Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1959 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2290, promosso con

ordinanza emessa il 12 febbraio 1958 dalla Corte di Cassazione nel

procedimento civile vertente fra Cianciotta Angelantonio e l'Ente per

la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 27 del

Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 174 del 19 luglio 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 27 maggio 1959 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Virgilio Andrioli per il Cianciotta e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Risulta dall'ordinanza emessa il 12 febbraio 1958 dalla Corte di

cassazione, nel procedimento civile vertente fra Cianciotta

Angelantonio e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,

che, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952,

n. 2290 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1952),

veniva espropriata nei confronti del Cianciotta, nella misura di ettari

19,45,91, una parte della masseria "Sacromonte" di complessivi ettari

168,63,38, posseduta dal Cianciotta, a titolo di enfiteusi perpetua,

concessa dall'Opera pia S. Croce e S. Lucia di Altamura.

Nel giudizio davanti al tribunale di Bari il Cianciotta aveva

chiesto il risarcimento dei danni per l'illegittima espropriazione

disposta col decreto suddetto, in quanto il relativo procedimento era

stato diretto contro l'enfiteuta e non nei confronti dell'Opera pia,

proprietaria del fondo. La quale, come ente pubblico, non sarebbe

soggetta alle espropriazioni prevedute dalle leggi sulla riforma

agraria e fondiaria.

Il Tribunale, dopo avere disposto l'integrazione del giudizio con

l'intervento dell'Opera pia, con sentenza 30 maggio 1954 respinse le

istanze del Cianciotta e dell'Opera pia; e tale sentenza fu confermata

dalla Corte di appello di Bari, con sentenza 22 febbraio 1955.

Su ricorso del Cianciotta, la Corte di cassazione, ritenendo non

manifestamente infondata e rilevante, ai fini della decisione della

causa, l'eccezione dedotta dal Cianciotta e dall'Opera pia, ha disposto

la trasmissione degli atti a questa Corte, sospendendo di decidere sul

ricorso.

Nell'ordinanza la questione di legittimità costituzionale del

decreto di scorporo, in relazione agli articoli 2 della legge 12 maggio

1950, n. 230, e 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è prospettata

sotto tre aspetti, nell'ordine seguente:

1) se soggetto passivo dell'espropriazione, per l'attuazione della

riforma fondiaria, di terreni concessi in enfiteusi sia soltanto

l'enfiteuta, oppure anche il concedente;

2) se, per la determinazione della quota oggetto di scorporo, si

debba tener conto dell'intero reddito derivante dal fondo enfiteutico,

e se questo debba computarsi per il calcolo complessivo del reddito del

concedente e dell'enfiteuta o di entrambi, ovvero se debba essere

ripartito in ragione della quota a ciascuno appartenente;

3) se siano soggetti a scorporo i beni di un ente pubblico, nella

specie di un'Opera pia.

Dell'ordinanza sono state effettuate le prescritte notificazioni e

comunicazioni.

Si sono costituiti in questa sede il Cianciotta, rappresentato

dagli avvocati Virgilio Andrioli e Antonio Borracci, depositando le

deduzioni il 9 luglio 1958, nonché l'Ente di riforma, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato, pure il 9

luglio 1958, le deduzioni.

L'Avvocatura dello Stato, a sostegno della legittimità del decreto

di scorporo, nelle deduzioni prospetta la tesi (e vi insiste anche

nella memoria depositata il 12 maggio 1959) che, nel caso di terreni

concessi in enfiteusi, soggetto passivo dell'esproprio, in applicazione

della legge sulla riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 (legge

stralcio), non sarebbe il proprietario-concedente, bensì l'enfiteuta,

che, a tal fine, sarebbe equiparato al proprietario. In tal senso,

secondo l'Avvocatura dovrebbe essere interpretata la disposizione

contenuta nel terzo comma dell'art. 4 della predetta legge, nella quale

si stabilisce che "le norme dei commi precedenti si applicano anche ai

beni costituiti in enfiteusi"; disposizione che deve essere collegata

con quella dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 maggio 1950, n.

