Corte costituzionale

Sentenza n. 445/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato A), punto

17, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992,

n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia

autonoma di Bolzano), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1993

dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano sul

ricorso proposto da Pallozzi Osvaldo iscritta al n. 350 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio vertente tra Osvaldo Pallozzi e la

Provincia autonoma di Bolzano ed altri, il Tribunale regionale di

giustizia amministrativa di Bolzano, ha sollevato, con ordinanza

emessa il 6 ottobre 1993, questione di legittimità costituzionale

dell'allegato A), punto 17, della legge della Provincia autonoma di

Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura

dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), in riferimento

agli artt. 116 della Costituzione, 19 dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, nonché agli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10

febbraio 1983, n. 89.

Dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 19 dello statuto di

autonomia e delle rispettive norme di attuazione emanate con il

d.P.R. n. 89 del 1983, il giudice rimettente sottolinea che il

legislatore provinciale, istituendo con la disposizione impugnata la

ripartizione n. 17 "Intendenza scolastica italiana", ha di fatto

introdotto una quarta Intendenza scolastica, statutariamente non

prevista, con competenze quasi interamente coincidenti con quelle che

gli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. n. 89 del 1983 attribuiscono al

Sovrintendente scolastico. Così facendo, la disposizione impugnata

avrebbe esulato dalla propria competenza, istituendo una intendenza

scolastica italiana in potenziale conflitto di competenza con la

sovrintendenza prevista dallo Statuto.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Provincia

autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta

provinciale, concludendo con una richiesta di rigetto della

questione.

Ricorda la difesa della Provincia che, con esclusione della

materia dello stato giuridico ed economico del personale ispettivo,

direttivo e docente della scuole elementari e secondarie, tutte le

attribuzioni in materia di istruzione pubblica e del relativo

ordinamento scolastico, tra cui anche la disciplina degli uffici

scolastici provinciali e di personale provinciale rientra nella

competenza esclusiva della Provincia stessa, in forza degli artt. 8,

n. 1, e 16 dello Statuto.

In base a tale competenza, il legislatore provinciale, già con la

legge 21 maggio 1981, n. 11 (non oggetto di censura), aveva istituito

gli uffici della "Sovrintendenza scolastica", ai quali è preposto il

sovrintendente scolastico nominato dal Ministro della Pubblica

Istruzione. Tale sistema sarebbe rimasto immutato con la disposizione

ora impugnata, con cui la Provincia, anche a seguito dell'istituzione

dei "dipartimenti", ha provveduto a riordinare i propri uffici,

modificando in parte le ripartizioni già esistenti e/o la loro

denominazione.

Nell'ambito di tale riordinamento dell'organizzazione

amministrativa provinciale, quello che in base alla legge provinciale

n. 11 del 1981 era l'ufficio della "Sovrintendenza scolastica" (n.

XIV) è divenuto la ripartizione n. 17 "Intendenza scolastica":

circostanza che risulterebbe confermata dal confronto tra le

competenze di quest'ultima con quelle precedentemente elencate sotto

il titolo di "Sovrintendenza scolastica".

Ritiene pertanto la Provincia di Bolzano che il convincimento del

giudice a quo sarebbe frutto di un fraintendimento e di un equivoco:

la nuova ripartizione n. 17, infatti, non si aggiunge ma sostituisce

il precedente ufficio provinciale della "Sovrintendenza scolastica";

mentre altra cosa è la figura e l'ufficio del "Sovrintendente

scolastico" per la scuola di lingua italiana (di competenza statale).

In sostanza, la nuova ripartizione n. 17 sarebbe semplicemente una

struttura dell'amministrazione provinciale cui compete il

coordinamento degli uffici provinciali ad essa sottoposti: la quale

opera pertanto alle dipendenze funzionali del "Sovrintendente

scolastico" e lo coadiuva nell'esercizio della attribuzioni sue

proprie.

La non sovrapposizione tra le competenze dell'ufficio provinciale

della Intendenza scolastica italiana con quelle del Sovrintendente

scolastico sarebbe inequivocabilmente confermato dall'art. 10, terzo

comma, della stessa legge n. 10 del 1992, con cui si stabilisce che

il direttore di ripartizione "esercita tutte le funzioni

amministrative di competenza della ripartizione, escluse quelle

espressamente attribuite ad altri organi": tra cui rientrano

senz'altro quelle attribuite al Sovrintende scolastico dagli artt. 19

dello statuto e 21 e 22 del d.P.R. n. 89 del 1983. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano

dubita della legittimità costituzionale dell'Allegato A, punto 17,

della legge provinciale di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10

(Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia), in

riferimento agli artt. 116 della Costituzione e 19 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 1, 21 e 22

del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (contenente le norme di attuazione

dello Statuto). A parere del giudice rimettente, la disposizione

oggetto del presente giudizio avrebbe istituito una "Intendenza

scolastica italiana" in aggiunta alle tre statutariamente previste,

attribuendo ad essa competenze quasi interamente coincidenti con

quelle attribuite dallo Statuto e dalle norme di attuazione al

Sovrintendente scolastico. Così facendo, il legislatore provinciale

avrebbe debordato dalla competenza ad esso attribuita dalle

disposizioni costituzionali sopra richiamate, istituendo un ufficio

in potenziale conflitto con un organo statale.

2. - La questione, con le precisazioni che seguiranno, non è

fondata.

Come si è già riferito nella esposizione in fatto, la difesa

della Provincia di Bolzano, nel motivare la richiesta di rigetto

della questione sollevata dal giudice a quo, afferma che la legge

provinciale n. 10 del 1992, in cui è contenuta la disposizione

impugnata, si è limitata a riordinare l'organizzazione

amministrativa lasciando immutato il sistema previsto dalle norme

dello Statuto (sebbene ciò non risulti chiaramente dal tenore

letterale della legge); in particolare restano ovviamente ferme le

funzioni attribuite dallo Statuto al Sovrintendente, alle cui

dipendenze opera la relativa struttura organizzativa provinciale,

prima chiamata "Sovrintendenza scolastica" ed ora "Intendenza

scolastica italiana". In alcun modo, conclude pertanto detta difesa,

le competenze dell'ufficio provinciale dell'Intendenza scolastica

italiana si sovrappongono a quelle del Sovrintendente scolastico

stabilite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Questa Corte condivide tale conclusione, ritenendo però

necessario integrarla con alcune puntualizzazioni finalizzate ad

evitare erronee interpretazioni della disposizione, quale quella

prospettata in questa sede dal giudice rimettente, tali da incidere

sulla stessa legittimità costituzionale della norma impugnata.

3. - Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto,

nella Provincia di Bolzano l'ordinamento scolastico si articola nelle

autorità scolastiche identificate nel Sovrintendente (cui è

affidata l'amministrazione della scuola italiana e la vigilanza su

quelle in lingua tedesca e delle località ladine) e in due

Intendenti, competenti ad amministrare rispettivamente le scuole in

lingua tedesca e le scuole delle località ladine. La nomina del

Sovrintendente e dell'Intendente per le scuole delle località ladine

è dallo Statuto attribuita al Ministro della pubblica istruzione,

competente altresì ad esprimere parere in ordine alla nomina (di

competenza della Giunta provinciale di Bolzano) dell'Intendente delle

scuole in lingua tedesca. Come stabiliscono le norme di attuazione

(artt. 22 e 25 del d.P.R. n. 89 del 1983), le autorità richiamate

esercitano relativamente alle predette scuole le attribuzioni che

nella restante parte del territorio italiano spettano, a norma delle

vigenti disposizioni, ai Provveditori agli studi.

Lo Statuto (art. 19, undicesimo comma) stabilisce altresì che i

ricorsi proposti dal personale insegnante avverso i provvedimenti non

definitivi adottati dal Sovrintendente e dagli Intendenti sono

devoluti alla competenza del Ministro della pubblica istruzione.

Sempre per quanto attiene al personale insegnante di tutte e tre

le scuole, l'art. 19, decimo comma, dello Statuto ne stabilisce la

dipendenza dallo Stato: tuttavia, i provvedimenti in materia di

trasferimento, congedo, aspettativa e sanzioni disciplinari relativi

a detto personale sono di competenza dei rispettivi Intendenti. Per

quanto invece riguarda il personale amministrativo (del

provveditorato agli studi, delle scuole secondarie, degli ispettorati

scolastici e delle direzioni didattiche), lo stesso art. 19 ne

stabilisce il passaggio alle dipendenze della Provincia, restando

addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua

materna.

