Corte costituzionale

Sentenza n. 443/1993

Altra decisione · depositata il 16/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Roma - Sezione 1ª

civile notificato il 15 marzo 1993, depositato in cancelleria il 19

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

delibera del Senato della Repubblica del 6 maggio 1987, confermativa

della decisione della Giunta per le immunità parlamentari del 16

aprile 1987, con cui si stabilisce che le dichiarazioni del sen.

Raimondo Ricci nei confronti del sig. Nicola Falde ricadono nella

prerogativa della insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma,

della Costituzione, ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Stefano Grassi per il Senato della Repubblica;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza 20 febbraio-23 aprile 1992 il Tribunale di

Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato

della Repubblica, a norma dell'art. 134 della Costituzione e

dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

1.2. - Il Tribunale espone, in detta ordinanza, le premesse di

fatto del conflitto: con atto di citazione, notificato il 28 aprile

1986, il sig. Nicola Falde conveniva in giudizio il senatore Raimondo

Ricci e la casa editrice Marsilio editori S.p.a. per chiedere il

risarcimento dei danni a lui derivati da alcune affermazioni

pronunciate dal senatore Ricci - quale relatore in un convegno

dibattito organizzato a Venezia l'11 e il 12 dicembre 1983 dal

Comune, sul tema "I poteri occulti nella Repubblica: mafia, camorra,

P2, stragi impunite" - e riportate nel volume, che pubblicava gli

atti del convegno, "I poteri occulti dello Stato", edito dalla

Marsilio; le affermazioni delle quali l'attore riteneva il carattere

"diffamatorio e calunnioso" consistevano nei riferimenti ad una

pretesa partecipazione del sig. Falde ad attività politico-eversiva

posta in essere dalla loggia massonica P2, attività estrinsecatasi

da un lato nella nomina del predetto, da parte dei vertici della P2,

nell'ambito del c.d. "progetto per la stampa", a direttore del

settimanale O.P. di Mino Pecorelli, dall'altro nella cooperazione

alla costituzione del Nuovo Partito Popolare, nell'intento di creare

una nuova formazione politica da contrapporre alla Democrazia

Cristiana.

Costituitosi in giudizio, il senatore Raimondo Ricci chiedeva il

rigetto della domanda, facendo rilevare che il contenuto del volume

citato riproduceva fedelmente la relazione da lui svolta nel convegno

di Venezia, al quale egli era stato invitato nella sua qualità di

parlamentare e specificamente di vice-presidente della Commissione

parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2; e poiché la

relazione riproduceva, a sua volta, atti e documenti acquisiti dalla

Commissione d'inchiesta, ne derivava la copertura della guarentigia

dell'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Su tali basi il

convenuto formulava eccezione di improponibilità della domanda di

risarcimento avanzata nei suoi confronti.

Costituitasi la società editrice Marsilio, e autorizzata altresì

la chiamata in giudizio del Comune di Venezia, a sua volta

costituitosi, all'udienza dell'8 maggio 1987 il senatore Ricci

depositava copia della delibera del Senato in data 6 maggio 1987 con

la quale l'Assemblea confermava e recepiva la decisione del 16 aprile

1987 della giunta per le immunità parlamentari, che aveva statuito,

all'unanimità, che i fatti per i quali era stata proposta l'azione

civile di danno nei confronti del parlamentare ricadevano nella

prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma,

della Costituzione.

1.3. - Ciò premesso, il Tribunale richiama nell'ordinanza gli

enunciati della sentenza n. 1150 del 1988 della Corte costituzionale,

ed in particolare l'affermazione per cui l'art. 68, primo comma,

della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza il potere

di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con

l'effetto, qualora la condotta stessa sia qualificata come ricompresa

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire, in ordine ad

essa, una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità.

Applicato tale principio al caso di specie, ne seguirebbe -

osserva il Tribunale - che, poiché la delibera del Senato riguarda

espressamente fatti dedotti in giudizio, l'organo giudiziario

dovrebbe statuire l'improponibilità della domanda proposta nei

confronti del senatore Ricci.

Tuttavia, aggiunge il Tribunale, la stessa Corte costituzionale,

nella richiamata sentenza, ha - in ragione della delicatezza della

materia, involgente diritti inviolabili quali quelli all'onore e alla

reputazione dell'individuo - chiarito che il potere valutativo delle

Camere "non è arbitrario o soggetto soltanto ad una regola interna

di self-restraint", ma deve essere correttamente esercitato;

pertanto, il giudice civile che, investito di una causa di

risarcimento danni promossa da una persona lesa da dichiarazioni

asseritamente diffamatorie fatte da un parlamentare, reputi che la

delibera della Camera di appartenenza - che afferma

l'insindacabilità ex art. 68 della Costituzione - sia il risultato

di un esercizio illegittimo (o di "cattivo uso") del potere di

valutazione, ha la possibilità di provocare il controllo della Corte

costituzionale, sollevando davanti a questa conflitto di

attribuzione, "al fine di contestare l'altrui potere come in concreto

esercitato; ciò sia per vizi in procedendo che per omessa o erronea

valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido

esercizio di esso".

1.4. - In applicazione di questi enunciati, dunque, il Tribunale

sottopone all'esame della Corte, attraverso lo strumento del

conflitto, la delibera del Senato più volte richiamata, onde

verificare se nel caso di specie il potere dell'organo sia stato

correttamente esercitato. All'uopo sostiene che:

a) la partecipazione ad un convegno non può farsi rientrare

tra i compiti istituzionali del parlamentare, e dunque detta

partecipazione non può essere avvenuta, in concreto, che a titolo

personale; la qualità di vice-presidente della Commissione di

inchiesta, anche se annunciata nella presentazione del convegno, non

è, dal punto di vista funzionale, la veste nella quale il senatore

Ricci aveva letto la sua relazione;

b) il Senato ha optato per una lettura eccessivamente estensiva

della disposizione costituzionale di garanzia, desumendo, in

definitiva, dalla affermazione di identità tra i contenuti degli

atti della Commissione di inchiesta e le dichiarazioni espresse nel

convegno, una conseguenza che non sarebbe stato legittimo trarre. Ad

avviso del Tribunale, nel caso in argomento v'è una "mera

riscontrabilità tra le affermazioni fatte in sede extra parlamentare

ed atti e documenti parlamentari": ciò, sia perché gli atti non

provengono dall'autore della relazione al convegno, ma da soggetto

diverso, ossia l'organo collegiale - Commissione di inchiesta; sia

perché i documenti di cui si parla sono semplicemente "acquisiti"

agli atti della Commissione e non possono essere definiti

tecnicamente come atti parlamentari; sia infine perché né gli atti

né i documenti contengono comunque "opinioni" espresse dall'autore

della relazione (e delle quali questa possa perciò dirsi

riproduttiva);

c) il Senato, con la delibera, non si sarebbe infine limitato

ad effettuare un esame di carattere funzionale, ma, affermando la

già detta corrispondenza tra le opinioni espresse nella relazione e

gli atti e i documenti della Commissione parlamentare d'inchiesta

avrebbe finito per esprimere un proprio giudizio sulla inesistenza

del carattere diffamatorio delle affermazioni contenute nel libro e

quindi si sarebbe sostanzialmente pronunciato sul merito della

domanda giudiziale proposta dinanzi al Tribunale.

1.5. - Sospeso pertanto il giudizio in corso, il Tribunale ha

sollevato conflitto di attribuzione "in ordine al corretto uso del

potere di decidere sulla imperseguibilità stabilita dall'art. 68,

primo comma, della Costituzione così come esercitato dal Senato

della Repubblica con la delibera adottata il 6 maggio 1987 in

riferimento al giudizio civile incardinato davanti al Tribunale di

Roma da Nicola Falde nei confronti del senatore Raimondo Ricci"

(così il dispositivo dell'ordinanza).

