Corte costituzionale

Sentenza n. 449/1988

Altra decisione · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 6 maggio 1980, depositato in Cancelleria il 14 maggio

successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1980, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro

dei Trasporti, in data 25 gennaio 1980 con il quale viene costituito

il Consiglio di disciplina per il personale dipendente dell'Azienda

Consortile Trasporti di Bolzano;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1980, la Provincia

autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione al decreto 25 gennaio 1980,

emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto

con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti

del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda

consortile trasporti di Bolzano, deducendo violazione della sfera di

competenza costituzionalmente garantita, in materia di "comunicazioni

e trasporti di interesse provinciale", alla Provincia dagli artt. 8,

n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per

il T.A.A.).

Deduce la ricorrente:

a) che del tutto irrilevante è la carenza di norme di

attuazione dello Statuto nella materia in esame, alla stregua di

quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 136 del

1969;

b) che nella materia "comunicazioni e trasporti" rientrano le

"funzioni amministrative relative al personale dipendente", come è

dato desumere dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977,

concernente le Regioni a Statuto ordinario, per le quali la "materia"

è più ristretta;

c) che la competenza provinciale comprende non soltanto la

nomina del Presidente del Consiglio di disciplina - come affermato

nella nota ministeriale primo marzo 1980 di trasmissione del decreto

impugnato - bensì la nomina dell'intero Consiglio.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a

mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Osserva l'Avvocatura dello Stato:

a) che la genericità della delimitazione della materia

"comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" impedisce di

ritenere che, in difetto di norme di attuazione, lo Statuto abbia

conferito direttamente alla Provincia i poteri legislativi ed

amministrativi relativi alla materia;

b) che la materia in oggetto non comprende la sub-materia

relativa al personale dipendente delle aziende di trasporto. Considerato in diritto

1. - È oggetto di conflitto, ad iniziativa della Provincia

autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980, emesso dal

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il

Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del

Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda

consortile trasporti di Bolzano.

La ricorrente ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo

della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige) nella materia "comunicazioni e trasporti di interesse

provinciale", da considerare comprensiva, argomentandosi dall'art.

84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, delle "funzioni

amministrative relative al personale dipendente".

2. - Il ricorso è fondato.

Va anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nel menzionare,

quale oggetto di potestà legislativa esclusiva delle Province di

Trento e Bolzano, la materia "comunicazioni e trasporti di interesse

provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli

impianti di funivia", individua con sufficiente precisione l'oggetto.

L'enunciazione della materia, infatti, si caratterizza, da un lato,

per la limitazione dell'attribuzione ai trasporti che presentino un

interesse provinciale e, dall'altro, per l'estrema latitudine del

riferimento ai mezzi tecnici mediante i quali vengono effettuati i

trasporti.

Ne deriva che la fonte statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello

Statuto speciale) è per sé idonea a conferire direttamente alle

Province i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla

materia, anche indipendentemente dall'emanazione (nella specie

carente) di norme di attuazione (cfr. sentt. n. 136/1969; n.

108/1971; n. 312/1983).

Né, d'altra parte, può negarsi che nella materia "comunicazioni

e trasporti" sia ricompresa la sub-materia relativa alla disciplina

del personale delle aziende di trasporto, sia perché in materia di

trasporti non è dato distinguere nettamente il momento organizzativo

da quello funzionale (cfr. sent. n. 69/1983), sia perché tale

estensione risulta espressamente effettuata dall'art. 84, ultimo

comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto

ordinario, sicché ad eguale ampliamento deve pervenirsi per le

Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e

Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato

un trattamento deteriore (cfr. sentt. n. 216/1985 e n. 304/1985).

Senza dire che, in proposito, un tacito riconoscimento della

competenza della Provincia ricorrente in materia risulta

inequivocabilmente effettuato nella vicenda che ha originato il

conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato alla Provincia la

nomina del Presidente del Consiglio di disciplina.

Tale parziale riconoscimento non può, peraltro, essere ritenuto

satisfattivo delle competenze della Provincia, alla quale va, per

converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero

Consiglio di disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato nominare i componenti del

Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda

consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto

25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale di concerto con il Ministro dei trasporti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari