto

le argomentazioni enunciate nelle difese scritte.

2. - Nel corso di altro giudizio civile fra Gismondi Giuseppe e la

ditta Lattanzi Amerigo dinanzi al Pretore di Fermo questi con ordinanza

15 aprile 1965 ha sollevato d'ufficio questione analoga e quella di cui

all'ordinanza precedentemente menzionata in confronto ai citati artt.

55 e 56 del contratto collettivo reso obbligatorio erga omnes con il D.

P. n. 1032 del 1960, sotto lo stesso riguardo dell'eccesso di delega

con violazione dell'art. 76 della Costituzione perché esorbitanti dal

fine di assicurare ai lavoratori minimi economici e normativi, e,

sospeso di deliberare, ha trasmesso gli atti della causa alla Corte

costituzionale. L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 5 giugno 1965.

Si è costituito innanzi alla Corte solo il Presidente del

Consiglio dei Ministri con deduzioni del 25 giugno 1965 nelle quali

vengono svolte considerazioni analoghe a quelle prima riferite,

concludendo perché sia dichiarata l'infondatezza della questione.

3. - In altro giudizio, pure vertente avanti lo stesso Pretore di

Fermo, fra Pennacchietti Eugenio e la ditta Orofino Angelo, il Pretore

ha sollevato d'ufficio la stessa questione di incostituzionalità delle

clausole 55 e 56 del contratto collettivo reso obbligatorio erga omnes

con il citato decreto presidenziale n. 1032, sotto lo stesso aspetto

dell'eccesso di delega, e, sospeso il giudizio in corso, ha disposto la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. L'ordinanza

debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 139 del 5 giugno 1965.

Si è costituito avanti alla Corte solo il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello

Stato, che, con deduzioni del 25 giugno 1965, ha chiesto, sulla base

delle stesse considerazioni enunciate nell'altro giudizio, che la

questione venga dichiarata infondata.

4. - Nel corso di un giudizio avanti al Tribunale di Fermo, in sede

di magistratura del lavoro, fra Lamponi Renzo e la ditta Lattanzi

Amerigo, il Tribunale ha con ordinanza 30 aprile 1965 sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56

contratto collettivo, reso obbligatorio erga omnes con il D. P. n.

1032 già menzionato, nella considerazione della violazione dell'art.

76 della Costituzione per eccesso di delega, dato il contrasto con le

finalità indicate dalla legge delegante, e, sospendendo di deliberare,

ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza debitamente comunicata e notificata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 3 luglio 1965. Nessuna delle parti

si è costituita avanti alla Corte. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze riguardano la stessa questione che viene

prospettata sotto gli stessi profili, sicché si rende opportuno

disporre la riunione delle cause per la loro decisione con unica

sentenza

2. - Le ordinanze predette hanno tutte ad oggetto la denuncia

dell'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione, delle clausole 55 e 56 del contratto collettivo di lavoro

24 luglio 1959 per gli addetti all'industria edilizia, esteso erga

omnes con il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella considerazione che

tanto l'obbligo del tentativo di conciliazione, imposto dalla prima di

esse, quanto la decadenza, sancita dalla seconda, dal diritto del

lavoratore a proporre qualsiasi reclamo avanzato oltre i quattro mesi

dalla cessazione del rapporto stesso, eccedono dai limiti posti dalla

delega di cui all'art. 1 della legge n. 741 del 1959, ove siano fatti

valere in confronto ai non iscritti alle associazioni sindacali

stipulanti. Poiché la Corte ha già, con la sentenza n. 56 del 1965,

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

citato decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatoria per

tutti gli appartenenti alla categoria la clausola 55 del contratto

collettivo oggetto del decreto stesso, si deve dichiarare

manifestamente infondata la questione ad essa relativa, e limitare

l'indagine all'altra, sulla costituzionalità della clausola 56, in

nessun modo collegata con quella precedentemente decisa.

3. - Poiché, come si è ricordato, la questione predetta è stata

proposta con riferimento all'art. 76, esula dall'esame da compiere ogni

considerazione attinente alla compatibilità della disposizione

denunciata con principi o norme di legge inderogabili.

La Corte, con la sentenza n. 129 del 1963, ha ritenuto che la

delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959 per

l'emanazione di norme aventi forza di legge, uniformi alle clausole dei

contratti collettivi stipulati anteriormente a detta legge, trova un

preciso limite nel fine voluto raggiungere di assicurare minimi di

trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una

medesima categoria, ed ha conseguentemente statuito che esorbita da

tale fine, e quindi eccede dalla delega ogni estensione di clausole che

abbiano ad oggetto non già la diretta disciplina della formazione,

dello svolgimento, dell'estinzione del rapporto di lavoro e dei

correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono,

bensì la predisposizione di procedimenti e modalità le quali

rivestano carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina

predetta, a meno che non si palesino strettamente necessarie al

conseguimento del bene menzionato.