2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione, depositato presso

questa Corte in data 8 agosto 1992, è stato dichiarato ammissibile,

in via di delibazione preliminare, a norma dell'art. 37, terzo e

quarto comma, della legge n. 87 del 1953, con l'ordinanza n. 68

dell'8 febbraio 1993, ed è stato successivamente notificato, nel

termine assegnato, al Senato della Repubblica.

3.1. - Si è costituito nel relativo giudizio dinanzi a questa

Corte, in forza di delibera del 25 febbraio 1993, il Senato della

Repubblica.

3.2. - La difesa del Senato eccepisce l'inammissibilità e

altresì sostiene l'infondatezza, sotto ogni profilo, del conflitto

proposto, con deduzioni formulate nell'atto di costituzione ed

ulteriormente sviluppate in una memoria depositata in prossimità

dell'udienza.

3.3. - La difesa del Senato eccepisce in primo luogo

l'inammissibilità del conflitto, giacché il Tribunale ricorrente

non lamenta né vizi in procedendo né l'omessa od erronea

valutazione dei presupposti richiesti per il valido esercizio del

potere di valutazione della condotta del parlamentare ai fini

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, bensì si limita a

chiedere una ulteriore valutazione, da parte della Corte, della

correttezza dell'interpretazione dell'art. 68 della Costituzione

adottata dal Senato nel caso concreto; il ricorrente Tribunale non

denuncia dunque profili di arbitrarietà o irragionevolezza

dell'esercizio del potere da parte del Senato, bensì dissente sul

merito della scelta effettuata dall'organo parlamentare nel dare, nel

caso specifico, concreta portata alla prerogativa dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione; il che non è consentito, poiché la Corte

costituzionale non può spingersi sino a censurare le valutazioni -

corrette sul piano logico e procedimentale - svolte dal Parlamento

nell'esercizio della sua autonomia.

3.4. - Nel merito, il patrocinio del Senato sottolinea in primo

luogo che l'iter procedimentale seguito dall'organo parlamentare è

pienamente regolare, e che la relazione della giunta è stata

approvata all'unanimità, senza che si siano registrati interventi

contrari o critici; né del resto il Tribunale civile formula alcuna

contestazione sotto il profilo del procedimento.

3.5. - La difesa del Senato ripercorre quindi l'itinerario

argomentativo svolto dalla giunta per le immunità nel riscontrare la

sostanziale identità tra i fatti esposti dal senatore Ricci a

Venezia e quelli riportati negli atti e documenti della Commissione

parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, dai quali le

dichiarazioni del parlamentare hanno tratto origine.

La giunta del Senato ha da un lato verificato che il senatore

Ricci si era limitato a ripetere a Venezia fatti ed espressioni

tratti da documenti già acquisiti dalla Commissione di inchiesta, da

considerare atti e documenti parlamentari a tutti gli effetti;

dall'altro, ha evidenziato che l'intervento del senatore al convegno

veneziano era stato tenuto nella sua qualità di vicepresidente della

Commissione parlamentare di inchiesta, in epoca di ultimazione dei

lavori di quest'ultima, e ne ha desunto l'applicazione del

consolidato criterio secondo il quale la diffusione di opinioni

tratte da atti parlamentari è insindacabile, giusta l'art. 68, primo

comma, della Costituzione.

Va dunque ribadito, per la difesa del Senato, che il riscontro di

identità tra dichiarazioni e atti parlamentari effettuato dalla

giunta, poi confermato nella discussione in Assemblea, si è svolto

entro i limiti tracciati dalla previsione costituzionale, in funzione

della - sola - dimostrazione della riconducibilità della relazione

veneziana del senatore Ricci all'ambito dell'esercizio della funzione

parlamentare.

3.6. - Il patrocinio del Senato affronta poi il merito

dell'affermazione in concreto dell'insindacabilità delle

dichiarazioni del senatore Ricci, osservando come, per ritenerne la

piena correttezza, non sia affatto necessario fare riferimento alla

tesi più estensiva, sostenuta talora in dottrina e giurisprudenza,

che include nell'area applicativa dell'insindacabilità attività non

tipiche della funzione parlamentare ma genericamente ricollegate

all'agire politico del parlamentare. Nella vicenda del senatore

Ricci, infatti, si è in presenza di una ipotesi che rientra

nell'ambito della prerogativa costituzionale anche a voler seguire un

orientamento critico nei confronti della richiamata dottrina.

Il Senato, in definitiva, ha optato per l'interpretazione "intermedia" per cui i membri del Parlamento non possono essere perseguiti

per opinioni espresse nell'esercizio parlamentare - ma con rilevanza

extraparlamentare - delle loro funzioni di deputato o senatore e non

di politico come tale; in questo caso, la rilevanza extraparlamentare

è rappresentata dalla diffusione all'esterno di opinioni espresse

durante i lavori parlamentari, diffusione che avviene non solo

secondo le tradizionali forme di pubblicità previste nei regolamenti

parlamentari ma anche attraverso la ripetizione o riproduzione a

mezzo di veicoli di pubblicità più diffusa; il che si raccorda con

il principio costituzionale di pubblicità delle sedute (art. 64

della Costituzione) e con l'obbligo giuridico-morale del parlamentare

di rappresentare, e quindi informare, la Nazione (art. 67 della

Costituzione).

Il Senato conclude, sul punto, deducendo la inesattezza

dell'affermazione del Tribunale civile secondo cui "la partecipazione

ad un convegno non rientra tra i compiti istituzionali del

parlamentare" e dunque detta partecipazione sarebbe avvenuta a titolo

personale: è al contrario da ritenere che anche l'attività svolta

fuori del palazzo parlamentare con lo scopo di diffondere i risultati

dell'attività - parlamentare - compiuta, e in stretta connessione

con questa, costituisca esercizio delle funzioni.

3.7. - Nessun dubbio, per il Senato, si può poi nutrire sulla

qualificazione dell'attività di una Commissione di inchiesta come

attività parlamentare in senso proprio; a tale riguardo sono

richiamate precedenti decisioni della Corte, ed in particolare la

sentenza n. 231 del 1975, osservandosi più specificamente che

rientra nella discrezionale valutazione delle Camere stabilire di

volta in volta il coefficiente di segretezza dei lavori dell'organo

di inchiesta, in rapporto alle finalità peculiari della Commissione

istituita. Nel caso in argomento l'inchiesta sulla loggia massonica

P2 apparteneva al genere di inchieste politiche nelle quali, salva la

segretezza di attività acquisitive, non v'è ragione di limitare la

pubblicità dei risultati dell'inchiesta; la stessa legge istitutiva

- n. 527 del 1981 - prevedeva all'art. 6 che la Commissione potesse

di volta in volta stabilire quali sedute fossero pubbliche e quali

documenti potessero essere pubblicati nel corso dei lavori.

La finalità dell'inchiesta, strumentale al potere di indagine e

informazione del Parlamento, connotava l'inchiesta medesima nel senso

della pubblicità e diffusività presso la pubblica opinione; l'art.

68, primo comma, della Costituzione non poteva perciò non applicarsi

rispetto all'attività del vicepresidente della Commissione che

diffondeva informazioni sui risultati acquisiti dall'organo di

inchiesta.

3.8. - Ulteriore profilo affrontato dalla difesa del Senato

concerne l'affermazione del Tribunale civile secondo la quale i

documenti e gli atti acquisiti dalla Commissione parlamentare di

inchiesta non sarebbero qualificabili come "opinioni espresse e voti

dati" ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

Osserva in contrario il Senato che il concetto di atto

parlamentare non può non riferirsi a tutti gli atti inseriti nei

procedimenti parlamentari, e dunque, oltre agli atti pubblicati dalle

Camere per dar conto dei propri lavori, e ai documenti eventuali del

lavoro delle Camere, altresì agli atti con i quali si delibera di

acquisire determinati documenti: sia l'attività di acquisizione sia

il risultato di essa rientrano nell'esercizio della funzione del

Parlamento.

3.9. - Il patrocinio del Senato si sofferma, da ultimo, sul punto

dell'ordinanza del Tribunale in cui il ricorrente ritiene che, con la

delibera in contestazione, il Senato avrebbe finito per esprimere un

giudizio sulla esistenza della diffamazione, giudizio ad esso

Tribunale spettante.

La difesa del Senato rileva che, per questo aspetto, il ricorrente

non denuncia una invasione di competenza bensì esprime un dubbio

(una "perplessità", come si esprime la stessa ordinanza) sulla

correttezza della valutazione operata dal Senato. Anche per questo

profilo, il Senato osserva che il conflitto è in sostanza diretto a

censurare il modo di esercizio del potere ad esso costituzionalmente

attribuito e non già a lamentare una menomazione delle attribuzioni

del giudice ricorrente.

La difesa del Senato ricorda che non è sufficiente il mero

rilievo di un vizio di legittimità di un atto o comportamento per

configurare un conflitto di attribuzione, e che occorre pertanto una

interferenza o lesione di competenza quale portato della asserita

illegittimità, ed altresì che, su questa stessa linea, la Corte

costituzionale ha ripetutamente affermato di non poter sindacare i

limiti interni alla sfera di competenza di un organo (e cioè, il

modo di esercizio di una funzione) bensì solo i presupposti relativi

alla titolarità del potere; questo orientamento, si aggiunge, non è

smentito dalla sentenza n. 1150 del 1988, nella quale si è solo

escluso che il potere della Camera di appartenenza di valutare la

condotta dei propri membri ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione possa essere esercitato in modo arbitrario o

irragionevole: la decisione citata ha dunque individuato nella

"ragionevolezza" il parametro della verifica del rispetto dei limiti

esterni del potere, giacché un uso irragionevole di questo potere

trasformerebbe la prerogativa - costituzionalmente valida e coerente

con l'assetto complessivo dei poteri - in ingiustificato privilegio.

Il vizio in cui si ricadrebbe in tali evenienze sarebbe analogo al

c.d. eccesso di potere legislativo: l'insindacabilità verrebbe usata

per fini diversi da quelli previsti nella Costituzione.

Ma gli indici rivelatori di quel vizio, coincidente in definitiva

con un difetto di ragionevolezza, possono, in situazioni quali quella

oggetto del conflitto, essere riscontrati dalla Corte solo fuori

dell'ambito delle scelte del Parlamento, e sono perciò limitati ai

casi di illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà

dell'apprezzamento effettuato dall'organo parlamentare, ovvero

allorché vi sia manifesta incongruenza tra il mezzo e lo scopo o vi

sia il perseguimento di una finalità diversa da quella stabilita

dalla Costituzione.

Questi limiti del sindacato costituzionale, deduce il Senato,

debbono essere rigorosamente rispettati, poiché altrimenti il

conflitto si trasformerebbe in un giudizio costituzionale di

chiusura, che trasformerebbe il ruolo della Corte in quello di

revisore della mera legittimità degli atti di ogni altro organo e

potere costituzionale. E poiché i richiamati vizi non sono

sussistenti nella fattispecie, il Senato conclude per una

declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza del

conflitto. Considerato in diritto

1. - Nel corso di un giudizio intentato dal Sig. Nicola Falde nei

confronti del senatore Raimondo Ricci per ottenere il risarcimento

dei danni in relazione ad alcune affermazioni da questi pronunciate

nel convegno svoltosi a Venezia l'11 e 12 dicembre 1983 sul tema "I

poteri occulti della Repubblica" e ritenute dall'attore diffamatorie

nei suoi confronti, veniva depositata la delibera del Senato della

Repubblica del 6 maggio 1987 in cui si statuiva che i fatti per i

quali era stata proposta l'azione civile di danno nei confronti del

parlamentare ricadevano nella prerogativa dell'insindacabilità,

sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

In relazione a tale delibera, che determina l'improponibilità

della domanda giudiziale, il Tribunale adito ha sollevato conflitto

di attribuzione a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art.

37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendo che talune delle

affermazioni in essa contenute richiedano una verifica da parte di

questa Corte sotto i seguenti profili:

a) la delibera afferma che il Senatore Ricci era intervenuto al

convegno "in qualità di vicepresidente della Commissione

parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2". Ad avviso del

Tribunale la partecipazione ad un convegno non può farsi rientrare

tra i compiti istituzionali del parlamentare bensì deve ritenersi

avvenuta a titolo personale. La qualità di vice-presidente della

Commissione di inchiesta, anche se annunciata nella presentazione del

Convegno, non è, dal punto di vista della funzione parlamentare, la

veste nella quale il Senatore Ricci ha letto la sua relazione, a meno

di non voler ricomprendere in detta funzione "tutte le attività

politiche del parlamentare", una nozione questa che il Tribunale

dichiara di respingere, ritenendola eccessivamente estensiva perché

la prerogativa prevista dal primo comma dell'art. 68 della

Costituzione fa riferimento alle attività "tipiche" del

parlamentare;

b) la sostanziale identità, asserita nella delibera del

Senato, tra i fatti esposti nel convegno e "quelli riportati negli

atti e documenti della Commissione di inchiesta sulla loggia

massonica P2 dai quali le affermazioni del senatore Ricci furono

desunte, .. al di là della verifica della fondatezza di tale

assunto" darebbe luogo, secondo il Tribunale ricorrente, ad una

lettura eccessivamente estensiva della disposizione costituzionale di

garanzia. Si tratta difatti di una "mera riscontrabilità tra le

affermazioni fatte in sede extra-parlamentare ed atti e documenti

parlamentari" e non di una corrispondenza tra opinioni espresse in

Parlamento e quelle esposte nel convegno e ciò, sia perché gli

"atti" cui il parlamentare si era riferito non provenivano

dall'autore della relazione al convegno ma da soggetto diverso, cioè

l'organo collegiale (commissione di inchiesta); sia perché i

documenti di cui si era parlato erano semplicemente "acquisiti" agli

atti della Commissione e non potevano perciò essere definiti "atti

parlamentari" in senso proprio; sia, infine, perché tali atti e

documenti non contenevano comunque "opinioni" espresse dall'autore

della relazione;

c) il Senato non si sarebbe limitato ad effettuare un esame di

carattere funzionale, ma, affermando la già detta rispondenza tra le

opinioni espresse nella relazione al convegno e gli atti e documenti

della Commissione, avrebbe finito, secondo il Tribunale, per

esprimere un proprio giudizio sulla inesistenza del carattere

diffamatorio delle affermazioni contenute e quindi si sarebbe

sostanzialmente pronunciato sul merito della domanda giudiziale.

2. - Il Senato della Repubblica, costituitosi in giudizio, ha in

via preliminare eccepito l'inammissibilità del conflitto, sostenendo

che il Tribunale civile tenderebbe in sostanza ad un sindacato sulle

valutazioni contenute nella delibera contestata, non consentito in

sede di conflitto di attribuzioni, non potendo la Corte

costituzionale spingersi a giudicare nel merito delle valutazioni

compiute dal Senato nella sua autonomia.