4. - La nuova organizzazione di tale personale all'interno

dell'amministrazione provinciale fu oggetto di disciplina da parte

dell'Allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 (Nuovo

ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano),

in cui furono elencate al punto V le funzioni degli uffici

amministrativi inerenti alla "Intendenza scolastica per la scuola in

lingua tedesca", al punto VI le funzioni degli uffici della

"Intendenza scolastica per la scuola delle località ladine", al

punto XIV le funzioni degli uffici inerenti alla "Sovrintendenza

scolastica". È a questi ultimi uffici che si deve fare particolare

riferimento per valutare la portata della modifica ora introdotta con

la legge di riordino n. 10 del 1992, in cui è contenuta la

disposizione oggetto del presente giudizio.

Questa norma contiene una diversa elencazione delle predette

funzioni, in quanto ai punti 16 e 18 si fa riferimento alle

Intendenze scolastiche "tedesca" e "ladina" (senza la più opportuna

dizione statutaria "in lingua tedesca" e delle "località ladine"),

ed al punto 14 si elencano una serie di competenze riferite alla

"Scuola e cultura tedesca e ladina"; quanto alla scuola italiana,

essa è prevista - oltre che nel punto 15 (sotto il titolo "Scuola e

cultura italiana"), in cui sono contenute sottovoci riguardanti anche

materie di competenza statale - soprattutto nel punto 17, che forma

oggetto del presente giudizio e nelle cui sottovoci è prevista anche

la materia del trattamento giuridico ed economico del personale

insegnante (relativamente al quale la competenza dello Stato è

stabilita dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 89 del 1983).

5. - Da tale evoluzione normativa possono trarsi indicazioni atte

ad evitare gli equivoci lamentati, mediante alcune precisazioni interpretative necessarie per non ritenere violate le disposizioni

statutarie invocate (le quali prevedono, si ribadisce, oltre al

Sovrintendente scolastico, due soli Intendenti: con esclusione quindi

di un altro intendente per la "scuola italiana"):

a) l'art. 6, quarto comma, della legge n. 10 del 1992, nello

stabilire che il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici

"esplicano, inoltre, le funzioni del direttore di dipartimento nei

confronti delle rispettive intendenze scolastiche", non solo vale ad

escludere che la direzione dei tre uffici dipartimentali possa essere

affidata ad un direttore (nominato dalla Provincia) diverso dal

Sovrintendente e dai due Intendenti, ma deve altresì interpretarsi

come impossibilità di equiparare tali organi agli altri direttori di

dipartimento per quanto attiene alla disciplina di nomina, alle

ipotesi di responsabilità e di revocabilità per questi stabilite

dalla legge agli artt. 14 e 20;

b) l'ufficio dell'amministrazione provinciale indicato dalla

disposizione oggetto del presente giudizio con le parole "Intendenza

scolastica italiana" - e che sarebbe stato più opportuno, per

ragioni di chiarezza, continuare a chiamare "Sovrintendenza

scolastica", come nella precedente legge n. 11 del 1981 - consiste

nella struttura organizzativa (di cui è responsabile il direttore di

ripartizione, ed alla quale, come alle altre due Intendenze, deve

applicarsi il principio della ripartizione proporzionale di cui

all'art. 89 dello Statuto) posta alle dipendenze del Sovrintendente

scolastico (sia pure in collaborazione con l'Assessore provinciale

cui il dipartimento è pertinente), per l'esercizio delle funzioni ad

esso attribuite dallo Statuto;

c) queste ultime funzioni - ancorché elencate (nelle voci del

n. 17 ed in qualche aspetto nelle voci del n. 15) unitamente a

competenze provinciali - rientrano nelle competenze statali: riguardo

ad esse, pertanto, si deve intendere che la funzione svolta dagli

uffici provinciali si limita ad un mero supporto burocratico.

In forza delle considerazioni fin qui svolte, può ritenersi

conclusivamente che con la disposizione impugnata il legislatore

provinciale non ha inteso istituire una nuova Intendenza scolastica,

ma si è limitato ad un riordinamento dei propri uffici (tra i quali

quelli di supporto ai predetti organi statali) non in contrasto con

le disposizioni costituzionali e le relative norme di attuazione

invocate in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'Allegato A, punto 17, della legge

provinciale di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della

struttura dirigenziale della Provincia), sollevata, in riferimento

agli artt. 116 della Costituzione e 19 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10

febbraio 1983, n. 89, dal Tribunale regionale di giustizia

amministrativa di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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