230 (legge Sila), che considererebbe l'enfiteuta come vero proprietario

del fondo. E questa interpretazione, si aggiunge, troverebbe conferma

nell'art. 5 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che impone soltanto ai

proprietari e agli enfiteuti, i cui terreni sono soggetti ad

espropriazione, speciali obblighi rispetto ai terreni stessi. Se si

dovesse ritenere invece che soggetto passivo dello scorporo fosse il

proprietario-conce-dente e che l'enfiteuta assumesse la posizione di

terzo, la ricordata disposizione dell'art. 4 della legge n. 841 sarebbe

superflua; perché da un lato la situazione dei proprietari rispetto

alla legge fondiaria sarebbe disciplinata dalle disposizioni contenute

nei due primi commi dell'art. 4, e i diritti dei terzi sull'indennità

sarebbero regolati dall'art. 9 della legge Sila, applicabile anche

nell'ambito della legge stralcio. Osserva ancora l'Avvocatura che, nei

rapporti con l'enfiteuta, si dovrebbe adottare, in difetto di norme

contrarie, lo stesso sistema della legge generale sulle espropriazioni

del 25 giugno 1865, n. 2359. La quale, in varie disposizioni, e

particolarmente in quelle contenute negli articoli 27 e 52, considera

l'enfiteuta, e non il concedente, quale soggetto passivo

dell'espropriazione.

Da tali rilievi la difesa dell'Ente di riforma trae due

conseguenze. La prima che, poiché spetterebbe all'enfiteuta tutto il

reddito dominicale del fondo e poiché in base a tale reddito si

dovrebbe determinare la quota di scorporo, non sarebbe ammissibile sia

una ripartizione dell'onere di esproprio, dato che il concedente non è

possessore del terreno, sia una ripartizione del reddito in ragione

della quota percepita rispettivamente dall'enfiteuta e dal concedente,

costituendo il canone un diritto di credito anche se con effetti reali.

La seconda che sarebbe superfluo l'esame dell'altro aspetto della

questione prospettata nell'ordinanza, relativo cioè alla possibilità

di applicare le leggi di riforma ai beni degli enti pubblici; essendo

comunque da rilevare che i terreni espropriati non formerebbero oggetto

di "proprietà pubblica", e che i diritti dell'Opera pia potrebbero in

ogni caso farsi valere sull'indennità.

La difesa del Cianciotta alle argomentazioni dell'Avvocatura, nelle

deduzioni e più ampiamente nella memoria, oppone anzitutto che,

essendosi nella specie espropriata una parte della masseria

"Sacromonte", della quale proprietaria è un'Opera pia, dovrebbe

esaminarsi il problema se i terreni appartenenti ad Enti pubblici,

anche quando siano concessi in enfiteusi, possano essere colpiti dallo

scorporo, in base alle leggi di riforma, e trasferiti in proprietà

agli Enti incaricati di applicare le leggi stesse. Problema che

sussisterebbe anche se si ritenesse che l'espropriazione debba essere

diretta contro l'enfiteuta e non contro il concedente, perché, anche

in tale ipotesi, sia la determinazione delle quote di scorporo, sia il

trasferimento in proprietà agli enti di riforma, comprenderebbero

anche il diritto del proprietario-concedente. E siccome, a quanto si

sostiene, oggetto delle leggi Sila e stralcio sarebbero soltanto i beni

appartenenti a privati (persone fisiche o società), si avrebbe già

fondato motivo per ritenere l'illegittimità di tutto il decreto di

scorporo di cui si discute. Osserva inoltre la difesa del Cianciotta

che non correttamente sarebbero richiamate le disposizioni contenute

negli articoli 27, 44 e 52 della legge generale di espropriazione del

1865, che prendono in considerazione l'enfiteusi. Poiché diverso

sarebbe il sistema delle leggi di riforma fondiaria, che non riguardano

i beni in sé considerati prescindendo dai diritti di cui sono oggetto,

ma stabiliscono che, per determinare la quota di terreno da

espropriare, è necessario prima individuare il proprietario, la

consistenza della proprietà terriera di cui è titolare, nonché il

reddito dominicale complessivo e medio per ettaro. Secondo la difesa

del Cianciotta l'interpretazione del terzo comma dell'art. 4 della

legge stralcio sarebbe nel senso che, se si tratta di beni concessi in

enfiteusi, si dovrebbe procedere a due commassazioni, l'una nei

riguardi del proprietario-concedente avente come oggetto il reddito

dominicale diretto, l'altra nei confronti dell'enfiteuta, avente per

base il reddito percepito dall'utilista. Da ciò deriverebbe

l'illegittimità del decreto sotto altro aspetto, in quanto cioè,

applicando le norme della legge del 1865, e non tenendo conto che, nel

fondo coesistevano il diritto del concedente e il diritto

dell'enfiteuta, nella quota di scorporo si sarebbero imputati (come non

sarebbe contestato) a quest'ultimo tutto il reddito dominicale e tutta

la superficie della masseria, considerando il Cianciotta non come

enfiteuta, ma come pieno proprietario del fondo stesso. Con la

conseguenza, nel caso concreto, che si sarebbe illegittimamente

aumentata in danno dell'enfiteuta la quota di scorporo, ponendo inoltre

a carico di costui la corresponsione a favore del concedente di una

parte dell'indennità corrispondente al diretto dominio. Considerato in diritto :

L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (contenente norme

sull'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei

terreni ai contadini, cosiddetta legge stralcio), stabilisce, nel primo

e nel secondo comma, le condizioni in base alle quali, nei territori

suscettibili di trasformazione fondiaria e agraria, la proprietà

terriera privata è soggetta ad una percentuale di scorporo. Nel terzo

comma dispone che "le norme dei commi precedenti si applicano anche ai

beni costituiti in enfiteusi". E poiché, con il decreto del Presidente

della Repubblica del 19 novembre 1952 (emanato in applicazione della

ricordata legge 21 ottobre 1950), è stata espropriata nei confronti

dell'enfiteuta Angelantonio Cianciotta una parte della masseria

"Sacromonte", di proprietà dell'Opera pia S. Croce e S. Lucia di

Altamura, concessa in enfiteusi perpetua al Cianciotta, nell'ordinanza

della Corte di cassazione, come primo motivo di incostituzionalità del

detto decreto, per eccesso di delega, si prospetta la questione (ad

avviso di questa Corte fondamentale nell'attuale controversia), se il

procedimento di scorporo, in base alla legge stralcio, debba essere

diretto soltanto contro l'enfiteuta, come hanno ritenuto il Tribunale e

la Corte di appello e come sostiene l'Avvocatura dello Stato, ovvero

anche nei confronti del proprietario- concedente, come sostiene la

difesa del Cianciotta. La quale osserva, in proposito, che, quando

l'espropriazione riguarda terreni in enfiteusi, al fine di determinare

la percentuale di scorporo si dovrebbe procedere ad una duplice

commassazione, "l'una che abbia per soggetto passivo il concedente, e

per oggetto la superficie ed il reddito commisurato al dominio diretto,

e l'altra che abbia per soggetto passivo l'enfiteuta, sulla base della

superficie e del reddito commisurato al dominio utile". Aggiunge

inoltre a chiarimento che, per "determinare la quota di scorporo

sarebbe indispensabile accertare chi è proprietario e chi è

enfiteuta, perché il duplice accertamento rappresenterebbe il primo

insostituibile passo, non compiendo il quale sarebbe impossibile

determinare la superficie e il reddito dominicale del proprietario e

dell'enfiteuta e quindi dimensionare le rispettive quote di scorporo".

Accogliendo tale tesi peraltro si verrebbero a porre, in contrasto

col sistema, sullo stesso piano e rispetto allo stesso bene oggetto

dell'espropriazione il diritto del concedente, titolare della

proprietà, e il diritto dell'enfiteuta, cui, secondo l'opinione

dominante, spetta sull'immobile un diritto reale parziario, sia pure il

più ampio e comprensivo. E ne deriverebbe inoltre, come logico

corollario, che, in dipendenza della duplice determinazione delle quote

di scorporo, si dovrebbe procedere anche ad una duplice determinazione

dell'indennità. Il che sarebbe contrario al principio fondamentale che

regola la materia, secondo il quale la indennità stessa viene

calcolata con criterio unitario rispetto al bene è spropriato; e

soltanto su di essa, che lo surroga, si possono far valere i diritti

dei terzi, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, della legge sulle

espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 9 della legge

12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge Sila), applicabile anche

nell'ambito della legge stralcio.

Questa Corte ritiene invece fondata la tesi sostenuta dall'Ente di

riforma, nel senso che soggetto passivo del procedimento di scorporo

sia l'enfiteuta Sebbene infatti la disposizione del terzo comma

dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, nella formulazione letterale,

si riferisca obiettivamente al bene enfiteutico, deve essere tuttavia

interpretata in correlazione col sistema nel quale il terzo comma è

inserito. È, infatti, da tenere presente che questo richiama

espressamente anche le norme del primo e del secondo comma dello stesso

art. 4; quelle norme cioè che caratterizzano il sistema adottato dalla

legge stralcio per le espropriazioni nei comprensori di riforma. Il

quale sistema, come è stato già chiarito con le sentenze di questa

Corte n. 8 e n. 10 del 1959, a differenza della legge del 25 giugno

1865, n. 2359, sulle espropriazioni, non riguarda i beni da

assoggettare allo scorporo indipendentemente dall'accertamento

dell'effettivo titolare, ma li prende in considerazione in quanto fanno

parte di tutto il compendio terriero a lui appartenente. Sulla base poi

del reddito complessivo dominicale e di quello medio per ettaro

spettante al titolare dei beni, calcolato secondo le tariffe di estimo

in vigore al 1 gennaio 1943, determina, nelle tabelle annesse alla

legge, la percentuale di scorporo, da attuarsi in concreto nelle zone

di terreno individuate dagli enti incaricati delle espropriazioni.

Dato lo stretto collegamento fra i primi tre commi dell'art. 4, se

ne deve desumere che, anche quando si tratta di fondo enfiteutico, tale

bene, ai fini dello scorporo in attuazione della legge di riforma, non

è preso in considerazione nella sua consistenza obiettiva, come

parrebbe in base alla formulazione letterale del terzo comma dell'art.

4, bensì come fonte di produzione del reddito terriero, da riferirsi

al soggetto, cioè all'enfiteuta, che, essendo nel possesso del fondo

(come è pacifico nella specie) tale reddito direttamente percepisce

(art. 1561 del Cod. civ. del 1865, e art. 959 Cod. civ. vigente). Ora,

se si considera che, secondo la legge stralcio, come si è accennato,

la quota di scorporo è determinata da una percentuale del reddito

complessivo e medio dominicale terriero, è coerente col sistema

ritenere che il reddito del fondo enfiteutico, inerente alla

produttività del fondo medesimo, non potendo essere imputato al

proprietario che non lo percepisce, costituisce uno dei coefficienti

per il calcolo complessivo della consistenza patrimoniale terriera

dell'enfiteuta. Sul quale, del resto, grava anche l'imposta sul reddito

dominicale, ai sensi degli articoli 49 e 50 del testo unico sulle

imposte dirette (approvato con decreto del 29 gennaio 1958, n. 645), i

quali, su questo punto, hanno riprodotto disposizioni già in vigore.

Ne discende perciò che, nel procedimento espropriativo in base alla

legge di riforma, l'enfiteuta viene ad essere parificato al

proprietario, e che, per coerente ragione, devono riferirsi allo stesso

enfiteuta tutte le altre disposizioni della legge stralcio che

presuppongono l'espropriazione o da essa dipendono.

In base a tali criteri appunto, secondo quanto si rileva dalle

deduzioni delle parti, è stata attuata la legge di riforma

dell'ottobre 1950, dagli organi competenti, col parere conforme della

Commissione parlamentare.

La quale parificazione trova anche conferma nell'art. 5 della legge

18 maggio 1951, n. 333, contenente norme interpretative e integrative

della precedente legge stralcio del 21 ottobre 1950. Tale articolo,

infatti, dispone "che i proprietari e gli enfiteuti, i cui beni sono

soggetti ad espropriazione, rispondono della conservazione dei terreni

medesimi, con le relative piantagioni, costruzioni ed impianti, dalla

data di entrata in vigore della legge sino al momento della consegna di

essi all'ente espropriante". E assoggetta poi, nel caso di

inosservanza, l'uno e l'altro alle sanzioni penali stabilite dal

successivo art. 6.

L'interpretazione anzidetta, d'altra parte, aderisce anche alle

finalità comuni alle leggi di riforma fondiaria ed agraria. Le quali,

come risulta ampiamente chiarito nelle relazioni che le accompagnano,

sono state emanate con il duplice scopo sociale ed economico, di

"promuovere un'equa distribuzione della proprietà terriera e di

determinare un'intensa trasformazione della terra, in conseguenza del

passaggio della proprietà agli agricoltori coltivatori". Finalità il

cui conseguimento avrebbe potuto incontrare difficoltà se gli enti

incaricati della riforma, nei comprensori determinati in base alla

legge stralcio, riguardo ai beni in enfiteusi, si fossero dovuti

rivolgere al proprietario- concedente, il cui reddito complessivo

(rappresentato soltanto dal canone, determinato, nella specie,

nell'annua somma di lire 10.445, come risulta dalla sentenza del

Tribunale), non avesse raggiunto la misura Stabilita dalla legge per

legittimare la procedura di scorporo.

In sostanza il terzo comma dell'art. 4 della legge stralcio, come

pure rileva l'Avvocatura dello Stato, per le finalità proprie di

questa legge, e nei limiti da questa stabiliti, richiama la norma

contenuta nel secondo comma dell'art. 27 della legge del 25 giugno

1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, dove si

stabilisce che, quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità è

accettata e pattuita dall'enfiteuta che si trova nel possesso del

fondo.

Né ciò è incompatibile, contrariamente a quanto obietta la

difesa del Cianciotta, col sistema fondamentale della legge stralcio,

la quale richiede accertamenti subiettivi per la determinazione del

reddito complessivo e medio del fondo. L'applicazione infatti della

ricordata disposizione dell'art. 27 non esclude che gli accertamenti

anzidetti, riguardo al fondo enfiteutico, siano compiuti nei confronti

dell'enfiteuta, come si è in precedenza chiarito. Ed è altresì da

notare che pure alle disposizioni della legge del 1865 occorre

riferirsi, in mancanza di altre norme, per stabilire quale situazione

derivi al proprietario-concedente in conseguenza dell'espropriazione a

carico dell'enfiteuta. Ora, dispone l'art. 52, secondo comma, di detta

legge che "pronunziata l'espropriazione, tutti i diritti (compreso

quello di diretto dominio) si possono far valere non più sul fondo

espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta". Ne consegue

pertanto che, nella specie l'Opera pia proprietaria-concedente assume

la posizione di terzo nel procedimento espropriativo svoltosi nei

riguardi dell'enfiteuta Cianciotta; e che i diritti dell'Ente sono

trasferiti ad ogni effetto sull'indennità, in base all'art. 9 della

legge Sila, applicabile come si è detto, anche nell'ambito della legge

stralcio.

Tutte le considerazioni finora esposte portano quindi a concludere

da un lato che, dei tre aspetti sotto i quali è prospettata la

questione di incostituzionalità nell'ordinanza della Corte di

cassazione, non può ritenersi fondato il primo, che riguarda il

soggetto passivo dell'esproprio, e dall'altro che resta superato, ai

fini dell'attuale controversia, il terzo aspetto, che concerne

l'ammissibilità o meno della procedura di scorporo, in attuazione

della legge stralcio, nei confronti degli enti pubblici.

Occorre invece esaminare il secondo aspetto, che riguarda il

calcolo del reddito ai fini della determinazione della quota di

Scorporo.

Deduce la difesa del Cianciotta (e non è contestato) che, nel

calcolo anzidetto, sia stato illegittimamente tenuto presente tutto il

reddito del fondo costituito in enfiteusi, nel quale, si assume, sia

stata compresa anche la parte inerente ai dominio diretto, con un

aumento della quota di scorporo in pregiudizio dell'enfiteuta; sul

quale graverebbe inoltre il prelievo di una percentuale

dell'indennità, corrispondente al diretto dominio. Pure sotto questo

profilo peraltro, la questione non può ritenersi fondata.

Se infatti, come si è in precedenza osservato, la procedura di

esproprio, in attuazione della legge stralcio, ha come soggetto passivo

esclusivamente l'enfiteuta, essendo questo parificato al proprietario a

tutti gli effetti preveduti dalla legge di riforma, e se l'enfiteuta

percepisce tutti i frutti del fondo, come nella specie non è

contestato, è logico ritenere che del loro ammontare si dovesse tener

conto ai fini del calcolo complessivo del reddito dominicale. Nel quale

calcolo non può essere compreso il canone (nella specie stabilito in

una somma di denaro), che nel sistema previsto dal Codice civile,

costituisce oggetto di una delle obbligazioni dell'enfiteuta, come

corrispettivo del godimento del fondo (art. 960, primo comma).

Si deve pertanto concludere che la questione di legittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 19

novembre 1952, n. 2290, proposta nell'ordinanza della Corte di

cassazione non può ritenersi fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta dalla Corte di

cassazione con ordinanza del 12 febbraio 1958, sulla legittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre

1952, n. 2290, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed

assegnazione dei terreni ai contadini, e con riferimento agli articoli

76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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