In relazione a tale eccezione occorre ricordare che questa Corte,

con la sentenza n. 1150 del 1988, ha già dichiarato, in altra

analoga vicenda, che spetta alla Camera di appartenenza del

parlamentare di valutare le condizioni dell'insindacabilità, ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto le

prerogative parlamentari non possono non implicare un potere

dell'organo a tutela del quale sono disposte.Tale potere valutativo,

come è precisato in detta sentenza, non è tuttavia illimitato non

potendo essere né arbitrario, né soggetto soltanto ad una regola

interna di self-restraint, essendo soggetto ad un controllo di

legittimità, operante appunto con lo strumento del conflitto di

attribuzione, dinanzi all'organo di garanzia costituzionale,

circoscritto ai vizi che incidono, comprimendola, sulla sfera di

attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Il conflitto non si

configura però nei termini di una vindicatio potestatis - dato che

il potere di valutazione del Parlamento non è contestabile in

astratto - bensì come contestazione di quel potere in concreto, per

vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei

presupposti di volta in volta richiesti per il suo valido esercizio.

Muovendo da queste proposizioni, l'eccezione di inammissibilità

deve essere disattesa per quel che concerne i profili indicati nel

punto precedente sub a) e sub b), perché con essi il Tribunale

contesta che sussistano in concreto i presupposti per una

dichiarazione di insindacabilità ai sensi del primo comma dell'art.

68 della Costituzione. L'eccezione va invece condivisa relativamente

al profilo indicato sub c), in quanto il Tribunale - nel richiedere a

questa Corte di verificare se il Senato, nell'affermare la

corrispondenza tra opinioni espresse nella relazione svolta ad un

convegno e gli atti e documenti della Commissione di inchiesta

parlamentare, abbia finito per esprimere un proprio giudizio sulla

non esistenza del carattere diffamatorio, pronunciandosi nel merito

della domanda giudiziale - non denuncia un vizio in procedendo, né

contesta che sussistano i presupposti in concreto per la

dichiarazione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della

Costituzione, bensì chiede che questa Corte compia una valutazione,

nel merito, diversa da quella compiuta dal Senato. Il profilo non

può perciò essere preso in considerazione in sede di conflitto di

attribuzione nel quale, come si è detto, è possibile solo

verificare se ai fini dell'esercizio in concreto del potere che ha

condotto alla dichiarazione di insindacabilità, a seguito della quale

è sorto il conflitto, da parte della Camera di appartenenza, sia

stato seguito un procedimento corretto oppure se mancassero i

presupposti di detta dichiarazione - tra i quali essenziale quello

del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare

- o se tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati.

3. - Per quel che riguarda il profilo indicato sub a), il Tribunale

civile contesta che la partecipazione del senatore Ricci al convegno

anzidetto potesse costituire presupposto per la dichiarazione di

insindacabilità, in quanto detta partecipazione doveva considerarsi

come avvenuta a titolo personale non potendo questa condizione

reputarsi superata dalla qualifica, rivestita dal parlamentare, di

vice-presidente della Commissione di inchiesta, ancorché annunciata

nella presentazione del convegno.

Nei limiti dei concetti dell'arbitrarietà e della plausibilità

in cui può esplicarsi una verifica esterna, come quella propria

della Corte sulla sussistenza dei presupposti (esercizio delle

funzioni) e sulle valutazioni di merito che le Camere compiono circa

l'insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, delle

opinioni espresse dai parlamentari, non possono ritenersi arbitrarie

le conclusioni cui nel caso di specie il Senato è pervenuto con

l'affermare la sussistenza del presupposto costituito dall'esercizio

della funzione parlamentare. Tali conclusioni risultano formulate

previa valutazione del complesso delle circostanze in cui le opinioni

del senatore Ricci sono state espresse, essendosi tenuto conto dello

stretto collegamento con la anzidetta specifica qualificazione

rivestita dal parlamentare, in quanto egli si era riferito a quel che

era a sua conoscenza per aver partecipato ai lavori della Commissione

di inchiesta. Un aspetto, questo, che risulterà ancora più evidente

dalle considerazioni che verranno subito di seguito esposte in

relazione all'esame del profilo indicato sub b).