Se si fa applicazione dei principi così formulati alla statuizione

dell'art. 56 si è condotti a ritenere la sua estraneità ai poteri

consentiti al legislatore delegato. Infatti essa concerne le pretese

che il lavoratore faccia valere successivamente alla estinzione del

rapporto di lavoro, e la deroga disposta alle norme di diritto comune

circa i modi di tutela delle pretese stesse non solo non appare mezzo

necessario ad assicurare il minimo normativo, cui ha riguardo la legge

delegante, ma può riuscire, in pratica ed in determinate circostanze,

pregiudizievole alla soddisfazione di tale esigenza. Anche ad ammettere

la validità di clausole di decadenza dall'esercizio del potere di

difesa giurisdizionale dei diritti discendenti dall'attività di

lavoro, non è dubbio che essa può trovare fondamento solo

nell'autonomia contrattuale, e che quindi ogni estensione delle

medesime al di là della cerchia dei titolari di tale autonomia deve

considerarsi sfornita di base giuridica.

Non vale opporre, come fa la difesa di una delle parti intervenuta

nel giudizio promosso dalla Corte di appello di Napoli, che il

legislatore delegante ha voluto assicurare l'obbligatorietà di "tutte"

le disposizioni dei contratti collettivi, e non già solo di quelle

favorevoli ai lavoratori, data l'intima connessione ed interdipendenza

che insieme le collega e ne fa un tutto organico ed inscindibile.

Infatti se questa tesi fosse vera risulterebbe svuotato di ogni

significato il limite finalistico che la legge delegante ha posto e

che, essendosi fatto consistere nell'esigenza di assicurare i "minimi

di trattamento", non può non considerarsi rivolto alla tutela di

quella parte del rapporto che, per essere la più debole, abbisogna di

siffatta garanzia, com'è ulteriormente comprovato dalla prevalenza del

contratto individuale o aziendale su quello collettivo, ove il primo si

palesi più favorevole al lavoratore, secondo il preciso disposto

dell'art. 7 della citata legge n. 741.

Si può convenire nel ritenere l'unitarietà delle clausole di uno

stesso contratto collettivo e quindi l'impossibilità di scindere

quelle aventi un contenuto economico-salariale dalle altre, ma

allorché la sua validità venga estesa ope legis a coloro che non

hanno concorso, neanche indirettamente, alla sua formazione, non può

non tenersi conto del criterio che ha presieduto alla estensione, ed in

conseguenza distinguere fra le clausole che attengono allo svolgimento

dell'attività di lavoro, come per esempio sono quelle riguardanti la

disciplina nell'ambiente di lavoro, le quali, pur se impongono oneri a

carico del lavoratore, devono ritenersi vincolanti anche per i non

iscritti alle associazioni, dalle altre che, come quella in esame, non

ineriscono a tale materia.

A contrastare l'interpretazione fatta valere non è sufficiente il

rilievo formulato dalla su menzionata difesa, che cioè essa conduce a

conferire ai lavoratori non iscritti un trattamento più favorevole di

quello di cui usufruiscono gli iscritti, essendo chiaro che i maggiori

oneri gravanti su questi ultimi trovano un corrispettivo nella

assistenza che è loro possibile invocare ed ottenere dalle

associazioni di cui fanno parte (e che costituisce uno dei moventi atti

ad indurre alla iscrizione alle medesime), assistenza che invece fa

difetto in confronto agli altri.

Neppure esatta è l'argomentazione che la stessa difesa vorrebbe

trarre, a sostegno della tesi patrocinata, dalla sentenza n. 129, nel

senso che, non richiedendo la clausola 56 alcuna interposizione delle

associazioni sindacali, verrebbe meno l'ostacolo dal quale quella

pronuncia avrebbe argomentato la non estensibilità erga omnes delle

disposizioni dei contratti collettivi che imponevano l'iscrizione alle

Casse edili. Infatti è vero che con la predetta sentenza, e parimenti

con la successiva n. 56 del 1965, si è contestata la validità di

clausole suscettibili di dar vita a vincoli di subordinazione dei

lavoratori alle associazioni sindacali delle quali non facciano parte,

ma risulta chiaramente dalla loro motivazione che tale argomento è

stato addotto in concomitanza con l'altro della non pertinenza

dell'obbligo dell'iscrizione predetta alla normazione del rapporto

lavorativo e dell'assenza di ogni relazione di stretta condizionalità

rispetto alla tutela voluta assicurare a questo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatoria

erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro

per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la

decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal

lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di

lavoro, con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

dichiara manifestamente infondata la questione relativa alla

legittimità costituzionale della clausola 55 del predetto contratto

collettivo 24 luglio 1959, esteso a tutti gli appartenenti alla

categoria con l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960. n. 1032.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari