Corte costituzionale

Sentenza n. 448/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige

notificato il 19 maggio 1977, depositato in Cancelleria il 26 maggio

successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1977, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 2484 in data

22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze, relativa alla percezione

delle imposte ipotecarie relative a beni siti nel territorio della

Regione;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito, alla presenza dell'Avvocato Vitaliano Lorenzoni per la

Regione Trentino-Alto Adige, l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 maggio 1977 la Regione Trentino-Alto

Adige proponeva conflitto in ordine alla devoluzione dei proventi

dell'imposta ipotecaria relativa a beni siti nel suo territorio con

riferimento a nota del 22 marzo 1977, n. 2484 (pervenuta il 26 maggio

1977), con la quale il Ministro delle Finanze aveva declinato

l'invito ad impartire istruzioni agli uffici del Registro nel senso,

auspicato dalla Regione, di non percepire, fuori dal territorio del

Trentino-Alto Adige, imposte ipotecarie afferenti a beni immobili in

questo compresi e soggetti al regime tavolare.

L'art. 59 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (legge

Cost. 26 febbraio 1948, n. 6; art. 69 nel testo dato dal d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670) stabilisce, infatti, che "sono devoluti alla

regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo

territorio, relativi a beni siti nella regione stessa". La ragione

giustificatrice di questa norma risiederebbe, secondo la regione

ricorrente, nella circostanza che vige, nel suo territorio, il regime

tavolare (cfr. r.d. 4 novembre 1928, n. 2325, recante "Disposizioni

per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", art.

2; r.d. 28 marzo 1929, n. 499, che reca allegato il nuovo testo della

legge 25 luglio 1871 B.L.I. n. 95), rispetto a cui essa regione ha

competenze legislative ed amministrative esclusive (art. 4, n. 5,

Statuto speciale), e, dunque, nella inesistenza, in questo

territorio, delle Conservatorie dei registri immobiliari che,

generalmente, sono competenti alla liquidazione e percezione

dell'imposta di cui si tratta (artt. 2, 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

635): oltreché nel carattere in qualche modo corrispettivo che

assumerebbero i proventi di questa imposta rispetto agli oneri di

impianto e conservazione dei libri fondiari, oneri che, per il regime

anzidetto, gravano sulla regione medesima.

La norma statutaria, peraltro, esigerebbe, per la devoluzione

dell'imposta ipotecaria, due requisiti: che si riferisca ad immobili

compresi nel suo territorio e che sia percetta in loco; e pertanto,

avuto riguardo alla sua ragion d'essere, dovrebbe essere intesa nel

senso che l'imposta ipotecaria relativa a questi immobili può essere

percetta solo da ufficio del registro ubicato all'interno del

territorio regionale. Ciò perché solo a questa condizione

l'imposta, secondo la lettera dell'art. 59 dello Statuto speciale,

dovrebbe esser devoluta alla regione, mentre la ratio della norma

statutaria, nel suo collegamento con il regime tavolare, esigerebbe

sicuramente la devoluzione alla regione di ogni imposta ipotecaria

relativa a beni immobili compresi nel suo territorio.

Una corretta lettura del r.d. 30 giugno 1929, n. 32 convincerebbe,

del resto, che questo presuppone la percezione, per le province

annesse, dell'imposta ipotecaria da uffici del registro siti nel

relativo territorio. Ciò si desumerebbe dall'art. 2, che prevede la

percezione dell'imposta ipotecaria da parte dell'ufficio del

registro, anche se per lo stesso titolo dovessero essere eseguite

finalità in "altre" (dunque, si argomenta, diverse da quelle c.d.

"annesse") province del regno; si desumerebbe, ancora, dall'art. 4,

comma terzo, laddove si riferisce all'ipotesi che "invece" (e cioè

contrariamente alla norma tacita secondo cui la registrazione deve

avvenire nelle province annesse) gli atti siano registrati nelle

antiche province del regno e quivi eseguita la formalità ipotecaria;

dall'art. 6, che conformerebbe la competenza dell'ufficio del

registro delle province annesse con riferimento all'ipotesi

particolare della c.d. "prenotazione a debito".

La Regione fa presente che essa aveva invitato il Ministro delle

Finanze ad impartire opportune istruzioni per evitare l'asserita

elusione dello Statuto speciale; e che il Ministro, con la nota di

cui si è fatto cenno, non ha ritenuto di poter aderire alla

richiesta. La Regione con il presente conflitto, chiede pertanto che

si riconosca che ad essa spettano i proventi delle imposte ipotecarie

relative a beni compresi nel suo territorio e che si dichiari in

relazione al meccanismo dell'art. 69 dello Statuto che tali imposte

possono essere percette solo da uffici del registro nel medesimo

territorio ubicati.

2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri

attraverso l'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità del

ricorso e comunque contestando nel merito le richieste della Regione.

Pur senza escludere che possa radicarsi conflitto in ordine alla

devoluzione dei proventi di un'imposta, osserva l'Avvocatura dello

Stato che, nella specie, l'atto impugnato non sarebbe idoneo a ledere

le pretese competenze regionali, poiché la determinazione degli

uffici competenti per la percezione delle imposte ipotecarie quando

risulta associata alla percezione dell'imposta di registro è operata

dalla legge (art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635) e non può essere

operata, tanto meno in senso difforme, da circolari od istruzioni.

Nel caso di specie, peraltro, non sarebbe stato emanato un atto

amministrativo a contenuto positivo, ma un provvedimento a contenuto

negativo, inidoneo, come tale, a modificare la realtà giuridica e,

dunque, a menomare la sfera di competenze regionali. D'altra parte,

le disposizioni di legge statale da cui discende la competenza degli

uffici del registro a liquidare e percepire, per i territori annessi,

anche le imposte ipotecarie non risulterebbero modificate dalla norma

dello Statuto speciale sulla spettanza dei proventi delle imposte

ipotecarie percepite in loco alla regione. Considerato in diritto

1. - La Regione Trentino-Alto Adige promuove conflitto,

relativamente a nota in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze

in ordine alla devoluzione dei proventi delle imposte ipotecarie,

assumendo che debbano essere riscosse in loco e ad essa versate tutte

le imposte relative ad immobili compresi nel suo territorio. Ciò

discenderebbe da quanto dispone l'art. 59 dello Statuto speciale

(art. 69 nel testo del d.P.R. n. 670 del 1972), avuto riguardo anche

all'evidente intento di far corrispondere agli oneri connessi alla

conservazione ed all'impianto dei libri fondiari (che, dato il regime

tavolare, in loco vigente, gravano sulla regione) i proventi delle

imposte ipotecarie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce

l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le competenze degli

uffici del registro a percepire le imposte ipotecarie per i c.d.

"territori annessi" sono determinate da precise disposizioni di legge

(r.d. n. 1032 del 1929), conformi alle norme generali sulla

riscossione delle imposte di registro (ora art. 7 d.P.R. n. 635 del

1972) e non possono essere modificate, come pretenderebbe la regione,

con circolari od istruzioni del Ministro delle Finanze; che,

comunque, nulla innova sul punto la nota del Ministro delle Finanze

impugnata, la quale, per il suo carattere meramente negativo, non è

idonea a produrre la lamentata lesione delle attribuzioni regionali,

collegabile, caso mai, a norme di legge non impugnate.

2. - La Regione Trentino-Alto Adige impugna un atto con cui il

Ministro delle Finanze declina la richiesta della Regione medesima

che sia disposto nel senso che le imposte ipotecarie afferenti ad

immobili compresi nel territorio del T.A.A. siano percepite solo

dagli uffici del registro aventi sede nel detto territorio.

Orbene, la materia è regolata da norme di legge (art. 9, primo e

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) le quali

prescrivono, invece, che "competente a registrare gli atti pubblici,

le scritture private autenticate e gli atti degli organi

giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione

risiede il pubblico ufficiale" (notaio, cancelliere, segretario,

ufficiale giudiziario, segretario o delegato della pubblica

amministrazione od altro pubblico ufficiale per atti da esso

compiuti, ricevuti o autenticati) "obbligato a richiedere la

registrazione" e che "la registrazione di tutti gli altri atti può

essere eseguita" (su richiesta delle parti contraenti) "da qualsiasi

ufficio del registro".

Né a queste disposizioni reca deroga la normativa sulla

riscossione delle imposte ipotecarie nelle c.d. "province annesse"

(artt. 2, 6, 7 r.d. n. 1032 del 1929) che non contiene,

contrariamente a quanto asserisce con argomenti peraltro non

persuasivi la Regione ricorrente, alcuna prescrizione sul punto.

Il ricorso per conflitto finisce allora per investire, attraverso

l'atto negativo del Ministro delle Finanze, in sé legittimo, proprio

le norme di grado legislativo che giustificano il diniego in esso

contenuto; deve, dunque, essere dichiarato inammissibile (cfr. sent.

n. 140 del 1970; in senso conforme v. ancora sentenze nn. 92 e 112

del 1972; n. 206 del 1975; n. 28 del 1979; n. 189 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige con atto notificato il 19

maggio 1977 nei confronti dello Stato in relazione a nota del

Ministro delle Finanze in data 22 marzo 1977, concernente la

riscossione delle imposte ipotecarie relative ad immobili compresi

nel territorio della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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