4. - Svolgendo questo profilo il Tribunale civile contesta

l'affermazione del Senato circa la sostanziale identità fra i fatti

esposti dal senatore Ricci nel convegno e "quelli riportati negli

atti e documenti della Commissione di inchiesta sulla loggia

massonica P2 dai quali le affermazioni del senatore Ricci furono

desunte".

In proposito il Tribunale osserva che "a prescindere dalla

verifica della fondatezza di tale assunto" (una affermazione,

questa, che, essendo rimasta nel vago - perché non accompagnata da

alcuna esplicazione da parte del Tribunale stesso - non può essere

in ogni caso presa in considerazione da questa Corte) esso

condurrebbe ad una estensione del presupposto della insindacabilità

che non troverebbe riscontro nella formulazione letterale dell'art.

68, primo comma, della Costituzione. Se talvolta, soggiunge il

Tribunale, si è ritenuto da parte del giudice ordinario di far

rientrare nella funzione parlamentare, coperta dalla prerogativa

dell'insindacabilità, la riproduzione all'esterno di interpellanze o

interrogazioni, ben diverso sarebbe il caso di specie dove si è in

presenza non della riproduzione esterna di opinioni espresse nella

sede propria bensì di "una mera riscontrabilità" delle affermazioni

fatte in sede extraparlamentare con relazioni, atti e documenti

acquisiti dalla Commissione di inchiesta, di atti cioè neppure

"tecnicamente da definirsi come atti parlamentari".

Osserva al riguardo la Corte che in sede di verifica esterna sulla

valutazione compiuta dal Senato circa la sussistenza del presupposto

della insindacabilità, non appare arbitrario, ma anzi plausibile che

si sia ritenuto tale presupposto sussistente relativamente al caso in

cui il parlamentare aveva riferito all'esterno della Commissione, in

un convegno pubblico, fatti e circostanze di cui era venuto a

conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, ed aveva nel contempo

manifestato i punti di vista ed i convincimenti che avevano ispirato

o cui avrebbe inteso in prosieguo ispirare sull'argomento il proprio

comportamento in sede parlamentare.

D'altro canto non è messa in dubbio, da alcuna delle parti in

conflitto, la pubblicità che assiste gli atti e i documenti dai

quali il senatore Ricci ha tratto i contenuti dell'informazione resa

al convegno.

Né per delimitare tale presupposto possono essere assunti a

parametro gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dal giudice

ordinario e ai quali fa riferimento l'ordinanza del Tribunale civile.

Una volta che, come questa Corte ha affermato (sentenza n. 1150 del

1988 cit.), la prerogativa dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione riconosce alle Camere il potere di valutare le

condizioni dell'insindacabilità, potendo e dovendo sul punto, specie

se il parlamentare la eccepisca in giudizio, pronunciarsi il giudice

ordinario ove manchi ogni pronuncia della Camera di appartenenza del

parlamentare, nel caso che quest' ultima si pronunci le sue

valutazioni non possono certo essere condizionate dai criteri

elaborati da organi della giurisdizione. Pertanto, quando, come nella

specie, la Camera di appartenenza abbia esercitato in concreto il

relativo potere, soggetto esclusivamente al sindacato di questa Corte

e soltanto nei limiti anzidetti, deve considerarsi come inammissibile

ingerenza nella prerogativa parlamentare il pretendere di

sovrapporre, ai criteri seguiti dalla Camera stessa, quelli suggeriti

da orientamenti giurisprudenziali dell'ordine giudiziario, dato che

è proprio nei confronti di questo che è posta dall'art. 68 della

Costituzione la prerogativa dell'insindacabilità a tutela dell'

indipendenza del Parlamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta al Senato della Repubblica affermare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Ricci - convenuto

per il risarcimento del danno in un procedimento civile - nel

convegno di Venezia in data 11 e 12 dicembre 1983 sul tema "I poteri

occulti nella Repubblica: mafia, camorra, P2, stragi impunite", e

riprodotte nel volume che ha pubblicato gli Atti del Convegno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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